Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
Dott. FIORE CE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI RI, AT ES, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SIRACUSA 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARSICO, difesi dall'avvocato COSIMO FORTUNATO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SEBI SPA IN LIQUIDAZIONE, incorportata dalla NUOVA MECFOND, a sua volta incorporata dalla IRITECNA SPA, ora in liquidazione ed incorporata dalla FINTECNA FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALE E DEI SERVIZI S.P.A. in persona dei Direttori Generali VINCENZO CAMPIELLO e GIANCARLO D'ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato FLAMINIA DELLA CHIESA D'ISACCA, difesi dall'avvocato NUNZIO RIZZO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 514/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 20/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/03 dal Consigliere Dott. Ettore BOCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinte citazioni, notificate il 9 settembre 1995, la s.p.a. SEBI propose opposizione a due decreti ingiuntivi emessi nei suoi confronti il 22 luglio 1995 dal Presidente del Tribunale di Castrovillari, aventi ognuno per oggetto il pagamento di lire 542.385.000, oltre agli interessi, rispettivamente all'architetto UR AN e all'ingegnere CE GA , come compenso di prestazioni consistite nella progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di un centro sportivo integrato a LL :
dedusse l'attrice che il corrispettivo dovuto ai professionisti, su proposta scritta di loro stessi del 5 febbraio 1991 e a modifica della precedente convenzione del 22 marzo 1990, era stato pattuito nell'importo totale di lire 275.000.000, già versate, tranne un residuo di lire 15.000.000 per il quale non si era ancora avverata la condizione dell'approvazione dello stato finale. I convenuti contestarono la fondatezza di tale assunto ed eccepirono comunque la nullità del preteso nuovo accordo, in quanto contrastante con la regola dell'inderogabilità della tariffa professionale. Riunite le cause, all'esito della loro istruzione il Tribunale le decise con sentenza dell'8 marzo 1998, revocando i provvedimenti monitori e condannando l'attrice a pagare la somma di lire 7.500.000 a ognuno dei convenuti.
Impugnata da UR AN e CE GA, la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Catanzaro, che con sentenza del 20 settembre 1999 ha rigettato il gravame, ritenendo - come già il primo giudice - che in effetti le parti avevano concordemente rideterminato in lire 275.000.000 complessive il compenso in questione e che la pattuizione non era affetta da nullità.
Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione UR AN e CE GA, in base a tre motivi. Si è costituita con controricorso la s.p.a. Fintecnica, incorporante la s.p.a. Iritecnica, incorporante la s.p.a. Nuova Mecfond, incorporante la s.p.a. SEBI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo e il terzo motivo di ricorso possono essere presi in considerazione contestualmente, poiché attengono allo stesso punto della controversia e rivolgono alla sentenza impugnata critiche analoghe, anche se variamente articolate sotto i profili, rispettivamente, della "violazione degli artt. 1326 e seguenti c.c. in relazione all'art. 360 n. 3) e n. 5) c.p.c." e della "violazione degli att. 1325, 1343 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.": secondo UR AN e CE GA la Corte di appello, nel ritenere che fosse stata concordata tra loro stessi e la s.p.a. SEBI la riduzione dei compensi professionali pattuiti inizialmente, ha mancato di considerare che "la redazione dello stato finale dei lavori e la relativa relazione di accompagno, opera peraltro degli stessi deducenti, evidenziano il costo della progettazione e direzione dei lavori nella percentuale originariamente concordata, non in quella presuntivamente modificata;
la relativa sottoscrizione di quegli atti da parte della stessa resistente vanno nella direzione contraria a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non essendo ipotizzabile, relativamente a quegli importi, una vera e propria novazione dal punto di vista soggettivo, sostituendosi l'impresa ai professionisti nel relativo credito", come neppure è configurabile "la rinuncia a compensi per espletamento di incarichi futuri, dettati da sopraggiunte esigenze e non oggetto di preventiva convenzione tra le parti", quali le "perizie di variante, documentalmente dimostrate ed espletate in epoca successiva alla presunta lettera di rinuncia a parte degli onorari", rinuncia che comunque "non può ritenersi valida, perché ciò significherebbe, per le prestazioni ulteriori, non rimettere un debito, non ancora sorto, ma vanificare "la rilevanza sociale della causa giustificatrice del contratto"'.
Le censure in esame vanno disattese, per l'assorbente ragione che sono state formulate in contravvenzione al principio di autosufficienza, il quale esige che chi promuove il giudizio di legittimità lamentando la mancata valutazione, in sede di merito, di un elemento di fatto a suo dire decisivo, deve indicare con precisione gli atti di causa nei quali lo aveva dedotto, le argomentazioni che sulla sua base aveva svolto, le conclusioni che ne aveva tratto. Questa prescrizione non è stata osservata dai ricorrenti, i quali hanno addebitato alla Corte di appello di essersi limitata "alla valutazione di alcuni eventi e circostanze, omettendola completamente su altri, ritualmente portati alla sua conoscenza e conseguente cognizione", come appunto le risultanze dello stato finale dei lavori e le perizie di variante "documentalmente dimostrate". Il carattere estremamente vago e generico dell'affermazione dei ricorrenti, relativa all'avvenuta prospettazione della questione nel giudizio a quo, impedisce a questa Corte ogni possibilità di riscontro in ordine alla fondatezza sia di tale assunto, sia quindi della consequenziale doglianza di omessa valutazione delle circostanze di cui si tratta.
Con il secondo motivo di ricorso UR AN e CE GA denunciano "violazione della legge 5.5.76 n. 340 ed art. 1418 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3) e 5) c.p.c.", sostenendo che "nel momento in cui il legislatore ha inteso comminare la nullità per i patti in deroga ai minimi tariffaria un superamento della norma di cui all'art. 1418 c.c. è ipotizzatale solo laddove particolari motivazioni di carattere etico sociale giustifichino la deroga medesima", mentre nella specie erano mancati "fatti o circostanze che, atteso il rapporto tra le parti, possano giustificare la rinuncia agli onorari dovuti per legge".
Neppure questa censura può essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Cass. 28 gennaio 2003 n. 1223) è univocamente orientata nel senso che la qualificazione legislativa come minimi inderogabili dei compensi stabiliti nella tariffa professionale degli ingegneri e architetti non implica l'invalidità dei patti con cui, quale che ne sia la ragione, gli onorari vengano determinati in misura inferiore, o si concordi lo svolgimento gratuito della prestazione: la norma infatti non prevede una tale conseguenza ed è dettata in vista di un interesse di categoria anziché generale, mentre la sua inosservanza può essere adeguatamente sanzionata in sede disciplinare. Nè vi è ragione di discostarsi da tale principio, stante sua piena coerenza con la lettera e lo scopo della norma da cui è stato desunto. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi.
DISPOSITIVO
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004