Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2001, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
O L L O B 2 Aula 'A' 7 I - 0 D 1 - 6 A 2 T L S R E O D P 2 U 4 M 6 NOMETEL POPOLO ALLANG028 35 /0 1 I REPUBBLICA ITALIANA . R A . P D D E B T L N E S LA CORTE SUPRE MA E 7 Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente CARNEVALE Dott. Corrado R.G.N. 19730/99 Consigliere CAPPUCCIO Dott. Giammarco 22874/99 Cron. 5893 Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Rep. 903 Consigliere FELICETTI Dott. Francesco Rel. Consigliere Dott. Angelo SPIRITO - Ud.06/12/00 ha pronunciato la seguente Su SE N T ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio UR OR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IL SOLE 24 dal Sig. per diritti L.3000 presso l'avvocato FRANCESCO MARCELLO PRESTINARI 13, 27 FEB 2001. LOMBARDI COMITE, che la rappresenta e difende, giusta IL CANCELLIERE procura a margine del ricorso;
ricorrente 3000
contro
NCELLERIA COOPERATIVA EDILIZIA "L'AVVENIRE", COMUNE DI AMANTEA;
intimati e sul 2° ricorso n° 22874/99 proposto da: CG073498 COMUNE DI AMANTEA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, 2000 presso l'Avvocato MIRABELLI CENTURIONE, rappresentato 2317 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CARRATELLI, giusta e difeso dall'avvocato GIUSEPPE Rilasciata copia legale LOMBARDL controricorso e ricorso procura a delmargine al Sig. coMITE per diritti 2000+ Benie incidentale;
17 MAG. 2001... il IL CANCELLIERE - controricorrente e ricorrente incidentale
contro
UR OR, COOPERATIVA EDILIZIA "L'AVVENIRE" intimati A I avverso la sentenza n. 578/98 della Corte d'Appello di DIRITE CATANZARO, depositata il 10/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2000 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
CANCELLERIA udito per il ricorrente, l'Avvocato Lombardi Comite, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale sia del ricorso incidentale. -2- R.G. 19730/91 Svolgimento del processo Con decreto n. 69 del 12 maggio 1993, il Presidente dell'Amministrazione Provin- ciale di OS dispose l'espropriazione di alcuni suoli edificatori di proprietà della sig. Vittoria RI, ubicati in territorio del Comune di Amantea. L'espropriata propo- se opposizione innanzi alla Corte d'appello di Catanzaro, chiamando in giudizio la Coop. Edilizia "L'Avvenire" ed il Comune di Amantea. Con successivo atto, la stessa RI, premessa la pendenza del precedente procedimento e la circostanza d'avere avuto notizia dell'emissione di un provvedimento di rideterminazione dell'indennità d'espropriazione, propose una nuova opposizione. Nel corso del giudizio le due cause furono riunite. All'esito la Corte territoriale, adeguandosi alle conclusioni della CTU, così provvide: "Disapplicando i provvedimenti dell'Amministrazione Provinciale di determina l'indennità spettante alla RI in complessive lire Con- Catanzaro danna l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro al deposito presso la Cassa De- positi e Prestiti della somma anzidetta con l'aggiunta di interessi e rivalutazione co- me per legge. Condanna l'Amministrazione medesima alla rifusione in favore della RI delle spese del giudizio che liquida in complessive lire ...". Per la cassazione della sentenza della Corte di Catanzaro propone ricorso la RI, svolgendo due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Amantea, il quale pro- pone, altresì, ricorso incidentale articolato in due motivi. Motivi della decisione I ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la mede- sima sentenza. Cons. Spirits est. R.G. 1973.099 I - Con il primo motivo di ricorso la RI pone in evidenza che la sentenza impu- gnata ha sostituito il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di OS (ossia, colui che ha emesso i decreti d'esproprio) con l'estraneo Presidente dell'Amministra- zione Provinciale di Catanzaro;
sostiene, comunque, che l'espropriante non ha veste di parte nel giudizio, mentre "la legittimazione ad causam in sede di opposizione - alla stima - appartiene all'Ente delegato alla emissione degli atti ed alla determina- zione dell'indennità... ed è obbligo di quell'Ente di provvedere al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme spettanti al soggetto espropriando a titolo d'indennità... sicché la pronuncia della Corte territoriale è errata per aver condan- nato il Presidente dell'Amministrazione Provinciale tanto al pagamento dell'inden- nità, tanto al deposito di questa ...". Con il secondo motivo si afferma che "la censura che si svolge ha il suo fonda- sulla mancanza di prova (con onere esclusivo del convenuto Comune, si- mento lente sul punto) sulla nuova proposta alla signora RI di una nuova indennità in base ai nuovi criteri di cui all'art. 5 bis legge 8 agosto 1992 n. 359 come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 1993. Ripetiamo sull'onere esclusivo del Comune e non del soggetto espropriato, cui va riferito soltanto l'onere di accettazione della muova proposta al fine di evitare la decurtazione del 40% della indennità ...; invece stabilita dalla impugnata sentenza della Corte calabra e già si- gnificativamente esclusa nel verbale di stima della Commissione Provinciale Espro- pri in data 16.6.1994 ...". II Con il primo motivo del ricorso incidentale, il Comune lamenta la violazione - dell'art. 1224 c.c., per avere il giudice disposto la rivalutazione monetaria dell'inden- Cons. Spirtos 2 R.G. 1973.099 nità di espropriazione, benché questa costituisca un debito di valuta, in relazione al quale la pretesa del risarcimento del maggior danno deve essere provata da chi ne fa richiesta. Prova che, nella specie, si sostiene essere del tutto mancata. Con il secondo motivo il Comune lamenta il fatto che la sentenza della Corte cala- brese lo abbia condannato al pagamento delle spese processuali, pur non ricorrendo l'ipotesi della soccombenza. -III Come esattamente denunziato nel primo motivo del ricorso principale, la sen- tenza impugnata è incorsa nel vizio di extrapetizione soggettiva (art. 112 c.p.c.), per non aver rispettato, in relazione alle parti convenute in giudizio, il principio di cor- relazione tra il chiesto ed il pronunciato. Infatti, s'è visto in precedenza che la RI convenne in giudizio la Coop. edilizia ed il Comune di Amantea. Il giudice non ha pronunciato nei confronti di questi due enti, bensì contro l'Amministrazione Provin- ciale di Catanzaro, cioè di un soggetto del tutto estraneo sia alla vicenda processuale, sia a quella ablativa (il decreto d'espropriazione era stato reso dal Presidente del- l'Amministrazione Provinciale di OS e non di Catanzaro). Tale vizio comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, restando necessariamente assorbiti sia la questione relativa alla legittimazione passiva nel- l'azione in oggetto (trattata anch'essa nel primo motivo del ricorso principale), sia l'altro motivo del ricorso principale (che tratta della legittimità della detrazione del 40%), nonché entrambi i motivi del ricorso incidentale (che trattano della disposta rivalutazione monetaria e della condanna alle spese del giudizio d'appello). Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Cons. Spirito est. 3 R.G. 19730
Per questi motivi
La Corte cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2000. lowed lamemer Il Presidente L'Estensore IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA MA Di ZO pane of Nuos 27 FEB. 2001 Oggi, IL CANCELLIERE O 2 L 7 - L MA di ZO 0 1 O о биого - B 6 2 I L D E D A 2 4 T 6 S . O P P P M I 8 A D E T N E 2 S UFFICIO DI AEROMA 2 Registe al19747 2 M O 20 R R ! R AP D 100% EDELLE T T A N Cons. Spirito est. B R