CASS
Sentenza 11 agosto 2023
Sentenza 11 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 11/08/2023, n. 34903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34903 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
sentite le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLO che conclude per l'inammissibilità del ricorso con declaratoria di sospensione di efficacia della misura custodiale in atto per la presente causa in ragione del differimento della consegna disposto ai sensi dell'art. 24 L. n. 69 del 2005. udito il difensore avv. VIGGIANI MARCO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, ribadendo la richiesta di declaratoria di immediata perenzione della misura cautelare e in subordine la declaratoria di sospensione dell'efficacia della misura cautelare con liberazione immediata. Penale Sent. Sez. F Num. 34903 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 10/08/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 28 giugno 2023, la Corte d'Appello di Milano rigettava la richiesta di revoca e/o sostituzione della misura cautelare applicata a IN NI in relazione al mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria tedesca - Tribunale distrettuale di Augsburg - il 14 aprile 2023 per "truffa contrattuale" ed altro. IN TO, in esecuzione del citato mandato d'arresto europeo, era stato attinto da ordinanza di convalida dell'arresto con applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa in data 10 giugno 2023 dalla Corte d'Appello di Milano. Con sentenza n. 50/23 in data 23 giugno 2023 la medesima Corte d'Appello ordinava la consegna di IN TO, differendola alla data di definizione del procedimento a suo carico pendente presso l'Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria e dell'eventuale espiazione della pena in detto procedimento irrogata. 2. IN TO proponeva appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'indicata ordinanza cautelare del 28 giugno 2023, depositando telematicamente l'atto presso il Tribunale del riesame di Milano, ritenuto competente, lamentando: l'insussistenza e\o la cessazione delle esigenze cautelari;
l'eccessività e inadeguatezza della misura, chiedendo la sostituzione con altra misura meno afflittiva. 3. Con ordinanza in data 14 luglio 2023, il Tribunale di Milano, in funzione di tribunale del riesame, disponeva che l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. fosse convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, 5 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È, anzitutto, corretta la conversione dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. in ricorso per cassazione, alla luce dell'art. 9, comma 7, della legge 22 aprile 2005 n. 69, che prevede l'applicazione delle disposizioni dell'art. 719 cod. proc. pen. 2.1. Come ha recentemente ribadito la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 7862 del 21/02/2023, Khan, Rv. 284252 - 01, non massimata sul punto), il 2 legislatore, nel rispetto del principio stabilito dall'art. 111, comma 7, Cost., e ponendosi in linea di continuità con la normativa dettata per la procedura estradizionale, ha mantenuto fermo, anche a seguito della riforma del 2021, il rinvio diretto alla disposizione codicistica in materia di impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari: l'art. 9, comma 7, legge cit., infatti, rimanda alla possibile applicazione della norma generale di cui all'art. 719 cod. proc. pen. e consente di impugnare le decisioni de libertate con ricorso per cassazione, delimitando l'area delle censure alla sola ipotesi della violazione di legge. L'iter procedimentale che conduce alla decisione sulla richiesta di consegna a seguito di un mandato di arresto europeo registra numerosi interventi della Corte di appello idonei a riverberare effetti sullo status libertatis. Proprio per tale ragione il legislatore ha consentito ai soggetti legittimati di accedere al giudizio di legittimità, proponendo ricorso per cassazione all'esito dell'incidente cautelare attivato contro il provvedimento genetico e contro tutti gli altri provvedimenti de libertate (siano essi coercitivi o negativi circa la necessità della coercizione) che la Corte di appello abbia adottato nel corso della procedura di consegna, ivi compresi quelli aventi ad oggetto le istanze di revoca e sostituzione della misura formulate ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. 