Sentenza 13 febbraio 2003
Massime • 1
L'efficacia del giudicato amministrativo di annullamento di un atto amministrativo a contenuto generale (nella specie, decreto con cui l'assessore regionale dichiarava la demanialità di una trazzera e demandava all'ufficio speciale delle trazzere di Sicilia le operazioni necessarie per la precisa delimitazione della stessa) ha a sua volta portata generale e può, quindi, essere invocato da tutti i soggetti le cui situazioni giuridiche siano toccate dall'atto stesso.
Commentario • 1
- 1. L’omessa pronuncia nel giudizio amministrativoSentenza · https://www.diritto.it/ · 23 settembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 22229/2000 r.g. proposto da:
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE SICILIA, in persona dell'assessore pro tempore;
ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIA, in persona dell'assessore pro tempore;
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE DELLA REGIONE SICILIA, in persona dell'assessore pro tempore;
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del ministro pro tempore, tutti domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che li rappresenta e difende per legge,
- ricorrenti -
contro
ON DO, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Augusto Imperatore 22, presso l'avv. Guido Pottino che lo rappresenta e difende in unione con l'avv. Giovanni Maniscalco Basile e l'avv. Luigi Maniscalco Basile, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché nei confronti di COMUNE DI PALERMO, FODERÀ ETTORE, CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO, UFFICIO TECNICO SPECIALE PER LE TRAZZERE DI SICILIA,
- intimati -
nonché sul ricorso n. 24617/2000 proposto da:
ON DO, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Augusto Imperatore 22, presso l'avv. Guido Pottino che lo rappresenta e difende in unione con l'avv. Giovanni Maniscalco Basile e l'avv. Luigi Maniscalco Basile, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce al controricorso;
- ricorrente -
contro
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE SICILIA, in persona dell'assessore pro tempore;
ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIA, in persona dell'assessore pro tempore;
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE DELLA REGIONE SICILIA, in persona dell'assessore pro tempore;
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del ministro pro tempore, tutti domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che li rappresenta e difende per legge,
- controricorrente -
nonché
contro
UFFICIO TECNICO SPECIALE PER LE TRAZZERE DI SICILIA, CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO, COMUNE DI PALERMO,
- intimati -
avverso la sentenza della corte d'appello di Palermo del 20 settembre 1999. Sentita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Giuseppe Salme alla pubblica udienza del 27 febbraio 2002;
sentiti l'avv. dello Stato Francesco Lettera e l'avv. Maniscalco Basile;
sentito il p.m., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Ceniccola che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale con assorbimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18 marzo 1983 MA NE ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Palermo ET OD, la Capitaneria di Porto di Palermo, l'Ufficio tecnico erariale, gli Assessorati regionali al territorio e ambiente e all'agricoltura e foreste, nonché il Comune di Palermo chiedendo che fosse accertata l'inesistenza della demanialità di un terreno di 589 mq, sito in Palermo, località Addaura, lungomare Cristoforo Colombo, acquistato dal OD e sul quale insisteva un villino di sua proprietà. L'Assessorato agricoltura e foreste ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto l'Ufficio tecnico speciale per le trazzere di Sicilia aveva contestato al NE, con verbale del 22 febbraio 1983, l'occupazione abusiva di 545 mq di demanio trazzerale. Ha chiesto pertanto, in via riconvenzionale, la restituzione del terreno e la condanna del NE al risarcimento dei danni dalla data di occupazione (individuata nella data di acquisto del terreno avvenuto il 19 ottobre 1962) al rilascio.
L'Assessorato al territorio e ambiente, per parte sua, ha eccepito che, come risultava da sentenza del pretore di Palermo del 24 marzo 1983, che aveva condannato il NE per il reato di cui all'art. 1161 cod. navigazione e alle conseguenti restituzioni, oltre al risarcimento dei danni, il NE aveva abusivamente occupato il demanio marittimo.
Il Comune ha sostenuto che il terreno del NE ricadeva nel demanio comunale universale.
