Sentenza 18 aprile 2013
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, qualora al ricorso proposto dal difensore faccia seguito il ricorso sottoscritto personalmente dalla parte che revochi il mandato difensivo, la declaratoria di inammissibilità del secondo ricorso per tardività comporta l'inefficacia della predetta revoca e la validità del ricorso proposto dal difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2013, n. 45399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45399 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS CE - Presidente - del 18/04/2013
Dott. CIAMPI F. M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO M. G. - rel. Consigliere - N. 654
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO PE - Consigliere - N. 12529/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL PP N. IL 18/06/1956;
avverso l'ordinanza n. 114/2010 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 03/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO;
lette le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
VI PE, per il tramite del difensore, proponeva ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 3.2.012 con la quale veniva rigettata l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta a seguito dell'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Palmi in data 21.5.05 nell'ambito del procedimento penale n. 8469/04 RGNR per i reati di tentata estorsione, danneggiamento, porto di armi da fuoco, tentato omicidio ai danni dei fratelli DE ME, CE e PE di Romeo Maello, contestato in concorso con altri indagati.
La misura cautelare era stata disposta a seguito delle denunce di DE ME, imprenditore agricolo, al Commissariato di Taurianuova in data 10.9.04 e 27.9.04 con le quale riferiva della ricezione di due lettere anonime, in data 9.9.04 e 25.9.04, dal contenuto estorsivo con la quale gli veniva intimato di pagare 50.000,00 Euro, la prima contenente l'esplicita minaccia di morte. Il 27.9.04 DE PE, fratello di ME, anch'egli imprenditore agricolo, denunciava alla Polizia di aver ricevuto anche lui una lettera anonima con la quale gli veniva intimato di approntare 30.000,00 Euro.
A distanza di un mese circa DE ME denunciava che ignoti, il 23.10.04, avevano bruciato il casolare di campagna sito in agro di Paropodio, di sua proprietà, mediante colpi di fucile ed avevano appiccato il fuoco alle reti per la raccolta delle ulive, ammassate nei pressi del casolare, scrivendo sui muri con vernice rosse "paga o ti ammazzu - paga o mori".
La sera del 30.10.04 ignoti esplodevano colpi di fucile contro l'autovettura condotta da CE ND, di sua proprietà, sulla quale erano trasportati il fratello PE, il nipote SO e l'operaio ON PE. Nell'occorso il DE CE rimaneva ferito;
questi, denunciato l'attentato alla Polizia, lo poneva in collegamento con le azioni estorsive di cui erano vittime i due fratelli ME e PE.. Sulla base delle indicazioni date dai denuncianti, in particolare ME DE, che, in occasione di una conversazione telefonica con la moglie, intercettata dalla PG, indicava nei "Piciola", i possibile autori della lettere anonime in quanto, poco prima della ricezione delle lettere aveva sollecitato loro il pagamento di un vecchio debito di 8 milioni per la frangitura delle olive e da allora costoro avevano mutato atteggiamento non salutando più ne' lui ne' la moglie, fu possibile risalire a PE VI e al figlio NC, che venivano soprannominati nel paese di Messignadi con quel nominativo.
La perizia grafica disposta dal PM aveva inoltre accertato la corrispondenza fra le grafia delle lettere anonime e delle scritte murali con quella della rubrica sequestrata presso l'esercizio commerciale gestito dai VI, padre e figlio nel corso di una perquisizione.
Sulla base di tali elementi e di altri risultati dalle intercettazioni sia delle utenze dei fratelli DE, delle rispettive mogli che di quelle del VI, è stata disposta la misura della custodia in carcere nei confronti di VI PE e del figlio NC, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari.
