CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2023, n. 27115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27115 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IO ARIOLLI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27115 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: ARIOLLI IO Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. IA AN ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 6/05/2020 che, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha riqualificato il reato contestato di concorso in rapina aggravata in quello di truffa, rideterminando la pena. Al riguardo, deduce: 1.1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. e vizio di motivazione. In particolare: - l'incertezza dell'individuazione fotografica operata dal SI NT non poteva attribuirsi allo stato confusionale del momento e/o del giorno prima, stante non solo il non lieve distacco temporale tra i fatti, ma in considerazione delle numerose ore in cui lo stesso è stato a contatto con gli autori;
- il preciso riconoscimento operato dalle altre persone offese (DZ e Barberea) mal si conciliava con lo stato confusionale e di trance a seguito di ipnosi in cui queste sarebbero cadute durante tutte le fasi del contatto con i malfattori;
- dall'analisi del traffico telefonico non poteva desumersi l'effettivo uso dell'utenza attribuita all'imputato (per cui difettava anche la prova della relativa intestazione); - difettavano gli elementi oggettivi e soggettivi della truffa;
la contrattazione era avvenuta secondi i canoni ordinari;
alcun accertamento dimostrava la falsità dei gioielli o il loro reale valore economico, con conseguente ricaduta sull'assenza id prova del danno. 1.2. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 99, comma 3, cod. pen. e vizio di motivazione. La censura attiene alla valutazione in forza della quale la Corte di merito aveva ritenuta la recidiva, difettando al riguardo apposita motivazione e i relativi presupposti (il fatto accertato era espressivo di episodicità ed occasionalità sulla cui insorgenza non aveva inciso la presunta personalità criminale dell'imputato). 2. Con requisitoria del 17/04/2023 il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Luigi Cuomo, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con nota di conclusione del 16/05/2023, la difesa dell'imputato ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è generico, in quanto il ricorrente omette di confrontarsi 2 con il decisivo elemento di prova indicato dalle sentenze di merito che ha portato all'individuazione dell'imputato quale autore delle perpetrate truffe ai danni di SI NT e di ER IC e consistente nelle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza che hanno consentito ai Carabinieri di identificare con certezza il ricorrente. Tale significativo elemento si pone in simmetrica convergenza, in ragione anche della tipologia di truffa perpetrata (avente ad oggetto la vendita di preziosi che in realtà non valevano nulla), con il dichiarato della persona offesa Hudzei, la cui individuazione dell'imputato è connotata da precisione e concordanza, supportata anche dall'esito degli accertamenti del traffico telefonico che collocano il ricorrente nei luoghi dei fatti, solo genericamente contestati in appello con riguardo al profilo dell'uso dell'utenza che la polizia giudiziaria nelle ripetute comunicazioni di reato, ha allo stesso attribuito. 2. Il secondo motivo in punto di sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa è inammissibile. Dalla lettura della sentenza impugnata risultano correttamente declinati gli elementi oggettivi e soggettivi della truffa, stante l'espresso richiamo alle motivazioni della sentenza pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti dei coimputati (vedi pag. 12 e 12) prodotta anche dalla difesa dell'odierno ricorrente per sollecitare una differente qualificazione giuridica del fatto. Peraltro, con riguardo all'esistenza del danno patrimoniale, la cui assenza viene genericamente censurata in questa sede, dalla lettura della sentenza impugnata - la quale richiama sul punto anche quella prodotta dalla difesa nei confronti degli altri correi resa nel separato giudizio dibattimentale - risulta che le persone offese si sono premurate di far stimare gli oggetti "preziosi" al cui acquisto erano state indotte a seguito degli artifizi truffaldini, ricavandone l'ovvio risultato di avere "acquistato" oggetti privi di alcun valore. 3. Il terzo motivo, con cui il ricorrente deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione per la mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato. Con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, i giudici di merito hanno espresso un apprezzamento fattuale in ordine alla valenza negativa dei precedenti penali, ponendo in rilievo come le precedenti condanne (per fatti gravi ed anche specifici per furti, porto d'arma abusivo e lesioni personali e altro) erano rappresentative di una spiccata pericolosità sociale idonea a giustificare l'inasprimento del trattamento sanzionatorio. In tal modo la Corte di appello territoriale, anche ai fini della dosimetria della pena, ha adeguatamente formulato l'accertamento sulla concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (ex multis Sez. 6, n. 34670 del 3 28/06/2016, Rv. 267685). