Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2008, n. 26686
CASS
Sentenza 13 maggio 2008

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Massime1

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave dell'interessato, non può attribuirsi rilievo "ex se" al silenzio serbato nel corso dell'interrogatorio, tenuto conto dell'insindacabile diritto al silenzio attribuito alla persona sottoposta alle indagini e all'imputato; peraltro, il mancato esercizio di una facoltà difensiva da parte dell'interessato, che si risolva nell'omessa allegazione di fatti risolutivamente favorevoli a lui noti, pur non potendo essere da solo posto a fondamento del giudizio di sussistenza della colpa grave, può però valere a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere dell'indebita detenzione, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta in presenza d'altri elementi di colpa.

Commentario1

  • 1Innocente ma connivente? Niente risarcimento per carcere ingiusto (Cass. 30796/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 febbraio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2008, n. 26686
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26686
Data del deposito : 13 maggio 2008

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