A sostegno del ricorso avverso l'ordinanza reiettiva dell'istanza di riparazione dell'ingiusta detenzione, nei due ricorsi presentati, il primo, dal difensore del VI e il secondo dal medesimo personalmente, si lamenta che i giudici di appello non abbiano scientemente risposto a tutte le doglianze sottoposte alla loro attenzione;
assume desume inoltre la difesa del ricorrente come la sussistenza del diritto all'equo indennizzo emerga inequivocabilmente dalla sentenza della Corte di Appello che ha assolto, sua pure ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, VI PE riformando la sentenza di condanna di primo grado;
che le risultanza della et disposta dal PM, dell'accertamento delegato disposto dal GUP al RIS di Messina, la perizia di ufficio disposta in dibattimento, hanno concordemente consentito di affermare che le missive anonime e le relative buste con le sigle, nonché le scritte murali sul casolare di proprietà di DE ME sono state scritte di pugno da VI NC e non sono a attribuibili a VI PE, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di Appello per respingere la richiesta di riparazione, tale dato, posto a fondamento della Corte di Appello di Reggio Calabria per la pronuncia di assoluzione, appare decisivo anche per il riconoscimento del diritto alla riparazione;
che in ogni caso il silenzio serbato dal VI PE in sede di interrogatorio di garanzia non può essere invocato come comportamento gravemente colposo ostativo del diritto all'equo indennizzo per l'ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p.., trattandosi dell'esercizio del diritto di difesa riconosciuto dal codice di procedura.
RITENUTO IN DIRITTO
Occorre innanzitutto rilevare, con riferimento alle deduzioni di cui alla memoria difensiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che sono stati presentati due ricorsi, il primo, datato 6.3.012, dal difensore del VI PE, avv. Michele Gullo, munito da procura speciale, il secondo, depositato il 20.3.012, sottoscritto personalmente dal ricorrente, contenente la "revoca di ogni mandato difensivo precedentemente conferito". Sostiene l'Avvocatura di stato che, il ricorrente, con tale revoca, ha inteso togliere efficacia al primo ricorso presentato dal difensore, manifestando una specifica volontà in tal senso ricavabile dal nuovo ricorso, firmato e successivamente spedito.
Senonché il secondo ricorso è inammissibile. Difatti, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza reiettiva dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, proposto personalmente dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Cassazione, a norma dell'art. 613 c.p.p., è inammissibile poiché l'unica deroga alla suddetta regola generale è quella prevista dall'art. 571 c.p.p. (e richiamata dall'art. 613 c.p.p., comma 1) che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l'impugnazione (Cass SU rv 219613 ord n. 34535 del 27.6.01, sez 3 16. 10.08 n. 42737, rv 241414)). La parte che agisce per la riparazione dell'ingiusta detenzione non riveste la qualità di imputato in quanto il procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione presuppone una sentenza di assoluzione passata in giudicato Di conseguenza, secondo l'Avvocatura di Stato, il secondo ricorso, contenendo la revoca del mandato difensivo, priva di efficacia il primo ricorso proposto dal difensore, ma, poiché il secondo ricorso è inammissibile per i motivi suindicati, discende da ciò l'inammissibilità dell'impugnazione. L'assunto non è fondato. Innanzitutto c'è da chiedersi se la revoca del mandato defensionale abbia efficacia retroattiva con riguardo agli atti sottoscritti dal difensore prima della revoca stessa, se sia idonea a travolgere l'attività del difensore legittimamente svolta in esecuzione di un mandato difensivo.
Inoltre il secondo ricorso è stato proposto tardivamente e dunque di esso non se ne può tenere conto neppure con riguardo alla parte contenente la revoca del mandato difensivo. Difatti il ricorso sottoscritto dalla parte risulta pervenuto in cancelleria il 20.3.012. L'ordinanza della Corte di Appello impugnata è stata notificata il 23.2.2012 (v. ricorso del difensore). Poiché i termini di impugnazione delle ordinanze emesse in camera di consiglio, a norma dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) sono di quindici giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento camerale (tale è l'ordinanza della Corte di Appello che decide sull'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione), il ricorso presentato dall'interessato è tardivo.
Se detto ricorso è tardivo, non se ne può tenere conto neppure con riguardo alla revoca del mandato;
di conseguenza conserva validità il primo ricorso presentato dal difensore. Passando al merito, si deve rilevare che la richiesta di riparazione è infondata. L'ambito operativo dell'istituto in esame è delimitato dall'accertamento dell'esistenza di un requisito negativo, ovvero l'istante non deve aver dato o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave. Tale requisito si sostanzia nel principio di auto responsabilità secondo cui soggetto passivo avente diritto al risarcimento per il pregiudizio subito è solo colui che non lo abbia potuto evitare o che non abbia contribuito in qualche modo a determinarlo.