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/05/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere IO ARIOLLI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27115 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: ARIOLLI IO Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. IA AN ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 6/05/2020 che, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha riqualificato il reato contestato di concorso in rapina aggravata in quello di truffa, rideterminando la pena. Al riguardo, deduce: 1.1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. e vizio di motivazione. In particolare: - l'incertezza dell'individuazione fotografica operata dal SI NT non poteva attribuirsi allo stato confusionale del momento e/o del giorno prima, stante non solo il non lieve distacco temporale tra i fatti, ma in considerazione delle numerose ore in cui lo stesso è stato a contatto con gli autori;
- il preciso riconoscimento operato dalle altre persone offese (DZ e Barberea) mal si conciliava con lo stato confusionale e di trance a seguito di ipnosi in cui queste sarebbero cadute durante tutte le fasi del contatto con i malfattori;
- dall'analisi del traffico telefonico non poteva desumersi l'effettivo uso dell'utenza attribuita all'imputato (per cui difettava anche la prova della relativa intestazione); - difettavano gli elementi oggettivi e soggettivi della truffa;
la contrattazione era avvenuta secondi i canoni ordinari;
alcun accertamento dimostrava la falsità dei gioielli o il loro reale valore economico, con conseguente ricaduta sull'assenza id prova del danno. 1.2. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 99, comma 3, cod. pen. e vizio di motivazione. La censura attiene alla valutazione in forza della quale la Corte di merito aveva ritenuta la recidiva, difettando al riguardo apposita motivazione e i relativi presupposti (il fatto accertato era espressivo di episodicità ed occasionalità sulla cui insorgenza non aveva inciso la presunta personalità criminale dell'imputato). 2. Con requisitoria del 17/04/2023 il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Luigi Cuomo, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con nota di conclusione del 16/05/2023, la difesa dell'imputato ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è generico, in quanto il ricorrente omette di confrontarsi 2 con il decisivo elemento di prova indicato dalle sentenze di merito che ha portato all'individuazione dell'imputato quale autore delle perpetrate truffe ai danni di SI NT e di ER IC e consistente nelle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza che hanno consentito ai Carabinieri di identificare con certezza il ricorrente. Tale significativo elemento si pone in simmetrica convergenza, in ragione anche della tipologia di truffa perpetrata (avente ad oggetto la vendita di preziosi che in realtà non valevano nulla), con il dichiarato della persona offesa Hudzei, la cui individuazione dell'imputato è connotata da precisione e concordanza, supportata anche dall'esito degli accertamenti del traffico telefonico che collocano il ricorrente nei luoghi dei fatti, solo genericamente contestati in appello con riguardo al profilo dell'uso dell'utenza che la polizia giudiziaria nelle ripetute comunicazioni di reato, ha allo stesso attribuito. 2. Il secondo motivo in punto di sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa è inammissibile. Dalla lettura della sentenza impugnata risultano correttamente declinati gli elementi oggettivi e soggettivi della truffa, stante l'espresso richiamo alle motivazioni della sentenza pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti dei coimputati (vedi pag. 12 e 12) prodotta anche dalla difesa dell'odierno ricorrente per sollecitare una differente qualificazione giuridica del fatto. Peraltro, con riguardo all'esistenza del danno patrimoniale, la cui assenza viene genericamente censurata in questa sede, dalla lettura della sentenza impugnata - la quale richiama sul punto anche quella prodotta dalla difesa nei confronti degli altri correi resa nel separato giudizio dibattimentale - risulta che le persone offese si sono premurate di far stimare gli oggetti "preziosi" al cui acquisto erano state indotte a seguito degli artifizi truffaldini, ricavandone l'ovvio risultato di avere "acquistato" oggetti privi di alcun valore. 3. Il terzo motivo, con cui il ricorrente deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione per la mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato. Con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, i giudici di merito hanno espresso un apprezzamento fattuale in ordine alla valenza negativa dei precedenti penali, ponendo in rilievo come le precedenti condanne (per fatti gravi ed anche specifici per furti, porto d'arma abusivo e lesioni personali e altro) erano rappresentative di una spiccata pericolosità sociale idonea a giustificare l'inasprimento del trattamento sanzionatorio. In tal modo la Corte di appello territoriale, anche ai fini della dosimetria della pena, ha adeguatamente formulato l'accertamento sulla concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (ex multis Sez. 6, n. 34670 del 3 28/06/2016, Rv. 267685). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/05/2023