Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2015, n. 20043
CASS
Sentenza 5 marzo 2015

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Massime1

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria - irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti - con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesta alcuna istanza dell'imputato, essendo sufficiente, ex art. 186, comma nono bis, c.d.s., la sua non opposizione. Ne deriva che ove l'imputato abbia manifestato la 'non opposizionè, la legge non gli impone alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, obbligo che ricade, invece, sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio.

Commentari2

  • 1Il Gip può sostituire la pena pecuniaria di cui al decreto penale con quella di pubblica utilità?
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2023

    La massima Sì. In caso di avvenuta emissione di decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminari, può, su istanza dell'imputato presentata nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento, ed in assenza di presentazione, da parte di questi, di atto di opposizione, sostituire la pena pecuniaria di cui al decreto penale con quella del lavoro di pubblica utilità prevista dall' art. 186, comma 9- bis, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (Cassazione penale , sez. IV , 13/01/2021 , n. 6879). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza …

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  • 2Lavoro di pubblica utilità: se non si avvia per inerzia del P.M., la sanzione si prescrive
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2023

    La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità e a questa non sia stato dato corso a causa dell'inerzia del pubblico ministero, si applica il principio generale della prescrizione delle sanzioni inflitte, attesa la natura sostanzialmente afflittiva di tale misura e l'equiparabilità, in virtù del richiamo operato dall' art. 186, comma 9-bis, c. strad ., al d.lg. n. 274 del 2000 , del lavoro di pubblica utilità alla pena sostituita (ai sensi dell'art. 58, comma 1, del citato d.lg.). (In motivazione la Corte ha aggiunto che l'estinzione per prescrizione non impedisce di disporre la revoca della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2015, n. 20043
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20043
Data del deposito : 5 marzo 2015

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