CASS
Sentenza 27 giugno 2023
Sentenza 27 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2023, n. 27975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27975 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AI ET nato a [...] il [...] IP PE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PE DE MARZO;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso per l'inammissibilità per entrambi i ricorsi. udito l'avvocato DARIO VANNETIELLO, difensore di fiducia di IP PE, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27975 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE MARZO PE Data Udienza: 07/06/2023 Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza n. 34834 del 21 luglio 2022 la I sezione di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza del 24 settembre 2021 della Corte d'appello di Napoli, nei confronti di PI AI e di GI Cipressa. 1.1. Con riguardo al AI, l'annullamento ha riguardato l'aumento disposto in continuazione rispetto ad una precedente condanna sofferta dall'imputato, alla luce delle conclusioni di Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01, per avere la Corte territoriale determinato, in modo palesemente illogico, l'aumento per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, già giudicato in separato processo, in anni uno, mesi sette e giorni dieci di reclusione, ossia in misura sensibilmente superiore, e comunque non giustificata, rispetto all'aumento di pena di mesi due di reclusione determinato per gli altri imputati del medesimo reato che erano stati giudicati nel presente processo: in sostanza, il diverso percorso processuale aveva condotto il ricorrente a un trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo a), per il quale era stato separatamente giudicato, quasi nove volte superiore a quello determinato per lo stesso reato che, per altri imputati, è stato giudicato contestualmente con il capo b). 1.2. Con riguardo al Cipressa, la I sezione di questa Corte ha osservato: a) che non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione;
b) che la Corte d'appello non aveva dato risposta alla censura difensiva sulla concreta sussistenza e specifica rilevanza dei reati anteriormente commessi per aggravare il trattamento sanzionatorio sotto l'angolo visuale dell'accresciuta pericolosità dell'imputato; c) che il giudizio di bilanciamento avrebbe dovuto essere nuovamente operato all'esito della valutazione relativa alla sussistenza dei presupposti per applicare la recidiva;
d) che del pari fondato era il motivo sulla determinazione della frazione di pena nella misura di tre anni di reclusione con riguardo ai reati di cui agli artt. 81, 418 cod. pen., giudicati, all'esito del giudizio abbreviato, con la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 9 maggio 2012, irrevocabile in data 3 ottobre 2013, unificati per la continuazione con i fatti oggetto del giudizio, dal momento che i giudici di merito, pur facendo riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., erano giunti a determinazioni incongrue e sproporzionate;
infatti, per il più grave reato di partecipazione all'associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen., contestato al capo a), l'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. era stato determinato in soli mesi due di reclusione. 2. Con sentenza del 6 dicembre 2022 la Corte d'appello di Napoli: a) con riguardo alla posizione del AI, dovendo determinare l'aumento di pena a titolo di continuazione rispetto alla sanzione inflitta con la sentenza della Corte 1 d'appello di Napoli del 5 giugno 2018, irrevocabile in data 11 settembre 2019, ha ritenuto equo, alla luce dell'aumento applicato ex art. 81 cod. pen., ad altri coimputati, che avevano rivestito, a livello associativo, un ruolo di analogo livello, un aumento di due mesi di reclusione, ridotto per la scelta del rito abbreviato, ad un mese e dieci giorni di reclusione;
b) con riguardo alla posizione del Cipressa: bl) ritenuta la compatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, ha attribuito rilievo, ai fini dell'applicazione della recidiva infraquinquennale, alla precedente condanna per il reato di cui all'art. 418 cod. pen., denotante una costante e risalente vicinanza dell'imputato al clan Amato - Pagano, consolidatasi nel corso degli anni sino ad approdare nel 2011 ad una stabile adesione al medesimo gruppo camorristico e alla correlata associazione finalizzata al narcotraffico (capi a e b, per i quali è intervenuta condanna nel presente procedimento); b2) ha ritenuto la recidiva e le altre circostanze aggravanti equivalenti alle circostanze attenuanti generiche, alla luce della gravità delle condotte, del peso e della quantità delle circostanze aggravanti;
