Sentenza 1 ottobre 2007
Massime • 1
Alle parti presenti in udienza preliminare non deve essere, di norma, dato avviso del deposito della sentenza emessa ai sensi dell'art. 424 cod. proc. pen., poiché in tal caso il termine di quindici giorni per impugnare decorre dal trentesimo giorno dalla pronuncia, scadenza fissata per il deposito del provvedimento dal comma quarto del citato articolo, sempre che la motivazione sia depositata nello stesso termine. Né l'irrituale fissazione di un termine più ampio per il deposito muta i termini della questione, posto che le parti sono al corrente del termine massimo entro cui deve essere depositata la sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2007, n. 40877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40877 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 01/10/2007
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1636
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 11707/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo;
nei confronti di:
ES GE ed altri;
avverso la sentenza in data 6 luglio - 4 ottobre 2006 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Sanremo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Viglietta Gianfranco, che ha concluso per il rigetto della eccezione di tardività del ricorso, e per il rinvio in attesa della decisione della Corte costituzionale sull'art. 428 C.p.p. nuovo testo;
Uditi i difensori degli imputati avv.ti Boscetto Gabriele per BO, Anna RI Ferretti, in sostituzione dell'avv. Alessandro Mager, per OT, avv. Giuseppe Pisauro per IO e avv. Daria Pesce per AN, che hanno concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 6 luglio 2007, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Sanremo dichiarava non luogo a procedere nei confronti, tra gli altri, di GE IT, LO IO, LE IN, RO MA, MA AF, MO ON, AN LZ e AN XI in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti (a seconda delle varie posizioni, corruzione o calunnia).
Nel dispositivo della sentenza, come integrato da ordinanza di correzione in data 12 luglio 2006, notificata a tutte le parti, il G.u.p. indicava in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.
La sentenza veniva depositata il 4 ottobre 2006 (quindi esattamente il novantesimo giorno dalla pronuncia).
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo, nei confronti dei predetti imputati, con atto presentato nella cancelleria del G.u.p. in data 16 novembre 2006, lamentando, sotto vari profili, la inosservanza e la erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Hanno presentato memorie difensive i difensori degli imputati resistenti OT, AN, AF, ZI, sostenendo sotto vari aspetti la inammissibilità o il rigetto del ricorso. Nelle memorie presentate dai difensori di OT, AN e AF si sostiene tra l'altro la inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, in quanto presentato oltre il termine inderogabile di quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza, indicato dal giudice, come detto, in novanta giorni ed effettivamente rispettato.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivo.
Va premesso che sul punto relativo al termine per proporre impugnazione contro le sentenze di non luogo a procedere rese nella udienza preliminare, deve affermarsi, in adesione alla sentenza delle Sezioni unite del 26 giugno 2002, ric. D'Alterio, seguita da numerose altre conformi, che alle parti presenti nella udienza preliminare non deve essere di norma dato avviso del deposito della sentenza emessa ex art. 424 c.p.p. (motivata non contestualmente), poiché in tal caso il termine per impugnare (in ogni caso di quindici giorni) decorre dal trentesimo giorno dalla pronuncia, scadenza fissata per il deposito del provvedimento dal comma 4 del predetto articolo, sempre che la motivazione sia depositata nello stesso termine. Nel caso in esame la sentenza è stata depositata entro il diverso e maggiore termine (novanta giorni) fissato in dispositivo, come integrato dalla ordinanza di correzione di cui si è sopra detto, notificata a tutte le parti.
Ora, pur essendo indubitabile che la legge non prevede che il giudice della udienza preliminare possa indicare nel dispositivo della sentenza un termine di deposito più lungo di quello indicato dall'art. 424 c.p.p., comma 4 (essendo tale facoltà contemplata dall'art. 544 c.p.p., comma 3, esclusivamente per le sentenze dibattimentali: Cass., sez. 6, u.p. 13 dicembre 1996, Pitoni;
Cass., sez. 6, u.p. 5 dicembre 1996, Corresi;
Cass., sez. 5, c.c. 28 aprile 1995, Chiurazzi;
nonché, sia pure incidentalmente, Sez. un., D'Alterio, cit.), l'annuncio di un termine più ampio per il deposito della sentenza emessa ex art. 425 c.p.p. non muta i termini della questione.
Le parti della udienza preliminare sanno anche in questo caso entro quale termine massimo la sentenza sarà depositata;
e non vi è dunque ragione di condizionare a un avviso di deposito la decorrenza del termine per la impugnazione (in senso conforme, Cass., sez. 6, 9 ottobre 2003). Nel caso in esame, è pacifico che il documento-sentenza sia stato depositato entro il novantesimo giorno dalla pronuncia, e cioè nel termine preannunciato dal G.u.p.;. e che il ricorso del Procuratore della Repubblica di Sanremo, nel quale tra l'altro si da atto della data di deposito della sentenza (4 ottobre 2006), mostrandosi così di averne avuto contezza, sia intervenuto ben oltre il quindicesimo giorno dalla predetta scadenza.
L'impugnazione deve dunque ritenersi tardiva, non essendo stato rispettato il termine inderogabile di quindici giorni fissato dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), con conseguente inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2007