Sentenza 18 giugno 2001
Massime • 1
In tema di obbligazioni solidali, nel rapporto con pluralità di debitori sussiste una presunzione di solidarietà passiva, ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. - la cui "ratio" è quella di tutelare l'interesse del creditore a disporre, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ., della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto -, mentre tale presunzione di solidarietà è del tutto esclusa nel caso di rapporto obbligatorio con pluralità di creditori (anche se essi invochino la medesima fonte del loro diritto nei confronti del debitore), salva la sola ipotesi di una espressa pattuizione di solidarietà da parte dei creditori stessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2001, n. 8235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8235 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - " -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - " -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PI IO, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Corsaro ed elett. dom. in Roma, ora in via degli Scipioni n. 252 c/o Strano, in virtù di procura a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
RE UL, RE AR RE CA e PI ON, rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Scuderi per procura a margine del controricorso, tutti elett. dom. in Roma, viale Mazzini n. 88 presso lo studio dell'avv. Giorgio Barberis
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2835 in data 3.7. - 31.8.1998 del Tribunale di Catania (r.g. n. 741/97). Udita nella pubblica udienza del 2 aprile 2001 la relazione del Consigliere Dott. Francesco Sabatini.
È comparso per il ricorrente l'avv. Antonino Corsaro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
È comparso per i controricorrenti l'avv. Matteo Scuderi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza, passata in giudicato il 29 settembre 1995 la Corte di Appello di Catania, in accoglimento della domanda di riscatto agrario proposta da IO SA ai sensi dell'art. 7 legge n. 817/71, dispose la sostituzione del predetto nell'acquisto di un fondo rustico subordinatamente al versamento da parte dello stesso, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, della complessiva somma di lire 17.467.000 a titolo di rimborso del prezzo di acquisto e dell'indennità per migliorie in favore degli acquirenti retrattati UL, AR e CA ES e ON SA. Con sentenza del 2 gennaio 1997 il Pretore di Belpasso dichiarò validi l'offerta reale, della somma predetta, effettuata dal SA il 21 novembre 1995, ed il deposito bancario della stessa somma, avvenuto il 4 dicembre successivo.
In riforma di tale decisione, appellata dalla parte rimasta soccombente, con la pronuncia ora gravata il Tribunale di Catania ha respinto la domanda di convalida dell'offerta reale, avanzata come sopra dal SA, con le conseguenze di legge quanto alle spese del doppio grado.
Il Tribunale - rilevato che gli adempimenti di legge erano stati osservati nei confronti di UL e AR ES e di ON SA, a mani dei quali erano state eseguite le prescritte notificazioni - ha ritenuto invece irrituali le stesse notifiche nei riguardi di CA ES, residente fin dal 1991 in Siracusa, essendo essa avvenuta in Belpasso a mani del "padre convivente", e richiamando sul punto gli artt. 74 terzo comma disp. att. c.c. e 139 c.p.c.; non rilevava che nel ricorso per cassazione del 15.4.1993 lo stesso ES avesse indicato Belpasso quale proprio luogo di residenza, non potendosi ritenere che due anni dopo egli avesse colà mantenuto la propria effettiva dimora;
neppure rilevava che dalla relata risultasse che il padre del predetto avesse dichiarato di convivere con il figlio giacché l'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. non si estende alle dichiarazioni rese dal consegnatario al pubblico ufficiale;
mancava in ogni caso la prova dell'effettiva residenza in Belpasso del destinatario;
neppure rilevava, infine, la validità dell'offerta agli altri creditori e ciò non vertendosi in tema di solidarietà attiva, che non può presumersi e che del resto non risultava ne' dal rogito d'acquisto (dal quale al contrario risultava che ciascuno dei quattro acquirenti aveva versato in proporzione, il relativo prezzo) ne' dal giudicato. Per la cassazione di tale decisione IO SA ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui gli intimati ES e ON SA resistono con unico controricorso.
