Sentenza 18 dicembre 2008
Massime • 1
L'ordinanza che sospende i termini di durata della custodia cautelare durante il tempo di redazione dei motivi della sentenza può essere emessa con procedura " de plano" e d'ufficio, in assenza di una previsione circa le forme e le modalità della camera di consiglio.
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LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giancarlo CORAGGIO; Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 453, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promosso dal Collegio arbitrale presso la Camera arbitrale dell'Autorita' nazionale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2008, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 18/12/2008
Dott. SILVESTRI VA - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3681
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 034193/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR OV N. IL 29/11/1982;
2) TU RM N. IL 24/02/1961;
avverso ORDINANZA del 19/08/2008 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'Angelo VA che ha richiesto declaratoria di inammissibilità.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 19.08.2008 il Tribunale di Messina, costituito ex art. 310 c.p.p., respingeva l'appello proposto da NA VA e VE AN avverso il provvedimento 17.06.2008 con cui la locale Corte d'assise aveva disposto la sospensione dei termini di cui all'art. 303 c.p.p. per il periodo di novanta giorni necessario al deposito della motivazione della sentenza. Avendo eccepito la difesa la mancanza di un'apposita richiesta da parte del P.M. e la mancanza di un contraddittorio sul punto, argomentava detto Tribunale - in contrario avviso - come il provvedimento in questione fosse stato emesso ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 1, che poteva legittimamente essere pronunciato de plano e d'iniziativa.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponevano ricorso per cassazione gli anzidetti imputati che motivavano il gravame, con unico atto del proprio comune difensore, formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge e vizio di motivazione: il provvedimento impugnato davanti al Tribunale non poteva essere emesso de plano, comportando effetti negativi per gli imputati;
l'impugnata ordinanza era carente di motivazione sul punto.
3. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge. Ed invero è del tutto pacifico in atti - e la difesa ciò non contesta - che il provvedimento della Corte d'assise di Messina sia stato emesso ex art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c). In tal caso, come ha insegnato la giurisprudenza di questa Corte che qui occorre ribadire, il provvedimento di sospensione dei termini di cui all'art.303 c.p.p. può essere adottato d'iniziativa e de plano. In tal senso cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 2, n. 35199 in data 05.10.2006, Rv. 235084, Persico, la cui massima recita: "L'ordinanza che sospende i termini di durata della custodia cautelare durante il tempo di redazione dei motivi della sentenza può essere emessa con procedura de plano in quanto la norma non prevede esplicitamente che la decisione debba essere presa con le forme e modalità della camera dei consiglio". Nello stesso senso, v. anche Cass. Pen. Sez. 4, n. 42703 in data 28.06.2007, Rv. 237899; Cass. Pen. Sez. 2, n. 8358 in data 30.01.2007, Rv. 235833; ecc., che ribadiscono la non necessità, in detta situazione, dell'instaurarsi di un contraddittorio. In tal caso, infatti, la sospensione dei termini di custodia cautelare è prevista dalla legge processuale in stretta relazione funzionale alla disposta fissazione di un termine per il deposito della motivazione, ex art. 544 c.p.p., comma 3, il quale ultimo è provvedimento discrezionale in capo al giudice e non sindacabile dalle parti. Tanto ritenuto, consegue che l'ordinanza impugnata è stata correttamente decisa ed adeguatamente motivata. Il ricorso dei predetti due imputati deve dunque essere dichiarato inammissibile. A tale declaratoria consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., che entrambi gli imputati debbano essere condannati al pagamento, tra loro in solido, delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti NA VA e VE ME al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2009