b3) ha determinato l'aumento di pena per il reato di cui all'art. 418 cod. pen., in un mese e quindici giorni di reclusione, ridotto ad un mese per la scelta del rito. 3. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4. Ricorso AI Con l'unico motivo di ricorso si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale omesso di argomentare in ordine ai criteri che avevano giustificato la determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione, operando un generico riferimento all'equità. 5. Ricorso Cipressa Con due motivi prospettati congiuntamente, si denunciano inosservanza o erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. nonché vizi motivazionali, rilevando: a) che l'unico precedente penale valorizzato ai fini dell'applicazione dell'aumento per la recidiva infraquinquennale è stato ritenuto avvinto dal vincolo della continuazione;
b) che esiste un contrasto giurisprudenziale sulla compatibilità o non tra recidiva e continuazione;
c) che, in disparte tale rilievo, la Corte territoriale aveva omesso di valutare plurimi profili che avrebbero dovuto condurre ad escludere la recidiva, ossia: c1) l'intervenuta rinunzia ai motivi principali di impugnazione, che, peraltro, era stata ritenuta circostanza rilevante in sede di determinazione della pena;
c2) l'assenza di un contributo all'associazione da parte del ricorrente a seguito della sua restrizione in carcere, a partire dal 19 febbraio 2019; c3) l'avere l'imputato gestito l'attività di narcotraffico solo nel periodo in cui si era registrata la reggenza del Mauriello;
2 c4) l'esistenza, alla luce della ritenuta identità del disegno criminoso, di un'unica volizione;
c5) il fatto che il precedente del quale si sarebbe dovuta apprezzare la gravità, oltre a tradursi nella mera attività di "assistenza e vettovagliamento agli associati", aveva comportato un aumento sanzionatorio contenutissimo (un solo mese di reclusione); c6) l'illogicità della considerazione dedicata all'inutilità di un primo periodo di detenzione, in quanto, se fosse stato diversamente, non sarebbe intervenuta la condanna riportata nel presente procedimento. Si conclude osservando che il giudizio di mera equivalenza espresso, in tema di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, era affidato a due affermazioni apodittiche, alla luce dei superiori rilievi e del fatto che fosse stato applicato, come pena base, il minimo edittale: la gravità delle condotte ascritte all'imputato e la quantità delle aggravanti ricorrenti. 6. All'udienza del 7 giugno 2023 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto nell'interesse del AI è inammissibile dal momento che la ponderata valutazione della Corte territoriale non si riassume affatto nella mera indicazione dell'equità della pena, che pure appare sufficiente, a fronte del carattere contenutissimo dell'aumento in continuazione, ma riposa sul confronto con il trattamento sanzionatorio irrogato a imputati nella medesima posizione. In tale contesto, non è dato cogliere alcuna illogicità della giustificazione motivazionale che sorregge l'esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena. 2. Inammissibile è anche, nelle sue varie articolazioni, il ricorso proposto nell'interesse del Cipressa. Premesso che il tema della compatibilità tra recidiva e continuazione è stato già risolto in senso positivo dalla sentenza di annullamento con rinvio, talché ogni discussione su siffatta questione giuridica è preclusa ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., si osserva, innanzi tutto, che la motivazione che sorregge il riconoscimento dei presupposti per l'applicazione non esibisce alcuna illogicità, dal momento che la Corte territoriale ha razionalmente sottolineato, nei termini sopra illustrati, l'escalation criminale del Cipressa. Al riguardo, va osservato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi né esclusivamente sulla gravità dei fatti né sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, «essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti 3 condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep.2017, Del Chicca, Rv. 270419-01; v. anche Sez. 5, n. 46804, del 4/10/2021, Occhipinti, Rv. 282383-01, sulla scia del rilievo delle Sezioni Unite per le quali «la recidiva è, piuttosto, una circostanza pertinente al reato che richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale» (Sez. U, n. 20798 del 24/2/2011, Indelicato, Rv. 249664-01). Ciò, come detto, è esattamente la valutazione operata dalla Corte territoriale in termini che non palesano alcuna illogicità. Quanto al giudizio di bilanciamento, è appena il caso di