Sentenza 19 giugno 2008
Massime • 1
Il giudice investito della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, nel valutare se il comportamento dell'interessato, per dolo o colpa grave, abbia dato causa alla stessa, deve rapportarsi alla situazione esistente nel momento in cui il provvedimento cautelare è stato adottato o mantenuto ed effettuare il proprio giudizio sulla base del medesimo materiale di cui ha disposto il giudice della cautela. Ne consegue che egli può far riferimento anche ai risultati delle intercettazioni poste a fondamento del suddetto provvedimento cautelare, nonostante le medesime siano state successivamente dichiarate inutilizzabili nel corso del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2008, n. 30408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30408 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 19/06/2008
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 01428
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 013460/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA;
2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
contro
OP ON N. IL 06/12/1970;
avverso ORDINANZA del 20/01/2006 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto ann. Con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Reggio Calabria, con ordinanza in data 20.1.2006, in parziale accoglimento dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da OP NI - assolto dal Tribunale di Locri per non aver commesso il fatto con sentenza definitiva, dopo aver subito la misura della custodia cautelate in carcere dal 13.12.1996 al 13.6.1998 per associazione per delinquere ed altri reati - condannava il Ministero dell'economia e finanze al pagamento in favore del OP della somma di Euro 108.000,00, oltre agli interessi.
Osservava la Corte territoriale, in particolare:
a) che nessuna parte della custodia cautelare era computabile ai fini della determinazione della misura della pena;
b) che non poteva dirsi che il ES avesse dato causa o concausa alla custodia cautelare in quanto l'accusa di essere stato una sorta di boss di Grotteria, mandante di numerosi delitti contro il patrimonio proveniva dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie del "pentito" AR PA, che al dibattimento si avvaleva della facoltà di non rispondere;
l'unica condotta a lui addebitabile era quella di essere stato trovato in possesso di un motore con il numero identificativo "battuto" ma il relativo reato di ricettazione (dal quale pure era stato poi assolto) gli era stato contestato solo in udienza e nulla consentiva di affermare che il motore fosse proprio quello della VW Golf rubata dal PA a tale Fiorenti;
c) che ai fini della determinazione della somma da corrispondere, da basarsi su una valutazione equitativa, non poteva prescindersi dalla massima indennità giornaliera, ma che nel caso in esame il danno morale subito doveva ritenersi attenuato tenuto conto della personalità dell'istante, alla luce dei numerosi e gravi precedenti penali.
Con il ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in applicazione dell'art. 314 c.p.p., comma 4.
Fa presente che il periodo di detenzione sofferta dal ES dal 13.12.1996 al 13.6.1998 era completamente coperto per fungibilità, ai sensi del citato art. 314 c.p.p., comma 4, dalla condanna riportata dal medesimo ad anni 2 e mesi 3 di reclusione e Euro 750.000,00, di multa, comminatagli dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, divenuta definitiva il 12.10.2001, relativamente a fatti ascrittigli commessi sino alla data del 21.10.1991. Allega provvedimento dell'ufficio esecuzioni della Procura Generale in data 8.5.2002 con il quale viene calcolato in fungibilità il periodo dal 13.12.96 al 18.1.98.
Con il primo motivo del proprio ricorso per cassazione, il Ministero dell'economia e delle finanze denuncia vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e); inosservanza e/o erronea applicazione di legge;
motivazione mancante e/o contraddittoria e conseguente violazione dell'art. 314 c.p.p., in relazione alla ritenuta esistenza del presupposto del non aver concorso con dolo o colpa grave alla custodia cautelare subita.
Secondo il ricorrente gli atti indagine (ritenuti non utilizzabili in sede dibattimentale essendosi il collaboratore avvalso al dibattimento della facoltà di non rispondere) dipingevano un quadro univoco ed indiscutibile di piena connivenza e compartecipazione dell'istante, tale da giustificare le misure cautelari adottate. Era emerso in sentenza che uno dei coimputati (PA, che poi aveva assunto il ruolo di collaborante) si era attivato, su richiesta del ES, per reperire i partecipanti a rapine e furti in abitazione. La circostanza era talmente attendibile che il PA era stato condannato, mentre il ES era stato assolto solo per la inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni del PA, non ripetute in sede dibattimentale. L'amministrazione ricorrente sostiene la piena utilizzabilità nella sede indennitaria di tali dichiarazioni atteso che la Corte di appello deve compiere una valutazione autonoma, di tipo civilistico, ai fini della quale possono essere liberamente utilizzati i risultati delle indagini preliminari secondo un principio pacificamente espresso dalla giurisprudenza civile.