Il Foderà ha eccepito la nullità dell'atto di citazione e la prescrizione delle azioni proposte nei suoi confronti. Con atto di citazione del 6 aprile 1987 il NE ha proposto opposizione all'ingiunzione con la quale gli è stato chiesto il pagamento della somma di L. 87.179.000 per l'abusiva occupazione di 683 mq di demanio marittimo dal 1962 al 1984. L'Assessorato al territorio e ambiente ha chiesto il rigetto dell'opposizione invocando il giudicato penale che aveva dichiarato il NE responsabile di occupazione abusiva di 491,25 mq di demanio marittimo.
Con atto di citazione del 4 aprile 1989 il NE ha proposto opposizione avverso un'altra ingiunzione con la quale è stato condannato a pagare la somma di L. 23.064.000 per l'occupazione abusiva di 493 mq di terreno demaniale per gli anni dal 1985 al 1986.
I convenuti, Ministero delle finanze, Assessorato siciliano al territorio e ambiente e Assessorato al bilancio e finanze hanno eccepito che l'ingiunzione non aveva fatto altro che liquidare i danni, già accertati dal giudice penale.
Con altro atto di citazione dell'11 dicembre 1989, infine, il NE ha proposto opposizione all'ingiunzione fiscale con la quale è stato condannato a pagare la somma di L. 29.072.000 per l'abusiva occupazione di 545 mq di terreno demaniale trazzerale dal 1979 al 1983.
Con sentenza non definitiva del 12 aprile 1991, il tribunale di Palermo ha accertato che il NE deteneva senza titolo 545 mq di demanio trazzerale e 491,25 mq di demanio marittimo, condannandolo alla restituzione di dette aree e al risarcimento dei danni, nella misura di L.
8.000.000 per l'occupazione abusiva del demanio trazzerale e di L. 18.000.000 per l'occupazione abusiva del demanio marittimo, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sul capitale rivalutato.
La corte d'appello di Palermo ha parzialmente riformato la pronuncia del tribunale, confermando l'accertamento dell'illegittima occupazione del demanio marittimo, ma escludendo l'abusiva occupazione del demanio trazzerale. La corte territoriale è pervenuta a tale conclusione sulla base dei seguenti rilievi:
a) la ctu espletata in primo grado, sulla base di congrue e condivisibili argomentazioni, ha affermato che appariva improbabile l'esistenza dell'antica via armentizia di cui si tratta, perché non esistevano tracce materiali, la documentazione cartografica era incerta e la relazione dell'Ufficio tecnico speciale per le trazzere del 3 dicembre 1952 era inattendibile;
b) il decreto assessoriale del 4 febbraio 1953, che aveva dichiarato la demanialità della "regia trazzera del litorale" era stato annullato con decisione del giudice amministrativo n. 568/1990, passata in giudicato;
c) un successivo decreto assessoriale del 13 marzo 1953, che aveva proceduto alla revisione della consistenza del tronco della trazzera relativo ai luoghi di cui è causa, era stato adottato sulla base di rilevamenti anteriori allo sconvolgimento dei luoghi e di una cartografia catastale non aventi valore probatorio inconfutabile;
d) in violazione del r.d. n. 3244 del 1923 e del r.d. 29 dicembre 1927, l'amministrazione regionale non aveva eseguito gli adempimenti diretti ad acquisire elementi di fatto idonei ad acquisire la necessaria certezza sulla consistenza del demanio trazzerale;
e) il fatto che nella legislazione ottocentesca fosse prevista una larghezza di diciotto canne e due palmi (circa quaranta metri) delle trazzere, non era sufficiente a dimostrare che tutte le trazzere avessero tale estensione e che quelle nate con tale larghezza l'avessero mantenuta intatta nel tempo;
