Sentenza 31 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11385 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPI1 1385/02 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Couzine Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5464/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron. 28393 Consigliere Dott. Michele VARRONE Rep. 2983 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud.11/03/02 Rel Consigliore Dott. Bruno DORANTE ha pronunciato la seguente 5 EN TEN ZA sul ricorso proposto ca: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE INPDA in personal del Presidente е legale UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IZ BU, elettivamenterappresentante dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diriti € 1.55 domiciliato in ROMA VIA OFANTO 18, presso lo studio 3.1 LUG. 2002. dell'Avvocato GIOVANNI ANGELONI, che lo difende giusta IL CANCELLIERE delega in atli;
ricorrente CANCELLERIA
contro
AL RA e AN NU, elettivamente domiciliati in ROMA PZA VESCOVTO 21, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MANFEROCE, che li difende, giusta CELLERIA 2002 delega in atti;
608 controricorrenti avverso la sentenza n. 1270/96 della Corte d'Appello di ROMA, cerza Sezione civile emessa il 18/3/1998, depositata il 17/04/98; 30.2196/1994; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/02 dal Consigliere Dott, Bruro DURANTE;
M udito l'Avvocato TOMMASO (ANFEROCE; udito il P.M. in persona de! Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso fit L'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Важкий L'INPDAI conveniva innanzi al tribunale di Roma l'avv. Cefaly Francesco e Stefanutti ES per ot- tenere la risoluzione del contratto di locazione di ap- partamento, che aveva stipulato con il primo, por vio- lazione del divieto di sublocazione c cessione a qual- siasi titolo e, particolarmente, per avere il medesimo cedut.o 1'appartamento alla seconda, con condanna di quest'ultima al rilascio quale occupante "sine titulo" e di entrambi al risarcimento dei danni. I' avv. Cefaly resisteva, sostenendo di noл avere mai abbandonato l'appartamento e di averio, come sem pre, utilizzato saltuariamente per lo evolgimento di attività connessa all'esercizio della sua professione con la collaborazione dell'altra convenuta, figlia di 2 primo letto della moglie, che ΠΟΠ aveva necessità di alloggiarvi, coabitando con lui e con la madre. Il tribunale accoglieva integralmente la domanda;
ia corte di appello di Roma, con sentenza Iesa 13.3.1998, ribaltava la decisione, osservando che nel mentre il corduttore, per quanto non vi fosse tenuto, aveva fornito convincente prova dei propri assunti, al- trettanto non aveva fatto la lecatrice in quanto il ce- ste da lei addotto, MA RL, non aveva riferito circostanze univoche circa 1'occupazione dell'appartamento per ragioni abilalive da parte della StefanutLi. L'INPDAI ha proposto ricorso per cassazione, affi- dandone l'accoglimento ad un motivo;
gli intimati hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'INPDAP lamenta vio- lazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che dalla deposizione del teste MA emergono due cir- ccstanze di fatto (l'avv. Cefaly ha abbandonato 'appartamento; nello stesso ha abitato la Stefarutti), che la corte di merito avrebbe potuto ritenere iratten- dibili, ovviamente con congrua motivazione, ma cho, лоп avendo ritenuto tali, non avrebbe potuto considerare, come ha fatto, insufficient ai fin della dimostrazio- 3 ne della cessione della locazione sol perché il teste non ha indicato da dove le ha desunte, tanto più che nessuna domanda gli è stata rivolta al riguardo. Il motivo non può essere accolto. E' principio consolidato che spetta al giudice di merito individuare le fonti del propric convincimento, selezionando le prove che ritenga più attendibili, sce- gliere tra le risultanza istruttorie quelle idonee 2 dimostrare ± fatti costitutivi della domanda о dell'eccezione, dando importanz prevalente all'uno piuttosto che all'altro elemento probatorio. Al giudice di legittimità è inibito il riesame del РШ ий merito della controversia e gli è consentito soltanto il controllo della razionalità e completezza del ragio- namento giustificativo del giudizio di fatto (ex pluri- mis Cass. 27.12.1997 n. 13045} . Il vizio di motivazionc sussiste quando dall'esame del ragionamento esposto in sentenza emerge l'obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione o l'obiettiva deficienza del pro- cedimento logico che ha indo-to il giudice al $110 con- vincimento. Nella specie la Corte di merito, dopo avere espres- so il convincimento che il conduttore ha fornito prova del proprio assunto, pur non essendovi tonuto, ha con- siderato che la controparte non ha provato i fatti co- stitutivi della domanda ed in proposito ha valutalo che l'unico teste, che ha addotto, non ha indicato circo- stanze, dalle quali si potesse desumere che si era in effetti verificata cessione della locazione. T O Per questo modo la corte ha fornito congrua e logi- ca motivazione della decisione adottata. Né vale osservare che il ragionamento giustificati vo si palesa carente nella parte in cui fa riferimento circostanze ulteriori, risultando le medesime adope- rate come metro di valutazione dell'attendibilità dei fatti affermati dal teste nel sonac della cessione del- la locazione. 23 Il ricorso va, pertanto, rigettato;
ricorrono, tut- tavia, giusti motivi di compensazione delle spese del MAY 29.11 giudizio di cassazione. 24,66
P.Q.M.
MAST TOT149.77 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della sezione civile della Corte di Cassazione terza 1 11.3.2002. IL CONSIGLIERE EST, IL PRESIDENTE himApple quilo s In cant Depositata in Cancellaria Oggi, 31.07.02 E