Con il secondo motivo il ricorrente Ministero lamenta il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), mancanza e contraddittorietà della motivazione e conseguente violazione dell'art. 315 c.p.p., nella quantificazione dell'indennizzo per non avere la Corte territoriale tenuto conto almeno della colpa lieve (desumibile dalla conclamata esistenza di un sodalizio criminoso) nella causazione della custodia. I ricorsi sono fondati nel senso appresso specificato. Ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 4, il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena da espiare. Risulta dal provvedimento di cumulo prodotto dal ricorrente Procuratore Generale che la detenzione subita dal ES NI dal 13.12.1996 al 18.1.98 è stata computata nella determinazione della pena inflitta con sentenza dell'11.2.2000 della Corte di appello di Reggio Calabria. Di tale periodo non poteva dunque tenersi conto ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, rimanendo da considerare soltanto il più breve periodo che va dal 19.1.98 al 13.6.98.
Risulta altresì fondato il ricorso del Ministero delle Finanze nella parte in cui contesta la mancata valutazione degli elementi fattuali emersi nel giudizio penale per la ritenuta inutilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni del PA.
Può al riguardo, in generale, osservarsi che, dovendo il giudice della riparazione valutare il comportamento tenuto dall'imputato in relazione alla adozione e al mantenimento della misura cautelare per accertare se costui abbia o meno dato causa - per dolo o colpa grave - al provvedimento restrittivo della libertà, egli non può che rapportarsi alla stessa situazione esistente nel momento in cui tale provvedimento è stato adottato o mantenuto ed effettuare il giudizio sulla base dello stesso materiale avuto a disposizione dal giudice che ha provveduto sulla cautela. Deve pertanto ritenersi che possa fare riferimento anche ai risultati di una prova che nel processo penale è risultata inutilizzabile. Sembra infatti al Collegio che l'inutilizzabilità, quale conosciuta e regolata dal codice di rito e cioè sanzione processuale che (impedisce al giudice di servirsi ai fini del proprio convincimento della prova di un determinato fatto perché tale prova è stata assunta in violazione di un divieto, non possa essere estesa al di fuori dei limiti del processo in cui si è accertata la responsabilità penale, nel quale e per il quale valgono le specifiche regole dettate dal legislatore in tema di inutilizzabilità; e soprattutto non possa valere nel giudizio della riparazione, attese le caratteristiche dello stesso, sopra evidenziate, che impongono di valutare la colpa grave rapportandosi alla situazione di fatto allora concretamente esistente. Peraltro, come già ad altri fini è stato osservato la inutilizzabilità non colpisce il fatto come rappresentazione della realtà ma il mezzo attraverso il quale fatto viene documentato (sez. 1^ 9.1997 n. 949 rv. 209670) e anche informazioni assunte attraverso mezzi di prova illegittimi, inutilizzabili per il giudice, possono essere utilizzate legittimamente dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria per il prosieguo delle indagini (sez. 3^ 10.2.2004 n. 16499 rv. 228545). Non ignora il Collegio che recentemente questa stessa sezione ha investito le sezioni unite della Corte della questione attinente alla possibilità di utilizzare ai fini della valutazione dell'elemento ostativo alla concessione della riparazione per ingiusta detenzione i risultati di intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel procedimento penale. Nel presente procedimento però la prova ritenuta inutilizzabile è di tutt'altra natura, trattandosi, come si è detto, delle dichiarazioni accusatorie di un collaborante, non confermate al dibattimento, il che induce a ritenere non vincolante il detto precedente, specie tenuto conto che i mezzi di prova sono tra loro differenti e che nell'ambito del genus della inutilizzabilità esistono diverse categorie a cui sono collegate rilevanti differenze circa l'estensione e le conseguente del vizio (Sez. Un. 30.6.2000 n. 16, (Tuzzolino). E, proprio con riguardo alla situazione di cui al presente, è stato già affermato (sez. 2^ 22.1.2002 n. 11678 rv 221839) che "La regola della inutilizzabilità, ai fini della prova della colpevolezza dell'imputato, delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si sia sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, stabilita dall'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, non si applica nella fase delle indagini preliminari e non può, quindi, comportare l'inutilizzabilità, ai fini dell'applicazione o del mantenimento di misure cautelari, di dichiarazioni accusatorie rese da soggetto il quale abbia poi rifiutato di sottoporsi ad esame in sede di incidente probatorio".
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per una nuova valutazione sui punti di cui sopra.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla la impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria cui demanda anche il regolamento tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2008