Il Giudice adito per il procedimento di riparazione ha il dovere di verificare se il comportamento tenuto dall'istante, quale risulta dagli atti (la colpa grave deve potersi desumere dal provvedimento restrittivo della libertà o dagli eventuali provvedimenti successivi di riesame o di appello) sia stato tale da porre in essere dolosamente o con colpa grave, la causa o una concausa dell'emissione del provvedimento restrittivo della libertà, ovvero, a seguito della sua emissione, abbia sempre, per dolo o colpa grave, trascurato di portare alla cognizione dell'ufficio elementi idonei a far cessare lo stato di custodia;
l'incidenza del comportamento dell'indagato sulla misura cautelare può riguardare difatti sia il momento genetico del provvedimento restrittivo, sia la fase della sua successiva permanenza. Quanto alla colpa, deve trattarsi di colpa grave, connotata da spiccata leggerezza o da macroscopica trascuratezza, tale da superare il comune buon senso. Si è parlato di colpa grave come causa ostativa del diritto alla riparazione nel caso di condotta superficiale in tale grado che il verificarsi dell'evento temuto (la misura carceraria), benché non previsto deve ritenersi prevedibile dalla generalità di persone di comune esperienza e buon senso, di grossolana incuria nel difendersi, di ingiustificabile e macroscopica leggerezza nel non rappresentare all'autorità procedente elementi di fatto, noti all'inquisito, sulla base di quali avrebbe potuto essere scagionato, o, comunque scarcerato.
Siffatti comportamenti sono idonei ad ingenerare nell'autorità procedente il convincimento della sussistenza dei presupposti della misura cautelare così traendola in errore attraverso una falsa rappresentazione della realtà fattuale.
Condotte nelle quali si concreta la colpa grave nell'aver il richiedente dato causa alla detenzione possono essere di natura extraprocessuale (grave leggerezza e trascuratezza tale da aver determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) e di natura processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi). Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010 Cc. (dep. 24/09/2010) Rv. 248074. Di conseguenza, perché sussista il requisito negativo, ostativo dell'equa riparazione, per avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa alla detenzione o a protrarla con colpa grave, occorre provare che colui che chiede la riparazione ha violato una norma cautelare, gravemente, nel senso che anche una persona di non particolare avvedutezza, oltre che "il padre di famiglia" si sarebbe comportato in modo più prudente, che è venuto meno ad un dovere obiettivo di diligenza, pur potendo prevedere che, non rispettando quella norma precauzionale, si sarebbe verificato l'evento detenzione. Quanto poi all'accertamento della sussistenza di un contributo causale, doloso o colposo, all'adozione della misura restrittiva, come causa ostativa del diritto all'equo indennizzo, il giudice della riparazione deve compiere tale accertamento attraverso una valutazione ex ante, all'atto dell'emissione del provvedimento cautelare, che tenga conto degli elementi esistenti a quel momento, per verificare se il comportamento dell'istante abbia concorso dolosamente e colposamente a determinare, ingenerando nel giudice l'erronea valutazione della sua colpevolezza, il provvedimento cautelare. Dunque tale indagine deve collocarsi nel momento genetico dell'emissione dell'ordinanza cautelare e deve fondarsi solo sulla situazione indiziaria sussistente a quel momento, rimanendo preclusi gli ulteriori elementi acquisiti nel successivo giudizio di cognizione.
Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza 32383/2010, hanno tenuto distinto l'accertamento della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, nel giudizio di cognizione "dall'accertamento del giudice della riparazione volto a stabilire se determinate condotte del medesimo si siano poste come fattore condizionante della produzione del provvedimento cautelare", rimarcando l'inesattezza dell'operazione logica tesa a prendere in "considerazione, ai fini della causa sinergica, la condotta...come accertata in modo definitivo nelle sentenza di primo e secondo grado, anziché, quella costituente oggetto e posta a base della misura cautelare" evidenziando altresì come la valutazione dell'efficienza causale del comportamento dell'indagato sull'adozione della misura cautelare debba essere effettuata attraverso il raffronto fra la condotta dell'indagato e le ragioni che la motivazione dell'ordinanza ha posto a fondamento della misura stessa".
