Sentenza 5 marzo 2015
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria - irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti - con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesta alcuna istanza dell'imputato, essendo sufficiente, ex art. 186, comma nono bis, c.d.s., la sua non opposizione. Ne deriva che ove l'imputato abbia manifestato la 'non opposizionè, la legge non gli impone alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, obbligo che ricade, invece, sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio.
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- 1. Il Gip può sostituire la pena pecuniaria di cui al decreto penale con quella di pubblica utilità?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2023
La massima Sì. In caso di avvenuta emissione di decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminari, può, su istanza dell'imputato presentata nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento, ed in assenza di presentazione, da parte di questi, di atto di opposizione, sostituire la pena pecuniaria di cui al decreto penale con quella del lavoro di pubblica utilità prevista dall' art. 186, comma 9- bis, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (Cassazione penale , sez. IV , 13/01/2021 , n. 6879). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza …
Leggi di più… - 2. Lavoro di pubblica utilità: se non si avvia per inerzia del P.M., la sanzione si prescriveAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità e a questa non sia stato dato corso a causa dell'inerzia del pubblico ministero, si applica il principio generale della prescrizione delle sanzioni inflitte, attesa la natura sostanzialmente afflittiva di tale misura e l'equiparabilità, in virtù del richiamo operato dall' art. 186, comma 9-bis, c. strad ., al d.lg. n. 274 del 2000 , del lavoro di pubblica utilità alla pena sostituita (ai sensi dell'art. 58, comma 1, del citato d.lg.). (In motivazione la Corte ha aggiunto che l'estinzione per prescrizione non impedisce di disporre la revoca della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2015, n. 20043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20043 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo US - Presidente - del 05/03/2015
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - Consigliere - N. 548
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 50580/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO IU n. il 2.10.1989;
avverso la sentenza n. 340/2014 della Corte d'appello di Caltanissetta del 3.04.2014;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita all'udienza pubblica del 5 marzo 2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Claudio D'Isa;
Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Aldo Policastro che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al diniego della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Rigetto del ricorso nel resto;
L'avv. Dominaci, in sostituzione dell'avv. Dacquì US, difensore di fiducia del ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
TO US ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d'appello di Caltanissetta di conferma della sentenza di condanna, emessa nei suo confronti dal locale Tribunale il 12.11.2012, in ordine ai reati di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), e art. 187 C.d.S., comma 1. Si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione per la errata configurazione del reato di cui al capo b) relativo alla contestata violazione dell'art. 187 C.d.S., comma 1. In effetti si rileva che il reato de quo rimane accertato quando al risultato positivo delle analisi si accompagna l'accertamento da parte degli agenti di P.G. di dati sintomatici della guida in stato di alterazione psicofisica dovuta alla assunzione di sostanze stupefacenti. La motivazione sul punto della sentenza impugnata manifesta una erronea valutazione: non si è in alcun modo appurato e spiegato quali siano stati gli elementi indizianti esterni effettivamente incidenti in ordine alla contestata guida sotto l'effetto di sostanza stupefacente, piuttosto che sotto l'influenza dell'alcool, del pari si è dato per scontato che la concentrazione di cocaina risultata fosse automaticamente da attribuirsi all'assunzione di sostanza "poco prima dell'accertamento". La Corte non ha spiegato se gli occhi lucidi ed il linguaggio sconnesso siano stati dovuti all'assunzione di alcool o piuttosto all'assunzione recentissima di sostanza stupefacente.
Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge con riferimento alla disposizione di cui all'art. 186 C.d.S., comma 9 bis. La Corte nel rigettare la richiesta, relativamente al reato di guida in stato di ebbrezza, di applicazione del lavoro di P.U. in sostituzione della pena detentiva, ha fatto riferimento alla mancata indicazione da parte dell'imputato del tipo di lavoro da svolgere. Tale affermazione è in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità formatasi in materia. (Cass. Sez. 4^ sentenza n. 27591 del 18.02.2014). CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riferimento ad entrambi i motivi esposti. Infatti, quanto al primo, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 187 C.d.S., è pur vero che è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato nei modi previsti dallo stesso art. comma 2, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, ma è, altresì, necessario che lo stato di alterazione possa essere desunto, nel momento in cui il soggetto venga posto a controllo, da elementi sintomatici esterni, che denotino un consumo recente di sostanze stupefacenti, considerato che la durata di permanenza di tracce nel sangue di tali sostanze è abbastanza lungo;
si può quindi verificare che il guidatore, pur risultando positivo all'esito dell'accertamento tecnico, abbia assunto le sostanze in un momento di molto precedente a quello del controllo per cui non era alla guida in condizioni psicofisiche alterate.
