Sentenza 9 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9953 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANAANA ITALIANO9.9 9 NO SUPREMA DI CASSAZIONE LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G. N. 1822/00 Consigliere Cron. 27058 Dott. Francesco Antonio MAIORANO CAPITANIO - Rel. Consigliere Dott. Natale Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 22/04/02 CELLERINO Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: ZZ DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato ALDO SIPALA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO SCHIAVI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.A.I.L ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2002 1736 delega in atti%;B -1- controricorrente avversO la sentenza n. 918/99 del Tribunale dil FROSINONE, depositata il 05/11/99 R.G.N. 1293/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorsoe in subordine il rigetto. -2- ZZ DO
CONTRO
INAIL SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 21 maggio/12 giugno 1998 il ET di Frosinone, disposta consulenza tecnica, accoglieva la domanda proposta da FE TT nei confronti dell'Inail diretta a ottenere la costituzione di una rendita per inabilità permanente da malattia professionale (ipoacusia) e condannava l'Inail alla costituzione di tale rendita per inabilità permanente nella fissata percentuale del 12%. Con sentenza in data 27 ottobre 1999 il Tribunale di Frosinone, in accoglimento dell'appello dell'Inail, rigettata la domanda del lavoratore assicurato. Il giudice del gravame osservava, in particolare, che il lavoratore non aveva offerto prova alcuna in ordine alla affermata esposizione al rischio oto-lesivo in considerazione del fatto che gli elementi di prova presi in considerazione al riguardo dalla sentenza impugnata erano costituiti dal racconto fornito in proposito dallo stesso assicurato, richiamato dal C.T.U. nella sua relazione. Tali elementi, però, non costituivano prova dell'assunto del lavoratore in ordine all'eziologia professionale. Peraltro, aveva aggiunto il Tribunale, il lavoratore sin dal 1992 era titolare di licenza di caccia, con la conseguenza che appariva priva di concludenza l'eziologia dell'ipoacusia professionale adombrata nelle deficienze del servizio di igiene sul lavoro. Né d'altra parte, aveva concluso il Tribunale, i generici capitoli di prova testimoniale formulati dal lavoratore potevano, comunque, sortire l'effetto desiderato di dimostrazione del nesso di causalità della ipoacusia professionale in relazione alle espletate mansioni di verniciatore e ai continui rumori cui sarebbe stato esposto in quanto provenienti dall'officina meccanica. Ricorre per cassazione il TT con unico articolato motivo. Resiste l'Inail con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso il ricorrente deduce che il Tribunale sarebbe incorso in motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia in quanto: 1) erroneamente avrebbe attribuito rilevanza alla licenza di caccia rilasciata nel 1992, posto che il periodo lavorativo, dal 1963 al 1990, era antecedente e posto che, del pari, era pregressa l'attività lavorativa alla quale si era fatta risalire la causa della lamentata infermità; 2) aveva contraddittoriamente, per un verso, ritenuto non trascurabile il racconto dell'assicurato per quanto concerne il rilascio della licenza di caccia, e, per altro verso, l'aveva ritenuto non rilevante o non attendibile per il rumore che il lavoratore aveva indicato in relazione all'ambiente di lavoro ove egli prestava la sua attività lavorativa. Peraltro, aggiunge il ricorrente, in primo grado egli aveva chiesto di provare con testi la sua esposizione al rumore nell'ambiente di lavoro in relazione alle mansioni da lui svolte. Il Tribunale, invece, aveva considerato come sfornita di prova l'esposizione al rumore dell'assicurato incorrendo in errore di valutazione e non aveva considerato che il ET non aveva ammesso la prova perché aveva ritenuto documentalmente provata l'esposizione al rumore sulla base della relazione del C.T.U. e della documentazione del settore Igiene Lavoro della USL-fr.
4. Il ricorso è infondato. Per le malattie tabellate cioè determinate da lavorazioni indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 1965, ove vengano dimostrati la malattia e l'avvenuto impiego del lavoratore in una di tali lavorazioni, viene a presumersi il nesso eziologico, e cioè il fatto che la malattia sia stata cagionata dalla lavorazione e, quindi, che essa sia di natura professionale. Per le lavorazioni non indicate nelle tabelle, invece, il lavoratore deve dimostrare sia l'avvenuta esposizione a rischio e sia il nesso di causalità tra l'esposizione e la malattia acquisita. Il potere di valutazione della prova è concesso al giudice di merito dall'art. 116 c.c.p. nell'esercizio di una discrezionalità che è sindacabile in sede di legittimità soltanto attraverso il controllo della motivazione che deve essere esauriente e immune da vizi logici. Nella specie il Tribunale di Frosinone aveva rilevato che il TT non aveva assolto all'onere della prova dell'esposizione professionale a una rumorosità tale da produrre l'ipoacusia larnentata, perchè il lavoratore non aveva chiesto di provare alcunché ma si era limitato a richiamare le considerazioni del C.T.U. circa le caratteristiche di rumorosità dell'ambiente di lavoro. Il Tribunale, peraltro, con argomentazioni logiche, aveva evidenziato che l'ipotizzabilità del rischio professionale adombrata dal C.T.U. e dal Servizio di Igiene Professionale non costituivano in concreto la prova che il TT nello svolgimento dell'attività professionale fosse stato esposto a rumori che avrebbero potuto determinare la lamentata ipoacusia. Tale valutazione negativa in ordine all'avvenuto assolvimento dell'onere della prova da parte dell'assicurato, essendo stata offerta con motivazione esauriente e immune da vizi logici, appare, perciò, non sindacabile in questa sede, essendo peraltro irrilevante, nell'economia della motivazione offerta, la illogica osservazione circa la licenza di caccia che l'assicurato aveva ammesso di possedere in epoca successiva all'insorgenza della malattia. La circostanza che il possesso di tale licenza, avuto riguardo all'anno in cui essa era stata concessa, non potesse dimostrare la causa extra lavorativa della connessa ipoacusia in relazione alla prestata attività venatoria non elimina, infatti, la rilevanza della assorbente considerazione del mancato assolvimento, da parte del TT, dell'onere della prova circa il nesso di causalità professionale della malattia insorta in epoca pregressa. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 22-04-2002 Il Consigliere estensore Matale Capitanis Il Presidente IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, - 9 LUG. 2002 - IL CANCELLIERE N. U D O A D B I D L O , D L O I S S A T A B , A M C N O A R 1 T . A 0