2.2. È, quindi, evidente che l'unica impugnazione proponibile contro l'ordinanza emessa ex art. 299 cod. proc. pen., è il ricorso per cassazione e non l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., sicché è corretta la conversione ordinata dal Tribunale di Milano. 3. Il ricorso, avverso il provvedimento di rigetto della istanza di revoca o modifica della misura cautelare applicata a seguito del mandato di arresto, è inammissibile. 3.1. Premesso che il ricorso è consentito soltanto per violazione di legge, esso, nel caso di specie, contiene una critica alla motivazione, che non è affatto omessa o del tutto carente, la quale esorbita dai limiti legali. 3.2. Del resto, la Corte d'appello ha valorizzato la sottrazione di IN al titolo cautelare nazionale, cui è seguita la dichiarazione di latitanza, sicché il pericolo di fuga che giustifica, secondo il giudice competente, l'applicazione della misura è stato adeguatamente illustrato nel provvedimento impugnato e si 3 sottrare alle critiche generiche del ricorrente, soprattutto ove si consideri che all'adesione, poi prestata da IN all'esecuzione del titolo cautelare italiano, non ha fatto seguito analogo comportamento rispetto al mandato di arresto europeo. È, infatti, «irrilevante, ai fini della valutazione del pericolo di fuga, la circostanza che la persona da consegnare si trovi in stato di detenzione per altra causa nel territorio nazionale, tenuto conto del principio generale secondo cui lo status detentionis non è in sé ostativo all'emissione di un altro provvedimento cautelare per un diverso fatto di reato, che si fondi sulle esigenze previste dall'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 40688 del 07/11/2011, Brancato, Rv. 250992). 4. Ciò premesso, il ricorso n. 26480/23 RG, relativo alla sentenza della Corte d'appello di Milano del 23 giugno 2023, che disponeva la consegna di IN TO alla Germania per il mandato di arresto europeo, è stato dichiarato inammissibile da Sez. F., n. 32941 del 27/07/2023; detta sentenza ha apposto, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b), della legge n. 69 del 2005, la condizione che IN TO, una volta giudicato in Germania, sia riconsegnato alle Autorità italiane per scontare nel Paese di cittadinanza la pena eventualmente irrogata dall'Autorità emittente. 4.1. Resta, d'altra parte, fermo il disposto rinvio della consegna ai sensi dell'art. 24 I. n. 69 del 2005 che, per giurisprudenza consolidata, comporta la sospensione di efficacia della misura cautelare applicata ai sensi degli artt. 9 e 13 I. cit., fino all'esaurimento della detenzione cautelare o esecutiva disposta per il procedimento interno. La Corte d'appello, dato atto della pendenza a carico di IN di un procedimento per reati commessi in Italia e per i quali era in corso la custodia cautelare in carcere, ha correttamente disposto il rinvio della consegna, ex art.24 legge n.69 del 2005, a conclusione dei procedimenti pendenti in Italia;
come si è visto, del resto, la consegna è stata pure subordinata alla condizione che, una volta processato in Germania, IN, cittadino italiano, sia trasferito nel territorio dello Stato per l'esecuzione della pena eventualmente inflittagli nello Stato emittente. 4 4.2. Si è da tempo chiarito che «In tema di mandato di arresto europeo, nei casi in cui la consegna allo Stato di emissione sia rinviata, a norma dell'art. 24 I. 22 aprile 2005 n. 69, l'efficacia della misura cautelare applicata alla persona richiesta resta sospesa quando sia in atto altra misura custodiale (cautelare o esecutiva) per il procedimento nazionale e fino alla cessazione di quest'ultima, qualsiasi ne sia la causa. Da tale cessazione, la misura cautelare riacquista efficacia sino alla data della sua perenzione prevista dall'art. 23 L. cit.» (Sez. 6, n. 7107 del 12/02/2009, Zordic, Rv. 243244). Ciò impone di precisare, nel dispositivo, la sospensione di efficacia del provvedimento cautelare. Infatti, «in tema di mandato di arresto europeo, nei casi in cui la consegna allo Stato di emissione sia rinviata, a norma dell'art. 24 L. 22 aprile 2005 n. 69, l'esecuzione della misura cautelare applicata alla persona richiesta deve essere sospesa sino a quando, esauriti i procedimenti in corso ed eseguita l'eventuale pena, la stessa non sia riattivata» (Sez. 6, n. 7709 del 19/02/2007, Sanfilippo, Rv. 235562). 4.3. Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che per la riattivazione della misura cautelare non occorre un ulteriore provvedimento dispositivo, bensì soltanto con un atto ricognitivo dell'autorità giudiziaria competente, affinché nei termini di cui all'art. 23, comma 1, legge cit., si possa provvedere alla materiale consegna. Una volta cessata la causa che ha dato luogo alla sospensione della consegna e alla sospensione della custodia a tale fine disposta, la misura cautelare non può che essere riattiva, senza un ulteriore provvedimento dispositivo, bensì soltanto con atto ricognitivo dell'autorità giudiziaria competente, affinché nei termini di cui al primo comma dell'art. 23 legge n.69 del 2005 - a decorrere dal giorno in cui si realizzi la giuridica possibilità di esecuzione del mandato d'arresto - si possa provvede alla materiale consegna della persona allo Stato di emissione. Tale regula iuris comporta che la competente Corte d'appello e il Procuratore generale provvedano, come previsto per ipotesi analoghe dall'art. 23 legge n.69 del 2005, a richiedere agli uffici giudiziari presso i quali pendono i procedimenti e gli uffici competenti dell'amministrazione penitenziaria la tempestiva 5 comunicazione di situazioni che faranno luogo al venir meno la causa di sospensione della consegna ex art. 24, comma 1, legge citata. In tale caso, la Corte d'appello - previa declaratoria di cessazione della causa di sospensione della custodia - adotterà i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla consegna della persona richiesta. Per tal motivo, si è disposta la comunicazione del presente provvedimento al Procuratore generale e al Presidente della Corte d'appello di Milano. La sospensione dell'esecuzione comporta, allo stato, la scarcerazione di TO IN se non detenuto per altra causa. Spetta alla cancelleria dare esecuzione agli adempimenti di cui all'art. 25 della legge n. 69 del 2005 e alla trasmissione al Procuratore generale e al Presidente della Corte d'appello di Milano, per quanto di competenza. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sospende l'esecuzione della misura cautelare per il periodo di rinvio della consegna ex art. 24 della I. n. 69 del 2005. Dispone la trasmissione del presente provvedimento al Procuratore generale e al Presidente della Corte d'appello di Milano. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti dell'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Dispone la liberazione del IN se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Riserva il deposito della motivazione nei termini di legge. 6 Così deciso il 10 agosto 2023.
sentite le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLO che conclude per l'inammissibilità del ricorso con declaratoria di sospensione di efficacia della misura custodiale in atto per la presente causa in ragione del differimento della consegna disposto ai sensi dell'art. 24 L. n. 69 del 2005. udito il difensore avv. VIGGIANI MARCO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, ribadendo la richiesta di declaratoria di immediata perenzione della misura cautelare e in subordine la declaratoria di sospensione dell'efficacia della misura cautelare con liberazione immediata. Penale Sent. Sez. F Num. 34903 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 10/08/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 28 giugno 2023, la Corte d'Appello di Milano rigettava la richiesta di revoca e/o sostituzione della misura cautelare applicata a IN NI in relazione al mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria tedesca - Tribunale distrettuale di Augsburg - il 14 aprile 2023 per "truffa contrattuale" ed altro. IN TO, in esecuzione del citato mandato d'arresto europeo, era stato attinto da ordinanza di convalida dell'arresto con applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa in data 10 giugno 2023 dalla Corte d'Appello di Milano. Con sentenza n. 50/23 in data 23 giugno 2023 la medesima Corte d'Appello ordinava la consegna di IN TO, differendola alla data di definizione del procedimento a suo carico pendente presso l'Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria e dell'eventuale espiazione della pena in detto procedimento irrogata. 2. IN TO proponeva appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'indicata ordinanza cautelare del 28 giugno 2023, depositando telematicamente l'atto presso il Tribunale del riesame di Milano, ritenuto competente, lamentando: l'insussistenza e\o la cessazione delle esigenze cautelari;