"in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, apprezzando tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte connotate da eclatante o macroscopica leggerezza imprudenza o violazioni di legge o regolamenti fornendo una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. In particolare il giudice deve esaminare la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, e secondo un iter motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, non se tale condotta integri gli estremi del reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione come rapporto di "causa ad effetto" (Cass SU 15.10.02 n. 34559, v. anche sez 4 28.11.07 n. 4194). In definitiva l'accertamento della eventuale esistenza della causa ostativa alla riparazione, l'aver dato causa allo stato di carcerazione, deve essere compiuto indipendentemente dalla sussistenza o meno degli estremi del reato contestato valutando se la condotta dell'indagato possa avere svolto un ruolo sinergico nel trarre in errore l'autorità giudiziaria circa la sussistenza dei presupposti (gravi indizi di colpevolezza) per l'applicazione della misura cautelare carceraria.
Orbene, tenendo conto di tali principi, va rilevato che la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria ha posto a fondamento dell'assoluzione di VI PE le risultanze della perizia grafica che ha attribuito al solo figlio, VI NC, e non anche al padre, la grafia delle lettere anonime inviate a DE ME e CE e delle scritte murali sul casolare del primo. I Giudici di Appello hanno in sostanza ritenuto che, in mancanza della attribuibilità al VI PE degli scritti anonimi, non fossero emerse prove sufficienti della sua partecipazione alle richieste estorsive, non essendo idonei a fondare la sua responsabilità i semplici sospetti esternati dal DE sulla riferibilità di essi a PE VI oltre che al giovane figlio, e potendosi ritenere che si trattava di iniziativa di quest'ultimo, sia pure supportata dalla complicità di altri soggetti diversi dal padre.
Tuttavia la motivazione posta a base della sentenza di merito, se può giustificare l'assoluzione, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, del VI PE dagli stessi reati ascritti al figlio, non appare sufficiente, come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, per riconoscere il diritto alla riparazione ex art. 314 c.p.p.. E difatti, considerata la diversità dei piani di valutazione costituiti dall'ordinanza cautelare, l'unica alla quale deve farsi riferimento per valutare un eventuale contributo causale dell'istante alla restrizione della sua libertà personale, e dalla sentenza emessa a definizione del giudizio, appare riduttivo l'assunto della difesa secondo cui il diritto all'equo indennizzo discenderebbe automaticamente dalla sentenza di assoluzione del VI. Non è detto che la sentenza di assoluzione, pur costituendo il presupposto indefettibile del diritto alla riparazione, sia sufficiente ad integrarne le condizioni, occorrendo la prova dell'assenza di qualsiasi contributo causale da parte del richiedente che col suo comportamento, da valutarsi ex ante, all'atto dell'emissione del provvedimento restrittivo, ne abbia dato causa, ingenerando nel giudice una non veritiera rappresentazione della sua colpevolezza e dunque della sussistenza dei presupposti della misura cautelare, Orbene, nel caso in esame, si deve ritenere che la condotta del VI PE abbia avuto efficienza causale nella emissione della misura carceraria in quanto, a fronte di precisi indizi costituiti dai sospetti esternati dalla parte offesa DE ME sulla riconducibilità delle richieste estorsive al predetto e al figlio, il VI non ha fornito alcuna spiegazione trincerandosi dietro l'esercizio della facoltà di non rispondere all'interrogatorio di garanzia.