f) dai documenti storici di riferimento emergeva che lungo il tratto di litorale dell'Addaura esisteva una trazzera di larghezza molto inferiore (otto canne), ma risultava anche che correva una via più interna che collegava il nucleo abitativo dell'Addaura con le contrade vicine, mentre non v'era alcuna prova che una trazzera corresse sui fondi del NE. La corte d'appello ha invece confermato l'accertamento dell'occupazione abusiva di 491,25 mq di demanio marittimo, perché basato dal giudice di primo grado su inequivoci ed irrevocabili accertamenti compiuti in sede penale (giudicato penale del 24 marzo 1983, sentenza del pretore di Palermo del 2 dicembre 1986 e sentenza della corte d'appello di Palermo del 23 giugno 1988). Corretta era, infine, la liquidazione dei danni derivanti dall'occupazione abusiva, in quanto basata su una valutazione equitativa che aveva tenuto conto della rilevante estensione del demanio occupato, dell'esclusiva destinazione dell'area occupata al servizio del bene del NE e delle informazione dell'UTE. Avverso la sentenza della corte d'appello di Palermo hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, gli Assessorati all'agricoltura e foreste, al territorio e ambiente e al bilancio e finanze, nonché il Ministro delle finanze. Resiste con controricorso il NE che ha anche proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi, al quale resistono con controricorso i ricorrenti principali. Il NE ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II ricorso principale e il ricorso incidentale, proposti nei confronti della stessa sentenza debbono essere riuniti. L'eccezione d'inammissibilità del ricorso principale, sollevata dal controricorrente non è fondata. Che l'Ufficio tecnico speciale per le trazzere di Sicilia sia stato parte del giudizio a quo è indubbio, ma è altrettanto indubbio che l'Assessorato per l'agricoltura e foreste è stato convenuto proprio dal NE nella controversia da questi promossa, con atto di citazione del 18 marzo 1983, per l'accertamento negativo della demanialità del suo fondo. Nè la legittimazione passiva di detto Assessorato è stata da alcuno successivamente contestata nel giudizio d'appello nel quale, a differenza dell'Ufficio tecnico speciale per le trazzere, si è costituito, formulando richieste e rimanendo soccombente. Poiché, d'altra parte, il controricorrente non sostiene che l'Ufficio speciale per le trazzere di Sicilia abbia legittimazione esclusiva in ordine all'accertamento della demanialità trazzerale, è irrilevante che oltre alla legittimazione passiva dell'Assessorato sussista anche quella concorrente di tale Ufficio speciale, essendo necessario (ma anche sufficiente) accertare che, in ordine al capo della sentenza investito dal ricorso per cassazione, il ricorrente sia rimasto, come è effettivamente rimasto, soccombente, avendo fatto valere ragioni contrarie all'accertamento della natura privata del fondo di cui si tratta, disattese dalla corte territoriale.
1. Deducendo la violazione e falsa applicazione dell'alt. 2909 c.c. e vizio di motivazione, le amministrazioni ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver affermato che il decreto assessoriale del 5 febbraio 1953, n. 54 è stato dichiarato illegittimo con sentenza del giudice amministrativo n. 568/1990, sul punto passata in giudicato. In realtà, la sentenza del TAR Sicilia, sezione di Palermo n. 568/1990, resa in un giudizio promosso da MM AB, al quale sia il NE che il suo dante causa, ET OD, sono rimasti estranei, concerneva l'impugnazione di provvedimenti diversi dal decreto del 1953, avente natura di atto generale, ed è stata appellata davanti al CGA, che, con sentenza n. 28/1995, passata in giudicato, ha respinto gli appelli, ma con pronuncia affetta da vizi tali da far dubitare della sua legittimità, perché mentre ha esaminato l'appello del privato, non ha esaminato quello delle amministrazioni. Tra l'altro, affermano le ricorrenti, il AB ha chiuso il contenzioso con l'amministrazione legittimando con verbale del 4 maggio 2000 il suolo contestato.