rilevare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazio'ne discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 07/06/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere PE DE MARZO;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso per l'inammissibilità per entrambi i ricorsi. udito l'avvocato DARIO VANNETIELLO, difensore di fiducia di IP PE, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27975 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE MARZO PE Data Udienza: 07/06/2023 Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza n. 34834 del 21 luglio 2022 la I sezione di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza del 24 settembre 2021 della Corte d'appello di Napoli, nei confronti di PI AI e di GI Cipressa. 1.1. Con riguardo al AI, l'annullamento ha riguardato l'aumento disposto in continuazione rispetto ad una precedente condanna sofferta dall'imputato, alla luce delle conclusioni di Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01, per avere la Corte territoriale determinato, in modo palesemente illogico, l'aumento per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, già giudicato in separato processo, in anni uno, mesi sette e giorni dieci di reclusione, ossia in misura sensibilmente superiore, e comunque non giustificata, rispetto all'aumento di pena di mesi due di reclusione determinato per gli altri imputati del medesimo reato che erano stati giudicati nel presente processo: in sostanza, il diverso percorso processuale aveva condotto il ricorrente a un trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo a), per il quale era stato separatamente giudicato, quasi nove volte superiore a quello determinato per lo stesso reato che, per altri imputati, è stato giudicato contestualmente con il capo b). 1.2. Con riguardo al Cipressa, la I sezione di questa Corte ha osservato: a) che non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione;
b) che la Corte d'appello non aveva dato risposta alla censura difensiva sulla concreta sussistenza e specifica rilevanza dei reati anteriormente commessi per aggravare il trattamento sanzionatorio sotto l'angolo visuale dell'accresciuta pericolosità dell'imputato; c) che il giudizio di bilanciamento avrebbe dovuto essere nuovamente operato all'esito della valutazione relativa alla sussistenza dei presupposti per applicare la recidiva;
d) che del pari fondato era il motivo sulla determinazione della frazione di pena nella misura di tre anni di reclusione con riguardo ai reati di cui agli artt. 81, 418 cod. pen., giudicati, all'esito del giudizio abbreviato, con la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 9 maggio 2012, irrevocabile in data 3 ottobre 2013, unificati per la continuazione con i fatti oggetto del giudizio, dal momento che i giudici di merito, pur facendo riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., erano giunti a determinazioni incongrue e sproporzionate;
infatti, per il più grave reato di partecipazione all'associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen., contestato al capo a), l'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. era stato determinato in soli mesi due di reclusione. 2. Con sentenza del 6 dicembre 2022 la Corte d'appello di Napoli: a) con riguardo alla posizione del AI, dovendo determinare l'aumento di pena a titolo di continuazione rispetto alla sanzione inflitta con la sentenza della Corte 1 d'appello di Napoli del 5 giugno 2018, irrevocabile in data 11 settembre 2019, ha ritenuto equo, alla luce dell'aumento applicato ex art. 81 cod. pen., ad altri coimputati, che avevano rivestito, a livello associativo, un ruolo di analogo livello, un aumento di due mesi di reclusione, ridotto per la scelta del rito abbreviato, ad un mese e dieci giorni di reclusione;
b) con riguardo alla posizione del Cipressa: bl) ritenuta la compatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, ha attribuito rilievo, ai fini dell'applicazione della recidiva infraquinquennale, alla precedente condanna per il reato di cui all'art. 418 cod. pen., denotante una costante e risalente vicinanza dell'imputato al clan Amato - Pagano, consolidatasi nel corso degli anni sino ad approdare nel 2011 ad una stabile adesione al medesimo gruppo camorristico e alla correlata associazione finalizzata al narcotraffico (capi a e b, per i quali è intervenuta condanna nel presente procedimento); b2) ha ritenuto la recidiva e le altre circostanze aggravanti equivalenti alle circostanze attenuanti generiche, alla luce della gravità delle condotte, del peso e della quantità delle circostanze aggravanti;