DE ME aveva riferito agli inquirenti in sede di denuncia che l'invio delle due missive contenenti richieste di denaro, la prima accompagnata da minacce di morte, erano seguite di pochi giorni all'ennesima richiesta da lui rivolta a VI PE di adempiere ad un debito di otto milioni, per la frangitura delle olive relativa a più annate, effettuata nell'azienda agricola del DE su incarico del VI. A seguito dell'ultimo sollecito, rimasto anch'esso inevaso, VI PE e il figlio non lo avevano più salutato, cambiando direzione per la strada quando incontravano lui o la moglie. Il DE, alla luce di tali comportamenti, aveva esternato all'autorità di PG sospetti sui "Piciola", soprannome con cui venivano denominati nel paese VI PE e il figlio, e, come risulta dall'intercettazione telefonica sull'utenza del DE attivata subito dopo la denuncia, lo stesso, nell'apprendere dalla moglie dell'arrivo della seconda lettera minatoria, in risposta alle domande della donna, visibilmente preoccupata, aveva sin da subito mostrato di nutrire sospetti sui predetti, individuati come gli unici soggetti che gli avevano mostrato ostilità, in risposta a sua legittime richieste di pagamento, non essendoci altre persone che potessero nutrire motivi di risentimento nei suoi confronti.
La stretta contestualità fra i solleciti di pagamento, l'atteggiamento di chiusura subito dopo mostrato dai VI verso DE e moglie, non salutandoli, e l'invio di richieste estorsive, erano circostanze indizianti, che rappresentavano, in assenza di altra possibile ricostruzione alternativa, una valida ragione perché l'autorità procedente ritenesse coinvolti entrambi, non solo il figlio, ma anche e soprattutto il padre, al quale erano state rivolte le richieste di adempimento e in considerazione del fatto, evidenziato anche dal giudice di prime cure nel ritenere colpevole anche VI PE, che la giovane età di VI NC e la sua incensuratezza, escludevano che egli potesse aver agito da solo, senza l'iniziativa e il del padre o quantomeno l'appoggio e il rafforzamento del suo proposito criminoso da parte di costui.
Di conseguenza VI PE ben avrebbe, di fronte alle contestazioni dell'autorità procedente, potuto fornire una logica spiegazione alternativa che gli consentisse di contrastare il quadro indiziario nei suoi confronti. Invece ha scelto di non rispondere all'interrogatorio di garanzia.
È pur vero che, come ha più volte chiarito la questa Suprema Corte, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, "la colpa dell'interessato, idonea ad escludere il diritto all'equa riparazione, non può fondarsi solo sul silenzio da questi serbato in sede di interrogatorio davanti al P.M. ed al G.i.p. e nel corso di esame dibattimentale, giacché la scelta defensionale di avvalersi della facoltà di non rispondere non può valere "ex se" per fondare un giudizio positivo di sussistenza della responsabilità, non solo per rispetto delle strategie difensive che abbia ritenuto di adottare chi è stato privato della libertà personale, ma anche in considerazione del legittimo esercizio da parte dell'imputato e del difensore, che hanno scelto tali strategie, del "diritto di non rispondere ", riconosciuto dalle norme del procedimento penale, " (art. 64 c.p.p., comma 3, lett. b)". Sez. 4, Sentenza n. 45154 del 04/10/2005 Cc. (dep. 13/12/2005 ) Rv. 232821, v. anche Sez. 4, Sentenza n. 39528 del 17/10/2006 Cc. (dep. 29/11/2006) Rv. 235390 Tuttavia, è stato anche chiarito che, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave dell'interessato e con riguardo non al momento dell'emissione della misura restrittiva bensì con riguardo al suo permanere, che, fermo restando l'insindacabile diritto al silenzio o alla reticenza o alla menzogna da parte della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato - nell'ipotesi in cui solo questi ultimi siano in grado di fornire una logica spiegazione, al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini, "non il silenzio o la reticenza, in quanto tali, rilevano, ma il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli, che, se non può essere da solo posto a fondamento dell'esistenza della colpa grave, vale però a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta, in presenza di altri elementi di colpa".