l'eccessività e inadeguatezza della misura, chiedendo la sostituzione con altra misura meno afflittiva. 3. Con ordinanza in data 14 luglio 2023, il Tribunale di Milano, in funzione di tribunale del riesame, disponeva che l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. fosse convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, 5 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È, anzitutto, corretta la conversione dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. in ricorso per cassazione, alla luce dell'art. 9, comma 7, della legge 22 aprile 2005 n. 69, che prevede l'applicazione delle disposizioni dell'art. 719 cod. proc. pen. 2.1. Come ha recentemente ribadito la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 7862 del 21/02/2023, Khan, Rv. 284252 - 01, non massimata sul punto), il 2 legislatore, nel rispetto del principio stabilito dall'art. 111, comma 7, Cost., e ponendosi in linea di continuità con la normativa dettata per la procedura estradizionale, ha mantenuto fermo, anche a seguito della riforma del 2021, il rinvio diretto alla disposizione codicistica in materia di impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari: l'art. 9, comma 7, legge cit., infatti, rimanda alla possibile applicazione della norma generale di cui all'art. 719 cod. proc. pen. e consente di impugnare le decisioni de libertate con ricorso per cassazione, delimitando l'area delle censure alla sola ipotesi della violazione di legge. L'iter procedimentale che conduce alla decisione sulla richiesta di consegna a seguito di un mandato di arresto europeo registra numerosi interventi della Corte di appello idonei a riverberare effetti sullo status libertatis. Proprio per tale ragione il legislatore ha consentito ai soggetti legittimati di accedere al giudizio di legittimità, proponendo ricorso per cassazione all'esito dell'incidente cautelare attivato contro il provvedimento genetico e contro tutti gli altri provvedimenti de libertate (siano essi coercitivi o negativi circa la necessità della coercizione) che la Corte di appello abbia adottato nel corso della procedura di consegna, ivi compresi quelli aventi ad oggetto le istanze di revoca e sostituzione della misura formulate ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. 2.2. È, quindi, evidente che l'unica impugnazione proponibile contro l'ordinanza emessa ex art. 299 cod. proc. pen., è il ricorso per cassazione e non l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., sicché è corretta la conversione ordinata dal Tribunale di Milano. 3. Il ricorso, avverso il provvedimento di rigetto della istanza di revoca o modifica della misura cautelare applicata a seguito del mandato di arresto, è inammissibile. 3.1. Premesso che il ricorso è consentito soltanto per violazione di legge, esso, nel caso di specie, contiene una critica alla motivazione, che non è affatto omessa o del tutto carente, la quale esorbita dai limiti legali. 3.2. Del resto, la Corte d'appello ha valorizzato la sottrazione di IN al titolo cautelare nazionale, cui è seguita la dichiarazione di latitanza, sicché il pericolo di fuga che giustifica, secondo il giudice competente, l'applicazione della misura è stato adeguatamente illustrato nel provvedimento impugnato e si 3 sottrare alle critiche generiche del ricorrente, soprattutto ove si consideri che all'adesione, poi prestata da IN all'esecuzione del titolo cautelare italiano, non ha fatto seguito analogo comportamento rispetto al mandato di arresto europeo. È, infatti, «irrilevante, ai fini della valutazione del pericolo di fuga, la circostanza che la persona da consegnare si trovi in stato di detenzione per altra causa nel territorio nazionale, tenuto conto del principio generale secondo cui lo status detentionis non è in sé ostativo all'emissione di un altro provvedimento cautelare per un diverso fatto di reato, che si fondi sulle esigenze previste dall'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 40688 del 07/11/2011, Brancato, Rv. 250992). 4. Ciò premesso, il ricorso n. 26480/23 RG, relativo alla sentenza della Corte d'appello di Milano del 23 giugno 2023, che disponeva la consegna di IN TO alla Germania per il mandato di arresto europeo, è stato dichiarato inammissibile da Sez. F., n. 32941 del 27/07/2023; detta sentenza ha apposto, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b), della legge n. 69 del 2005, la condizione che IN TO, una volta giudicato in Germania, sia riconsegnato alle Autorità italiane per scontare nel Paese di cittadinanza la pena eventualmente irrogata dall'Autorità emittente. 4.1. Resta, d'altra parte, fermo il disposto rinvio della consegna ai sensi dell'art. 24 I. n. 69 del 2005 che, per giurisprudenza consolidata, comporta la sospensione di efficacia della misura cautelare applicata ai sensi degli artt. 9 e 13 I. cit., fino all'esaurimento della detenzione cautelare o esecutiva disposta per il procedimento interno. La Corte d'appello, dato atto della pendenza a carico di IN di un procedimento per reati commessi in Italia e per i quali era in corso la custodia cautelare in carcere, ha correttamente disposto il rinvio della consegna, ex art.24 legge n.69 del 2005, a conclusione dei procedimenti pendenti in Italia;