b3) ha determinato l'aumento di pena per il reato di cui all'art. 418 cod. pen., in un mese e quindici giorni di reclusione, ridotto ad un mese per la scelta del rito. 3. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4. Ricorso AI Con l'unico motivo di ricorso si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale omesso di argomentare in ordine ai criteri che avevano giustificato la determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione, operando un generico riferimento all'equità. 5. Ricorso Cipressa Con due motivi prospettati congiuntamente, si denunciano inosservanza o erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. nonché vizi motivazionali, rilevando: a) che l'unico precedente penale valorizzato ai fini dell'applicazione dell'aumento per la recidiva infraquinquennale è stato ritenuto avvinto dal vincolo della continuazione;
b) che esiste un contrasto giurisprudenziale sulla compatibilità o non tra recidiva e continuazione;
c) che, in disparte tale rilievo, la Corte territoriale aveva omesso di valutare plurimi profili che avrebbero dovuto condurre ad escludere la recidiva, ossia: c1) l'intervenuta rinunzia ai motivi principali di impugnazione, che, peraltro, era stata ritenuta circostanza rilevante in sede di determinazione della pena;
c2) l'assenza di un contributo all'associazione da parte del ricorrente a seguito della sua restrizione in carcere, a partire dal 19 febbraio 2019; c3) l'avere l'imputato gestito l'attività di narcotraffico solo nel periodo in cui si era registrata la reggenza del Mauriello;
2 c4) l'esistenza, alla luce della ritenuta identità del disegno criminoso, di un'unica volizione;
c5) il fatto che il precedente del quale si sarebbe dovuta apprezzare la gravità, oltre a tradursi nella mera attività di "assistenza e vettovagliamento agli associati", aveva comportato un aumento sanzionatorio contenutissimo (un solo mese di reclusione); c6) l'illogicità della considerazione dedicata all'inutilità di un primo periodo di detenzione, in quanto, se fosse stato diversamente, non sarebbe intervenuta la condanna riportata nel presente procedimento. Si conclude osservando che il giudizio di mera equivalenza espresso, in tema di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, era affidato a due affermazioni apodittiche, alla luce dei superiori rilievi e del fatto che fosse stato applicato, come pena base, il minimo edittale: la gravità delle condotte ascritte all'imputato e la quantità delle aggravanti ricorrenti. 6. All'udienza del 7 giugno 2023 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto nell'interesse del AI è inammissibile dal momento che la ponderata valutazione della Corte territoriale non si riassume affatto nella mera indicazione dell'equità della pena, che pure appare sufficiente, a fronte del carattere contenutissimo dell'aumento in continuazione, ma riposa sul confronto con il trattamento sanzionatorio irrogato a imputati nella medesima posizione. In tale contesto, non è dato cogliere alcuna illogicità della giustificazione motivazionale che sorregge l'esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena. 2. Inammissibile è anche, nelle sue varie articolazioni, il ricorso proposto nell'interesse del Cipressa. Premesso che il tema della compatibilità tra recidiva e continuazione è stato già risolto in senso positivo dalla sentenza di annullamento con rinvio, talché ogni discussione su siffatta questione giuridica è preclusa ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., si osserva, innanzi tutto, che la motivazione che sorregge il riconoscimento dei presupposti per l'applicazione non esibisce alcuna illogicità, dal momento che la Corte territoriale ha razionalmente sottolineato, nei termini sopra illustrati, l'escalation criminale del Cipressa. Al riguardo, va osservato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi né esclusivamente sulla gravità dei fatti né sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, «essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti 3 condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep.2017, Del Chicca, Rv. 270419-01; v. anche Sez. 5, n. 46804, del 4/10/2021, Occhipinti, Rv. 282383-01, sulla scia del rilievo delle Sezioni Unite per le quali «la recidiva è, piuttosto, una circostanza pertinente al reato che richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale» (Sez. U, n. 20798 del 24/2/2011, Indelicato, Rv. 249664-01). Ciò, come detto, è esattamente la valutazione operata dalla Corte territoriale in termini che non palesano alcuna illogicità. Quanto al giudizio di bilanciamento, è appena il caso di rilevare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazio'ne discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 07/06/2023