Con il secondo motivo le ricorrenti deducono un altro profilo di violazione dell'art. 2909 c.c. e di vizio di motivazione, lamentando che la corte territoriale non abbia tenuto conto del giudicato formatosi sulla sentenza del tribunale di Palermo del 17 ottobre 1969, resa nei confronti di ET OD, dante causa del NE, che aveva affermato l'esistenza della trazzera su terreni limitrofi e posti in linea continua con quelli del NE. Come aveva giustamente osservato il giudice di primo grado, da tale giudicato derivava che per escludere dal tracciato della trazzera i terreni per i quali è causa avrebbe dovuto ipotizzarsi un andamento della trazzera stessa ad angolo retto. Poiché questa affermazione era totalmente incongrua con la natura e la funzione della trazzera, doveva preferirsi l'opposta conclusione secondo la quale la trazzera esistente sui terreni limitrofi e in linea continua con quelli del NE proseguiva sui terreni dei quali si discute. Sarebbe, infine, contraddittoria la motivazione che ha ritenuto rilevante un giudicato amministrativo inesistente e inopponibile e non ha valutato il giudicato civile cogente tra le parti in causa. Con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e del r.d. n. 3244 del 1923, nonché vizio di motivazione, le amministrazioni ricorrenti lamentano che, condividendo le conclusioni della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, disattese dal tribunale, la corte territoriale abbia omesso di valutare le proprie controdeduzioni e la documentazione, anche cartografica, allegata. In particolare, tutte la cartografie storielle raffigurano concordemente un'unica via trazzerale lungo la costa e, anche se redatte con tecniche cartografiche diverse e con diversa planimetria, sono sovrapponibili con le cartografie più moderne, come quella del IGM, e con le mappe catastali. Inoltre erano stati richiamati due atti notarili del 1820 e del 1822, nonché una perizia giudiziale del 1832, dai quali risultava l'esistenza di una trazzera limitrofa alla spiaggia indicata come trazzera dell'ex feudo Barca, che è la denominazione della zona ove è sito il terreno del NE, secondo la stessa sentenza impugnata. Infine la sentenza impugnata avrebbe affermato la natura privata di mq 545, comprensivi anche della particella catastale n. 1037, che invece, inoppugnabilmente, proprio dalla documentazione catastale risulta appartenere al demanio trazzerale. Di tutti gli indicati elementi l'amministrazione aveva tenuto conto nel procedere agli accertamenti richiesti dall'art. 8 del regolamento di cui al r.d. 3244/1923. Con il quarto motivo le amministrazioni ricorrenti denunciano altro profilo di violazione dell'art. 115 c.p.c. e del r.d. n. 3244 del 1923, nonché vizio di motivazione. Rilevano che le trazzere, ai sensi della disciplina vigente nel settecento e nell'ottocento avevano un'ampiezza di 18 canne e 2 palmi, che, in applicazione delle tavole di ragguaglio al sistema metrico decimale di cui al r.d. n. 2886 del 1877, equivale a m. 37,68 e non a m. 40, come affermato dalla sentenza impugnata. Nessun'altra norma statale o regionale ha modificato tale misura legale.
2. Esaminando congiuntamente i motivi, che deducono vizi strettamente connessi, la Corte ritiene che il ricorso sia fondato, per quanto di ragione.
In primo luogo deve affermarsi che non merita censura l'affermazione della corte territoriale secondo la quale nella specie non può avere rilievo il decreto assessoriale del 4 febbraio 1953, che, dichiarata la demanialità della "regia trazzera del litorale", demandava all'Ufficio speciale delle trazzere di Sicilia le operazioni necessarie per la precisa delimitazione. Tale decreto, in quanto atto presupposto, venne impugnato da MM AB e venne annullato dal TAR Sicilia, con sentenza che è stata confermata dal CGA, che ha respinto gli appelli delle parti private e delle amministrazioni. È esatto, quindi, che la sentenza di annullamento del TAR è passata in giudicato, essendo prive di rilievo le considerazioni delle amministrazioni sulle pretese illegittimità della sentenza del CGA, che potevano e dovevano essere fatte valere, se del caso, nel giudizio amministrativo ormai definitivamente concluso. Nè può negarsi l'opponibilità di tale giudicato alle amministrazioni ricorrenti, parti in causa del giudizio amministrativo nell'ambito del quale è stata pronunciata la sentenza di cui si tratta, per il fatto che la parte privata di quel giudizio amministrativo era diversa dall'attuale controricorrente, perché l'efficacia del giudicato amministrativo di annullamento di un atto amministrativo a contenuto generale ha a sua volta portata generale e può quindi essere invocato da tutti i soggetti le cui situazioni giuridiche siano toccate dall'atto stesso. D'altra parte, le stesse ricorrenti finiscono per ammettere che, ai fini del decidere, non è rilevante quel decreto assessoriale del 4 febbraio 1953, quando richiamano l'affermazione del giudice amministrativo secondo cui restava impregiudicata la possibilità di un accertamento della demanialità da parte del giudice ordinario. Tutte le altre censure attengono alla sufficienza della motivazione. Infatti la critica mossa alla corte territoriale, per non avere tenuto conto della sentenza del tribunale di Palermo del 17 ottobre 1969 di accertamento dell'esistenza della trazzera su terreni del OD, dante causa del NE, limitrofi e posti in linea continua con quelli del NE, in realtà è una censura rivolta alla motivazione, perché le ricorrenti lamentano non tanto che sia stata violata l'autorità del giudicato, ma che dalla citata sentenza, non siano stati tratti gli argomenti logici e di fatto idonei a sorreggere un diverso accertamento.
