Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2011, n. 39090
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Sentenza 24 giugno 2011

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La detenzione di parti di armi comporta l'obbligo di denuncia pur quando esse, nel loro insieme, non riescano a comporre un'arma, dato che le norme contenute nelle leggi n. 895 del 1967, n. 497 del 1974 e n. 110 del 1975 non pongono alcun problema di assemblaggio, ma fanno divieto di detenzione illegale anche delle parti di armi, in qualunque misura, pur se esse non siano sufficienti alla ricomposizione di un'arma intera. (Fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 2 della l. n. 895 del 1967 nel caso della detenzione di una granata da esercitazione, priva della camera da scoppio ma perfettamente efficiente e suscettibile di funzionamento con l'inserimento della parte mancante).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2011, n. 39090
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39090
    Data del deposito : 24 giugno 2011

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