L'art. 187 C.d.S., prevede infatti, al comma 2, che in caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti della polizia stradale lo accompagnano (necessariamente) presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica.
È conseguentemente escluso un accertamento diretto da parte degli operanti stessi e, comunque, il ricorso a metodiche di accertamento diverse.
Nell'ipotesi del possibile abuso di sostanze stupefacenti, pertanto, all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria è rimessa una valutazione nel momento iniziale, in ordine a circostanze oggettive e sintomatiche che, per la loro contingenza egli soltanto può apprezzare, quali difficoltà di linguaggio, tremore e lentezza nei movimenti, dilatazione delle pupille. Dopodiché, è sulla base di tale valutazione che l'operante è tenuto necessariamente ad accompagnare il soggetto presso una delle strutture abilitate per l'effettuazione dell'accertamento tecnico.
Solo gli esiti di questo, in ipotesi positivi, consentono di dimostrare la condizione di abuso, senza la possibilità di surroga attraverso il ricorso a modalità anche tecniche alternative e, soprattutto, senza la possibilità di ritenere a tal fine satisfattivo, come pacificamente per la contravvenzione ex art. 186 C.d.S., (ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, Mazzedda), l'apprezzamento diretto da parte dell'operante, veicolabile nel processo mediante l'escussione testimoniale del medesimo. Da ciò consegue che, nella specie, il giudice non ha adempiuto al dovere di motivazione dando per scontato che quei sintomi (occhi lucidi ed il linguaggio sconnesso) evidenziati dagli agenti operanti fossero determinati, oltre che dall'uso di alcool, anche dalla assunzione di sostanze stupefacenti. È pur vero, che nel caso di specie, l'assunzione di alcool (non contestata dall'imputato) abbia potuto condizionare gli atteggiamenti sintomatici derivanti dalla assunzione di sostanze psicotrope, ma è altrettanto vero che i giudici del merito avrebbero dovuto indicare qualche sintomo in più caratterizzante l'uso delle sostanze di cui trattasi, non apparendo, a tal fine, significativa la circostanza che il TO prima del controllo procedesse ad andatura sostenuta.
L'impugnato provvedimento va pertanto annullato sul punto con rinvio alla Corte d'appello di CALTANISSETTA per un nuovo esame. Va altresì annullata con riferimento alla istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Invero, per quanto riguarda le modalità di esecuzione della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, questa Corte ha affermato che in tema di reato di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b)), ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesta alcuna istanza dell'imputato, essendo sufficiente, ex art. 186 C.d.S., comma 9 bis, la sua non opposizione. Ne deriva che ove l'imputato abbia manifestato la non opposizione, la legge non gli impone alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, obbligo che ricade, invece, sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio (Sez. 4, Sentenza n. 4927 del 02/02/2012 Ud. Rv. 251956). In tal senso è anche la pronuncia di cui alla Sentenza n. 27987 del 03/07/2012 Sez. 4 (Rv. 253589) laddove, in ossequio a tale principio, la S.C. ha annullato il provvedimento con il quale il Gip, decidendo sulla richiesta di patteggiamento contestuale all'opposizione a decreto penale di condanna, dichiarava inammissibile l'istanza per mancata indicazione da parte dei difensori del piano dettagliato di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Nel caso di specie a fronte di una specifica richiesta dell'imputato ribadita con l'appello, la Corte distrettuale, l'ha rigettata ritenendo che l'imputato non avesse adempiuto all'onere di indicare l'attività lavorativa concretamente applicabile, rifacendosi ad un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, per altro isolato, superato.
Pertanto la sentenza impugnata va annullata con il rinvio per un nuovo esame anche sul punto della applicazione della pena sostitutiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 187 C.d.S., ed al punto concernente la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e rinvia sui punti indicati alla Corte d'appello di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2015