Sentenza 13 maggio 2008
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave dell'interessato, non può attribuirsi rilievo "ex se" al silenzio serbato nel corso dell'interrogatorio, tenuto conto dell'insindacabile diritto al silenzio attribuito alla persona sottoposta alle indagini e all'imputato; peraltro, il mancato esercizio di una facoltà difensiva da parte dell'interessato, che si risolva nell'omessa allegazione di fatti risolutivamente favorevoli a lui noti, pur non potendo essere da solo posto a fondamento del giudizio di sussistenza della colpa grave, può però valere a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere dell'indebita detenzione, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta in presenza d'altri elementi di colpa.
Commentario • 1
- 1. Innocente ma connivente? Niente risarcimento per carcere ingiusto (Cass. 30796/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2008, n. 26686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26686 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2008 |
Testo completo
R C A
26 6 86 /08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 13/05/2008
SENTENZA
N..1108, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CAMPANATO GRAZIANA PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1.Dott.KOVERECH OSCAR
N. 033700/2006 2. Dott.BIANCHI LUISA "1
3. Dott. AMENDOLA ADELAIDE "1
4. Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) MARRAS PIER PA N. IL 20/06/1971
2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. IL 00/00/0000
avverso ORDINANZA del 07/03/2006
CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
sentita la relazione fatta dal Consigliere
AMENDOLA ADELAIDE lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ordinanza del 7 marzo 2006 la Corte d'appello di Cagliari liquidava a AS
ER AO, a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta dal 3 al 10 dicembre 1995, nell'ambito del processo penale che lo aveva visto indagato di rapina in danno di NO GE, la complessiva somma di euro 3.537,30.
In motivazione il decidente, ripercorsi i tratti salienti della vicenda processuale nella quale era rimasto coinvolto l'istante, esplicitava che la pretesa riparatoria poteva essere accolta solo per il periodo di carcerazione sofferto dal momento del fermo fino ia alla data dell'udienza dinanzi al tribunale del riesame, udienza nel corso della quale l'indagato aveva fornito un alibi, precedentemente taciuto, con conseguente necessità, da parte degli organi inquirenti, di effettuare gli opportuni approfondimenti: la colpa grave era quindi ravvisabile, secondo il giudice di merito, nell'avere il AS serbato l'indicazione dell'alibi a un momento successivo alla data (del 5 gennaio 1995, nella quale il fermato era stato esaminato dal GIP), in cui lo stesso avrebbe potuto essere proposto.
1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, AS ER AO, chiedendone l'annullamento.
Ha preliminarmente evidenziato l'impugnante che dai rilievi fotografici effettuati dai
Carabinieri era ben visibile che l'istante non era mai penetrato nel vialetto in cui era occultata l'autovettura oggetto della rapina e che successivamente all'ordinanza del riesame non vi era stata più alcuna ulteriore attività di indagine, da parte del P.M., il quale, dopo circa sette anni dal fatto, abbandonata l'originaria ipotesi accusatoria, aveva rinviato a giudizio il AS solo per il delitto di tentata ricettazione dell'autovettura, imputazione dalla quale lo stesso era poi stato assolto con formula piena. Il ricorrente ha quindi lamentato violazione di legge e vizio di motivazione, per essere stata ravvisata la colpa grave, idonea ad escludere il diritto alla riparazione,
1 nelle dichiarazioni difensive fornite all'udienza del riesame, dichiarazioni che invece erano state rilasciate nell'esercizio del diritto di difesa.
1.3 I Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza impugnata venga annullata con rinvio.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha insistito perché il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato.
2.1 Il ricorso è fondato.
È giurisprudenza consolidata di questa Corte che, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa grave ostativa all'attribuzione del beneficio, non può attribuirsi rilievo ex se al silenzio serbato dall'indagato nel corso dell'interrogatorio, perché la persona sottoposta alle indagini e l'imputato hanno un «insindacabile diritto al silenzio, alla reticenza e alla а menzogna» (confr. Cass. pen., sez. 4° 12 gennaio 2006, n.14439), di modo che la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere rientra nelle non censurabili strategie difensive di chi sia stato privato della libertà personale, ancorché ad esse
«possa, a posteriori, attribuirsi un contributo negativo di non chiarificazione del quadro probatorio legittimante la privazione della libertà» (confr. Cass. pen., sez. 4° 4 ottobre 2005, n.45154).
In tale prospettiva il mancato esercizio di una facoltà difensiva da parte dell'interessato assume rilevanza solo quando abbia comportato l'omessa allegazione di fatti risolutivamente favorevoli a lui noti, posto che l'aver taciuto sul punto, se non può da solo integrare la colpa grave ostativa, «può valere però a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta in presenza di altri elementi di colpa» (Cass. pen. n 14439 del 2006 cit.).
2.2 Venendo al caso di specie, il giudice di merito, con iter argomentativo per vero assai poco lineare e comprensibile, capovolge, a ben vedere, i criteri interpretativi innanzi enunciati: il decidente ha invero considerato ingiusta la detenzione, in quanto non determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa dell'indagato, nel
2 primo periodo, quando l'alibi non era stato ancora fornito, negandole invece siffatta qualificazione dal momento in cui l'indagato ebbe ad indicarlo, esplicitamente segnalando, in proposito, che dello svolgimento di ulteriori indagini non ci sarebbe stato affatto bisogno, se il AS avesse continuato a tacere.
Tale singolare considerazione, che sembra presupporre una mancanza di indizi talmente macroscopica da determinare da sola la caducazione del provvedimento restrittivo, non resiste alle critiche di illogicità formulate in ricorso, imponendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio degli atti alla Corte
d'appello di Cagliari, che si atterrà ai principi fissati dalla presente sentenza di annullamento.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte
d'appello di Cagliari, cui rimette anche le determinazioni in ordine alle spese tra le
а parti per il presente grado.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2008.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Adelaide Amendola Dott. Graziana Campanato
OdeleideAmend сраг CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE!
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 2 LUG. 2008
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Angelilli
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