Sez. 4, Sentenza n. 7296 dei 17/11/2011 Cc. (dep. 23/02/2012) Rv. 251928 Ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave dell'interessato, se non può attribuirsi rilievo al silenzio serbato nel corso dell'interrogatorio, tenuto conto dell'insindacabile diritto di non rispondere riconosciuto o alla persona sottoposta alle indagini e all'imputato, tuttavia il mancato esercizio di una facoltà difensiva da parte dell'interessato, che si risolva nell'omessa allegazione di fatti risolutivamente favorevoli a lui noti, pur non potendo essere da solo posto a fondamento del giudizio di sussistenza della colpa grave, può però valere a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere dell'indebita detenzione, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta in presenza d'altri elementi di colpa. Sez. 4, Sentenza n. 26686 del 13/05/2008 Cc. (dep. 02/07/2008) Rv. 240940. In definitiva, qualora l'indagato soltanto sia in grado di fornire una logica spiegazione al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini, il mancato esercizio di una facoltà difensiva - quanto meno di allegazione di fatti favorevoli - pur non essendo idoneo a fondare la sussistenza della colpa grave nell'emissione del provvedimento restrittivo, vale a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare. Sez. 4, Sentenza n. 15143 dei 19/02/2003 Cc. (dep. 01/04/2003) Rv. 224576. Applicando tali principi espressi da questa Corte al caso in esame, si deve rilevare che il VI, in presenza di un quadro indiziario costituito dai sospetti avanzati dal denunciante DE ME sui suoi comportamenti immediatamente precedenti l'invio delle due lettere anonime dal contenuto estorsivo (mancato pagamento del debito nonostante i ripetuti solleciti, rifiuto di salutarlo), e il danneggiamento del casolare di sua proprietà, ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, anziché fornire una spiegazione, volta a smontare la portata indiziaria attribuita alla sua condotta.
È comunque ravvisabile quella situazione di mancato esercizio di una facoltà difensiva che si risolve nell'omessa allegazione da parte dell'indagato di fatti favorevoli a lui noti;
fermo restando il legittimo esercizio del diritto di non rispondere, il silenzio dell'indagato integra un comportamento omissivo causalmente efficiente nel mantenimento della misura restrittiva. Non va dimenticato difatti che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione presuppone una condotta dell'interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l'allegazione di circostanze che contrastino l'accusa.
Il fatto che il VI non abbia fatto ricorso ad alcuna spiegazione volta a contrastare il quadro indiziario, trincerandosi nel silenzio anziché fornire una spiegazione a lui favorevole dei suoi pregressi comportamenti segnalati dal DE come indizi di una sua responsabilità, costituisce un comportamento rilevante sotto il profilo della colpa grave che ha ingenerato nel giudice la rappresentazione in ordine alla sua colpevolezza. Quanto poi al momento dell'emissione della misura cautelare carceraria, presenta sicura incidenza causale nell'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale, la sua contiguità con gli altri appartenenti del gruppo criminale, cui sono stati contestati con la medesima ordinanza applicativa della misura custodiale, distinti atti di aggressione nei confronti di altri componenti della famiglia DE, nell'ambito di un disegno criminoso unitario perseguito dai membri del gruppo diretto ad estorcere rilevanti somme di denaro ai fratelli DE, imprenditori agricoli, attraverso lettere minatorie, danneggiamenti della loro proprietà, persino una sparatoria all'indirizzo dell'auto in cui viaggiavano due dei fratelli DE, PE e CE, ferendo quest'ultimo, nonché con l'aggressione di romeo marcello, componente acquisito della famiglia DE essendo cognato di ME DE. Significativa a tale proposito è la conversazione ambientale del 13.11.04 in cui VI PE commenta compiaciuto, mostrando la sua adesione all'iniziativa, l'aggressione perpetrata da UN IL ai danni di romeo marcello riferendo all'interlocutore che anche il proprio figlio NC era intenzionato a malmenare il predetto romeo perché infastidito dalle pressanti richieste di restituzione di una somma di denaro datagli in prestito (v. richiesta del PM di misura cautelare ed ordinanza di custodia in carcere del GIP) Si deve pertanto concludere per la sussistenza della condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente va altresì condannato a rifondere le spese processuali sostenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
condanna altresì il ricorrente a rifondere al Ministero dell'Economia e delle Finanze le spese di questo giudizio, che si liquidano in complessive Euro 750,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2013