Nessuna attività difensiva è stata invece svolta dalla pure intimata Banca Popolare di Belpasso.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione degli artt. 1292, 1296, 1100, 1105, e 1103 c.c. dell'art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590 dell'art. 7 legge 14 agosto 1971 n. 817 nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ed afferma che erratamente il Tribunale ha applicato alla fattispecie dedotta in giudizio la normativa in tema di obbligazioni, che trova la sua fonte nella volontà dei soggetti: richiama al riguardo la ratio della legislazione in tema di prelazione e riscatto agrario, l'efficacia reale ed ex tunc della sostituzione del soggetto prelazionante o retraente la natura potestativa ed unilaterale del diritto a questi riconosciuto censura quindi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la solidarietà attiva tra i retrattati, richiamando i principi in tema di comunione, comproprietà e procedimento espropriativo, ed aggiunge che, trattandosi di rapporto obbligatorio con identità di oggetto e di causa, ricorreva tale solidarietà con la conseguenza che l'adempimento nei confronti di uno solo dei creditori aveva avuto effetto liberatorio nei confronti di tutti. La complessa censura è in parte inammissibile ed in parte infondata. In tema, invero, di prelazione e riscatto agrari ed a norma dell'art. 8 ottavo comma della legge 26 maggio 1965 n. 590, "in tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo è differito, il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito nella specie incontestatamente di tre mesi dalla data (29 settembre 1995) di passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda di riscatto avanzata dall'attuale ricorrente il quale e proprio al fine di adempiere a tale condizione, il 21 novembre 1995 effettuò l'offerta reale della somma dovuta e, in mancanza di accettazione, il 4 dicembre successivo provvide al relativo deposito bancario. Ed avendo il presente giudizio ad oggetto il solo accertamento della validità o non di tale offerta, ad esso è del tutto estraneo l'acquisto da parte del retraente, della proprietà del bene donde l'inammissibilità delle doglianze al riguardo elevate acquisto peraltro sottoposto alla suindicata condizione.
Premesso che ai fini in esame rettamente i giudici del merito hanno fatto applicazione dell'art. 74 terzo comma disp. att. c.c. - il quale dispone che se il creditore non è presente all'offerta il processo verbale deve essergli notificato nelle forme prescritte per la citazione: norma della quale il ricorrente non contesta l'applicabilità, osserva la Corte che, quattro essendo i creditori della complessiva somma di lire 17.467.000, di cui al giudicato, gli stessi giudici erano chiamati a stabilire se la validità dell'offerta e del relativo deposito, accertata nei confronti di tre di essi, spiegasse effetti anche nei confronti del quarto creditore (CA ES), nei riguardi del quale era stata invece accertata l'invalidità dell'offerta stessa e del relativo deposito. La sentenza impugnata ha risolto il quesito in senso negativo sul rilievo che la solidarietà attiva tra creditori non si presume e non risultava ne' dal giudicato, ne' dal rogito del 29.12.1979 (oggetto di retratto), avendo con esso i coniugi UL ES e ON SA acquistato l'usufrutto dell'intero terreno indiviso, gli altri acquirenti acquistato invece la relativa nuda proprietà, e ciascuno di essi versato in proporzione il relativo prezzo. Tali argomentazioni appaiono ineccepibili avendo questa C.S. affermato (sent. 15.9.1995 n. 9771) che, a differenza della solidarietà passiva (art. 1294 c.c. non sussiste invece alcuna presunzione di solidarietà nel caso di rapporto obbligatorio con pluralità di creditori salva l'ipotesi di una espressa pattuizione di solidarietà da parte dei creditori stessi - ed avverso esse, del resto, il ricorrente non muove specifiche censure e si limita a richiamare a sostegno dell'opposta tesi - istituti (comunione, comproprietà ed espropriazione) del tutto estranei al credito del prezzo di cui al citato art. 8 ottavo comma legge n. 590/65, e dunque, ad un rapporto obbligatorio come egli (pag. 7 ricorso) finisce poi con il riconoscere.
Questione diversa è se l'accertata invalidità dell'offerta a CA ES travolgesse anche quelle, invece ritenute valide, agli altri creditori: questione che il Tribunale ha risolto in senso affermativo con pronuncia che, sul punto non forma oggetto di specifiche doglianze.
2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere che CA ES risiedesse in Siracusa, che pertanto il verbale di offerta reale gli fu ritualmente notificato in Belpasso - luogo di effettiva residenza a mani del padre convivente, e che i cambiamenti di residenza anagrafica furono nient'altro che tentativi di ostacolare la complessa attività dovuta dal retraente a causa della mancata cooperazione dei creditori, ed allega conseguentemente la violazione degli artt. 139 e 116 c.p.c., degli artt. 2699, 2700, 2729 e 2697 c.c. nonché vizio di motivazione. Il motivo è infondato: accertare, invero, agli effetti in esame il luogo di effettiva residenza del destinatario è questione di fatto, come tale rimessa al giudice del merito e nella specie motivatamente - e, pertanto incensurabilmente - risolta nel senso già indicato alla stregua delle argomentazioni richiamate in narrativa delle quali il ricorrente sostanzialmente, ma inammissibilmente, pretende il riesame, non consentito in sede di legittimità.
3. Il ricorso va pertanto respinto. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 2 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2001