La critica coglie nel segno, così come appare fondata la censura con la quale le amministrazioni lamentano che la corte territoriale non abbia adeguatamente valutato le specifiche deduzioni articolate nei confronti della ctu espletata nel giudizio di primo grado e i documenti a tali deduzioni allegate. Nessun dubbio può sorgere sulla decisività degli elementi di fatto la cui valutazione è stata omessa. Infatti, se è vero che con sentenza passata in giudicato è stato accertato che la trazzera di cui si tratta corre su terreni (di proprietà del OD) limitrofi e posti in linea continua con quelli di cui si tratta, e che, ad ammettere che i terreni del CE non fossero attraversati dalla trazzera, si dovrebbe ipotizzare che la via armentizia aveva un andamento ad angolo retto, l'incongruità di tale conclusione avrebbe potuto indurre la corte territoriale ad accogliere conclusioni diverse da quelle raggiunte.
Del pari decisiva sarebbe la circostanza che le cartografie storiche, fatte le correzioni imposte dalle diversità di tecniche e di scale utilizzate, fossero sostanzialmente sovrapponibili tra loro e con le carte più moderne, quali quella dell'Istituto geografico militare (IGM), e con le mappe catastali. Come rilevante sarebbe la coincidenza di dette rappresentazioni cartografiche con alcuni documenti storici, specificatamente indicati (perizia Ponticello - Cusumano del 1832, atto notai Marchese e Lo Re del 1822, atto notaio Tinnaro del 1820), dai quali risulterebbe l'esistenza di una trazzera limitrofa alla spiaggia, denominata "trazzera dell'ex feudo Barca" (perizia Ponticello - Cusumano), essendo pacifico, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, che il terreno del NE è compreso in una zona un tempo denominata, appunto, "feudo Barca". Non sussiste, invece, l'errore di fatto (che, peraltro, sarebbe incensurabile in questa sede) consistente nel non avere valutato che una delle particelle catastali dalle quali è formato il terreno del NE (la particella n. 1037) risulterebbe costituita da demanio trazzerale, per la decisiva ragione che la sentenza impugnata non contiene tale accertamento.
Irrilevante è infine la censura con la quale si lamenta che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe affermato che la larghezza delle trazzere, legalmente determinata dalle norme dell'epoca, in diciotto canne e due pali, sarebbe corrispondente a circa quaranta metri, e non a 37,68 metri. A parte che la differenza non appare, in assoluto, molto rilevante, resta il fatto che la corte territoriale ha affermato, con argomentazione non illogica, che la previsione legale non dimostrerebbe che di fatto tutte le trazzere avessero quelle dimensioni ne' che, sorte con una dimensione corrispondente a quella legale, tale dimensione abbiano conservato di fatto successivamente.
3. Con il primo motivo del ricorso incidentale il NE, deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 1161, 32 e 28 cod. navigazione, 58 del regolamento al cod. navigazione, 822 e 2909 c.c, 651 c.p.p. e vizio di motivazione, censura la conferma dell'accertamento che parte del terreno di cui si tratta è compreso nel demanio marittimo.
Innanzi tutto, la sentenza della corte territoriale, limitandosi a rinviare alla motivazione della sentenza di primo grado, sarebbe affetta da totale carenza di motivazione.
Inoltre, erroneamente sarebbe stata invocata (tra l'altro sulla base dell'art. 28 del c.p.p. del 1930, e non dell'art. 651 c.p.p., vigente) l'autorità di un giudicato penale di condanna per l'abusiva occupazione, mentre nella specie la sentenza di condanna in primo grado è stata riformata con sentenza 23 giugno 1988 della corte d'appello di Palermo, che lo ha prosciolto per amnistia, dopo avere affermato che non sussisteva la prova evidente dell'estraneità del terreno occupato al demanio marittimo. In punto di fatto il terreno di cui si tratta non avrebbe natura demaniale perché è costituito da una scogliera alta cinque metri, posta a venti metri dalla battigia.
