Sentenza 26 settembre 2007
Massime • 1
I termini di durata delle indagini preliminari decorrono dall'iscrizione nell'apposito registro della notizia di reato e del nome della persona alla quale il reato è attribuito a condizione che quest'ultima sia compiutamente identificata, non essendo sufficiente al riguardo la semplice indicazione del nome e del cognome.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2007, n. 36590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36590 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 26/09/2007
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1192
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 017304/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TA LO, N. IL 18/01/1974;
avverso ORDINANZA del 13/02/2007 TRIB. LIBERTÀ di COSENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. MANNA Marcello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 13 febbraio 2007, il Tribunale di Cosenza ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di TA GI, avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal locale Giudice per le indagini preliminari l'11 gennaio 2007, in relazione ai reati di frode fiscale e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di un complesso industriale, di conti bancari, depositi a risparmio ed altri beni, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del fumus in ordine alle ritenute fattispecie, ed alla esigenza di impedire che la libera disponibilità del complesso industriale e dei rapporti bancari potesse aggravare le conseguenze dei reati e consentire la commissione di altri reati, ed avuto riguardo, altresì, alla esistenza dei presupposti di cui all'art. 321 c.p.p., comma 2, attesa la confiscabilità dei beni, ai sensi degli artt. 322 ter e 640 quater c.p.. Avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice del riesame ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, deducendo, come unico motivo illogicità e contraddittorietà della motivazione. A parere del ricorrente, la decisione impugnata non avrebbe valutato gli elementi offerti dall'indagato a conforto della legittimità del suo operato. In particolare si contesta, nel merito, che i macchinari acquisiti fossero usati, e si censura l'assunto accusatorio per il quale l'aumento di capitale non sarebbe stato effettuato con apporti diretti dell'indagato ma utilizzando il finanziamento pubblico. Si ribadisce, poi, accanto ad altri rilievi in fatto sulle risultanze delle acquisizioni processuali, la censura relativa alla tardiva iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato ai fini della determinazione del dies a quo agli effetti del termine di scadenza delle indagini, contestandosi la validità delle considerazioni a tal proposito svolte dai giudici a quibus. Il ricorso è manifestamente inammissibile. A proposito, infatti, della questione relativa alla pretesa scadenza del termine delle indagini preliminari, occorre qui ribadire - come hanno puntualmente evidenziato i giudici a quibus - che l'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona alla quale questo è attribuito, per gli effetti che ne derivano ai fini del computo del termine di durata delle indagini e della utilizzabilità degli atti compiuti, postula la completa identificazione della stessa, non essendo sufficiente al riguardo la semplice indicazione del nome e del cognome. Ciò si ricava, tra l'altro - è stato osservato - dall'art. 417 c.p.p., comma 1, lett. a), che, tra i requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio indica le "generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo" (Cass., Sez. 1, 27 settembre 1996, Maceri). D'altra parte, soltanto nei confronti della persona compiutamente identificata possono innestarsi i vari meccanismi di controllo e di contraddittorio che l'art. 406 c.p.p. prevede in sede di proroga dei termini delle indagini, evocando, dunque, la necessità che alla formale iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. corrisponda l'accertamento della identità soggettiva della persona cui l'iscrizione stessa si riferisce. D'altra parte, la questione si rivela comunque priva di concreto risalto agli effetti dell'odierno scrutinio, non avendo il ricorrente neppure indicato l'atto o gli atti che - in ipotesi - sarebbero stati compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini. Le restanti censure sono inammissibili perché generiche ed in fatto. I motivi rassegnati dal ricorrente risultano, infatti, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dal giudice del riesame. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie doglianze, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. Va per altro verso ed infine rammentato che il vizio di motivazione, per come prospettato dal ricorrente, risulta comunque estraneo alla sfera dei motivi deducibili in tema di cautele reali, posto che l'art. 325 c.p.p. consente il ricorso soltanto per violazione di legge.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2007