Sentenza 3 giugno 2010
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente.
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La massima In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 c.p.p., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (sez. IV, 30/03/2022). La sentenza Cassazione penale sez. IV, 30/03/2022, (ud. 30/03/2022, dep. 07/04/2022), n.13245 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania con ordinanza del 10 novembre 2020 - 13 aprile 2021 ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2010, n. 34656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34656 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2010 |
Testo completo
Асг
34656 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 03/06/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GRAZIANA CAMPANATO Presidente SENTENZA
-
- Consigliere - N. 866/2010 Dott. FRANCESCO MARZANO
Dott. GIACOMO FOTI Rel. Consigliere -
-
REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 35796/2009 Dott. LUISA BIANCHI
Dott. UMBERTO MASSAFRA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
mi confronti CENTE 1) DA OS EN N. IL 20/04/1977
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
avverso l'ordinanza n. 82/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 24/02/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Riello pu l'amellaments con rinvio de the concluso provisimento impugnato सिं
Udit i difensor Avv.;
1
-I- AV JO NT ricorre, per il tramite del difensore, avverso l'ordinanza della Corte
d'Appello di Roma, del 24 febbraio 2009, con la quale è stata respinta la domanda, dallo stesso avanzata, di riparazione del danno derivante dall'ingiusta carcerazione sofferta, dall'8.10.07 al
9.10.08, a seguito di provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso nell'ambito di un procedimento penale che lo ha visto imputato di tentato omicidio ed altri delitti. Accuse dalle quali è stato in seguito assolto dal Gup del Tribunale di Roma per non avere commesso il fatto.
I giudici della riparazione sono pervenuti alla decisione di rigetto, avendo ravvisato una condotta processuale gravemente colposa dell'istante che, in sede di interrogatorio di garanzia, si era avvalso della facoltà di non rispondere e non aveva, quindi, in alcun modo contestato le accuse rivoltegli, e che era anche rimasto assente in dibattimento, in tal guisa avendo rafforzato l'ipotesi accusatoria.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'ordinanza impugnata, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, laddove la corte territoriale ha indebitamente individuato nella legittima strategia difensiva dell'imputato una condotta gravemente colpevole ed ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, avendo anche errato nel sostenere che egli era stato assente al dibattimento, laddove aveva sempre partecipato alle udienze, sottoponendosi anche alla ricognizione di persona disposta dal giudice.
-II- Il ricorso è fondato e deve essere, quindi, accolto.
Secondo l'insegnamento di questa Corte, "In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento al diritto all'indennizzo, rappresentata nell'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione e che possano essere di tipo extra processuale
(grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l'imputazione) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi); il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordine all'addebitabilità all'interessato di tali comportamenti, sia in ordine all'incidenza di essi sulla determinazione della detenzione" (Cass. sez 4, n.8163/2002).
E dunque, se è certamente vero che è consentito al giudice della riparazione prendere in esame e valutare, ai fini del giudizio riparatorio, la condotta processuale del richiedente e la sua stessa strategia difensiva, è anche vero che lo stesso giudice deve accertare se tale condotta sia stata causa, anche solo concorrente, dell'adozione del provvedimento ingiusto, ovvero della
2 protrazione dei suoi effetti. Invero, è proprio l'accertato rapporto di causa / effetto che legittima il riconoscimento della rilevanza negativa, nel giudizio di riparazione, della strategia difensiva, comunque legittima, dell'imputato.
Orbene, a tali principi non si è attenuta la corte territoriale che, dopo avere individuato nel silenzio serbato dal AV nell'interrogatorio reso al Gip e nella successiva fase processuale gli estremi di una condotta gravemente colpevole, ritenuta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, non ha coerentemente argomentato circa la sussistenza del nesso di causalità tra quel silenzio e l'adozione ed il mantenimento dell'ingiusto provvedimento restrittivo, e laddove ha indicato gli elementi che l'istante aveva omesso di allegare a propria discolpa, ha argomentato in termini di evidente incoerenza logica.
In particolare, il giudice della riparazione ha contestato all'odierno ricorrente di non avere indicato a propria difesa l'alibi fornitogli dalla fidanzata (che aveva sostenuto che egli si trovava in casa della stessa ed in sua compagnia al momento del fatto) e di non avere chiarito la questione relativa al taglio dei suoi capelli (secondo l'accusa, il giorno dopo il tentato omicidio l'imputato si era recato dal barbiere per tagliare i lunghi capelli e non farsi riconoscere), senza, tuttavia, specificare come tali chiarimenti avrebbero potuto evitare l'adozione del provvedimento custodiale -che quei chiarimenti aveva, in ogni caso, preceduto-
e lo stesso mantenimento della carcerazione, ove si consideri che ad essi non sembra potersi attribuire efficacia determinante. Non alla mancata indicazione dell'alibi, poiché lo stesso era stato già proposto dalla fidanzata del AV ed era stato ignorato, non alla vicenda dei capelli, che non presenta, così come richiamata in atti, elementi tali da poter essere chiariti solo dall'imputato.
L'ordinanza impugnata, dunque, presenta una motivazione illogica e non in linea con i principi di diritto elaborati da questa Corte, di guisa che essa deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2010
Il Consigliere Il Presidente
3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
24 SET. 2010
MA GAS E R P
IL CANCELLIERE C/1
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Giulia More VIBERIO