come si è visto, del resto, la consegna è stata pure subordinata alla condizione che, una volta processato in Germania, IN, cittadino italiano, sia trasferito nel territorio dello Stato per l'esecuzione della pena eventualmente inflittagli nello Stato emittente. 4 4.2. Si è da tempo chiarito che «In tema di mandato di arresto europeo, nei casi in cui la consegna allo Stato di emissione sia rinviata, a norma dell'art. 24 I. 22 aprile 2005 n. 69, l'efficacia della misura cautelare applicata alla persona richiesta resta sospesa quando sia in atto altra misura custodiale (cautelare o esecutiva) per il procedimento nazionale e fino alla cessazione di quest'ultima, qualsiasi ne sia la causa. Da tale cessazione, la misura cautelare riacquista efficacia sino alla data della sua perenzione prevista dall'art. 23 L. cit.» (Sez. 6, n. 7107 del 12/02/2009, Zordic, Rv. 243244). Ciò impone di precisare, nel dispositivo, la sospensione di efficacia del provvedimento cautelare. Infatti, «in tema di mandato di arresto europeo, nei casi in cui la consegna allo Stato di emissione sia rinviata, a norma dell'art. 24 L. 22 aprile 2005 n. 69, l'esecuzione della misura cautelare applicata alla persona richiesta deve essere sospesa sino a quando, esauriti i procedimenti in corso ed eseguita l'eventuale pena, la stessa non sia riattivata» (Sez. 6, n. 7709 del 19/02/2007, Sanfilippo, Rv. 235562). 4.3. Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che per la riattivazione della misura cautelare non occorre un ulteriore provvedimento dispositivo, bensì soltanto con un atto ricognitivo dell'autorità giudiziaria competente, affinché nei termini di cui all'art. 23, comma 1, legge cit., si possa provvedere alla materiale consegna. Una volta cessata la causa che ha dato luogo alla sospensione della consegna e alla sospensione della custodia a tale fine disposta, la misura cautelare non può che essere riattiva, senza un ulteriore provvedimento dispositivo, bensì soltanto con atto ricognitivo dell'autorità giudiziaria competente, affinché nei termini di cui al primo comma dell'art. 23 legge n.69 del 2005 - a decorrere dal giorno in cui si realizzi la giuridica possibilità di esecuzione del mandato d'arresto - si possa provvede alla materiale consegna della persona allo Stato di emissione. Tale regula iuris comporta che la competente Corte d'appello e il Procuratore generale provvedano, come previsto per ipotesi analoghe dall'art. 23 legge n.69 del 2005, a richiedere agli uffici giudiziari presso i quali pendono i procedimenti e gli uffici competenti dell'amministrazione penitenziaria la tempestiva 5 comunicazione di situazioni che faranno luogo al venir meno la causa di sospensione della consegna ex art. 24, comma 1, legge citata. In tale caso, la Corte d'appello - previa declaratoria di cessazione della causa di sospensione della custodia - adotterà i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla consegna della persona richiesta. Per tal motivo, si è disposta la comunicazione del presente provvedimento al Procuratore generale e al Presidente della Corte d'appello di Milano. La sospensione dell'esecuzione comporta, allo stato, la scarcerazione di TO IN se non detenuto per altra causa. Spetta alla cancelleria dare esecuzione agli adempimenti di cui all'art. 25 della legge n. 69 del 2005 e alla trasmissione al Procuratore generale e al Presidente della Corte d'appello di Milano, per quanto di competenza. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sospende l'esecuzione della misura cautelare per il periodo di rinvio della consegna ex art. 24 della I. n. 69 del 2005. Dispone la trasmissione del presente provvedimento al Procuratore generale e al Presidente della Corte d'appello di Milano. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti dell'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Dispone la liberazione del IN se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Riserva il deposito della motivazione nei termini di legge. 6 Così deciso il 10 agosto 2023.