Escluso che le scogliere possano essere considerate lido del mare, che ci sia stato ampliamento del demanio ai sensi dell'art. 33 cod. nav. o che sia stata compiuta la delimitazione del demanio secondo la procedura di cui all'art. 32 dello stesso codice, secondo il ricorrente incidentale, dovrebbe comunque tenersi presente che le ordinarie mareggiate invernali non la toccano, tanto che anche nel tratto tra il villino, costruito sulla scogliera e la battigia ci sono manifestazioni di vita vegetale (piante di capperi). Il motivo è in parte fondato.
Non merita accoglimento nella parte in cui lamenta che la corte territoriale abbia fatto integrale rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, senza prendere in esame le specifiche censure rivolte a tale sentenza con l'atto d'appello, perché non vengono indicate nel ricorso incidentale tali censure e ciò impedisce di valutare la decisività delle circostanze che la corte d'appello avrebbe omesso di valutare.
Fondato è invece il rilievo che, a fronte dell'inesistenza di un giudicato di condanna (non è contestato che con la sentenza della corte d'appello di Palermo del 23 giugno 1988 il NE sia stato prosciolto per amnistia dal reato di occupazione abusiva di suolo demaniale), lamenta che la corte territoriale non abbia proceduto a un autonoma valutazione dei fatti.
È noto che in ordine agli effetti della sentenza dibattimentale di proscioglimento per amnistia nel giudizio civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, si rinvengono nella giurisprudenza della Corte due indirizzi. Secondo il primo (Cass. n. 14328/2000, 13939/1999, 3937/1998, 810/1995) la sentenza dibattimentale di proscioglimento per una causa estintiva del reato ha effetto vincolante nel giudizio civile per il risarcimento dei danni o per le restituzioni, limitatamente alle parti che vi hanno preso parte o sono state poste in grado di prendere parte al processo penale e sempre che la legge non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, in ordine alla sussistenza dei fatti materiali accertati e valutati dal giudice penale, rimanendo comunque il giudice civile libero di valutare quegli stessi fatti in via autonoma.
Secondo altro orientamento (Cass. n. 10122/2000, 5945/2000, 10551/1998, 3084/1997, 9798/1996, 1319/1996, 342/1996) la sentenza di proscioglimento per amnistia non ha effetto vincolante nel giudizio civile per il risarcimento dei danni in ordine alla sussistenza dei fatti materiali quando il giudice penale non li ha accertati, ma si è limitato ad una loro mera delibazione ai fini dell'accertamento della sussistenza della prova dell'innocenza degli imputati.
La differenza tra i due orientamenti è evidente: secondo il primo la sentenza del giudice civile è correttamente motivata anche con il mero rinvio all'accertamento dei fatti compiuti dal giudice penale, fermo il potere di procedere ad accertamento autonomo, mentre con il secondo indirizzo si richiede che, comunque, il giudice civile proceda sempre, in via autonoma al predetto accertamento.
Questo secondo orientamento appare più convincente, anche alla luce della lettera dell'ari 651 c.p.p (applicabile nella specie ai sensi dell'art. 260 delle norme di attuazione e transitorie del c.p.p.) e pertanto non appare adeguatamente motivata la sentenza impugnata che si è limitata a richiamare la sentenza penale di proscioglimento per amnistia. Tra l'altro, ad analoghe conclusioni si dovrebbe pervenire anche alla stregua del primo indirizzo, perché nella specie la corte d'appello di Palermo si è limitata ad affermare che dai fatti acquisiti non emergeva la prova dell'innocenza del NE. L'accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo del ricorso incidentale comporta l'assorbimento del secondo, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea determinazione dell'ammontare dei danni derivanti dall'occupazione abusiva. In conclusione, sia il ricorso principale che quello incidentale debbono essere accolti, per quanto di ragione;
la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Palermo che provvedere anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte, riuniti i ricorsi, li accoglie entrambi per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della corte d'appello di Palermo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2003