Sentenza 3 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3092 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NO0309 2 01 LA CORTE SU R JIAJI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 17396/98 Dott. Vincenzo MILEO Rel. Consigliere Cron. 6484 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 27/10/00 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere ha pronunciato la seguente 702 SENTENZA sul ricorso proposto da: LO ES, elettivamente domiciliato in ROMA While VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 4475 POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce -1- alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avversO la sentenza n. 493/98 del Tribunale di BARI, depositata il 27/02/98 R.G.N. 63/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. U iter th -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 26 maggio 1994 al Pretore di Bari, IT RA chiedeva la condanna corresponsione dell'INPS alla conferma della dell'assegno di invalidità, già in precedenza accordato e quindi negatogli alla scadenza del triennio, sul presupposto di un asserito recupero della capacità lavorativa a fronte della soglia legale utile per il beneficio. Resistente il convenuto, che evidenziava la infondatezza della richiesta, ed espletata C.T.U., il giudice adito accoglieva la domanda con sentenza M iles del 3 giugno 1996, peraltro riformata, all'esito dell'appello del soccombente, dal Tribunale del luogo con sentenza del 27 febbraio 1998, di rigetto delle istanze attoree. che, Ritenevano i giudici di merito dall'ausiliare contrariamente al parere espresso del Pretore nelle conclusioni della C.T.U., la riduzione della capacità lavorativa da valutare fosse quella generica, non dunque specifica, e che, alla luce della modesta patologia complessiva riscontrata, il soggetto andava considerato in grado di svolgere lavori medio-pesanti e comunque compatibili con le sue condizioni di salute. th 3 Avverso tale decisione il IT ha proposto ricorso per cassazione ancorato ad un solo, articolato motivo;
l'INPS ha depositato soltanto la procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge 12.6.1984, n.222, nonché "difetto" di illogica ed insufficiente motivazione, con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civile. Deduce, in sintesi, che il Tribunale ha palesemente errato nel pervenire alla sentenza di Mile rigetto della propria domanda, contrariamente alle conclusioni peritali di cui in prime cure, assumendo che la capacità lavorativa del soggetto da valutare fosse quella residuale generica e non specifica;
e che le residue energie di esso assicurato potevano essere validamente impiegate in lavori mediopesanti, compatibili con le modeste riscontrate. Laddove la legge fapatologie riferimento alla valutazione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, in relazione alle menomazioni conseguenti alle infermità riconosciute, ed il plu grave quadro patologico accertato dal consulente, marcata soprattutto con riferimento alla propensione ad emorragie retiniche, non lo rendevano idoneo nel senso che precede. Il motivo è fondato in entrambi gli aspetti prospettati. A fronte delle approfondite indagini tecniche effettuate dal C.T.U. di primo grado, con correlato responso di invalidità dell'assicurato nei limiti della soglia legale utile per il beneficio richiesto, recepito in sede di decisione pretorile, il Tribunale ha ritenuto di poter respingere la MI domanda del IT sulla base di proprie considerazioni, non supportate da validi elementi di riscontro obiettivo, in contrasto con principi giurisprudenziali reiteratamente affermati e, per di più, con evidente violazione di legge e difetto di motivazione, come puntualmente prospettato dal ricorrente. Dal contesto della sentenza impugnata si evince, anzitutto, una chiara carenza di indagine ed una distorta valutazione della capacità lavorativa dell'assicurato e della residua entità della stessa, atteso che detta capacità va esaminata non in senso generico, bensì con ply riferimento ad attività proficua, confacente alle 5 attitudini del richiedente, nella specie semplice manovale con istruzione elementare, in relazione a tutti gli altri fattori pertinenti, tra i quali, in modo precipuo, quello afferente alla eventuale usura. Ed invero il carattere usurante in attività confacenti alledell'impegno, attitudini del soggetto, rileva anche ai fini del giudizio sulla riduzione della capacità di lavoro richiesta per l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 legge n. 222/1984, al riguardo vaconsiderando che la indagine compiuta tenendo conto che per lavoro usurante si Unico deve intendere quello che affretta ed accentua il logoramento dell'organismo - nel senso che si compie in un tempo più breve ed in misura superiore rispetto alla norma - essendo sproporzionato alla residua efficienza fisiopsichica di cui il soggetto ancora dispone, e dunque travalicante i limiti della "normalità", in quanto dipendente non dalla naturale evoluzione in senso peggiorativo rapportata alla età, alla infermità ed al trascorrere del tempo, ma particolarmente dalla protrazione dell'attività lavorativa;
il che comporta, evidentemente, anche la violazione della thy cennata norma di legge. 6 Si evince, in secondo luogo, un marcato difetto di motivazione (ai limiti della mera apparenza) circa la ritenuta attitudine ad un lavoro medio- pesante, in contrasto con gli specifici rilievi del consulente sul punto in tema di accertata, rilevante propensione tendenziale dell'assicurato ad episodi di facili emorragie retiniche, eziologicamente correlate alla attività lavorativa di manovale ovvero ad altro impegno che, comunque, flessioni,determini sforzi ovvero puntualizzato "accovacciamento", come specificamente in C.T.U., necessitati e peraltro معضل sempre possibili e da preventivare in qualsiasi genere di attività che presuppone movimento. Di guisa che, in totale difetto di un logico iter argomentativo sul punto, non è dato stabilire né da quali elementi il Tribunale abbia tratto l'opposto convincimento di idoneità del IT ad un lavoro medio-pesante, né quale logico supporto possa avere l'affermazione dei giudici di merito che il predetto risulta affetto da modesta patologia, si da dedurne apoditticamente l'attitudine ad un perdurante impegno lavorativo, né, soprattutto, difettando nella specie qualsiasi accertamento plus integrativo ed ogni argomentazione rigorosamente 7 logica e convincente, come dette asserzioni possano essere compatibili con la rilevante gravità del quadro patologico descritto, afferente propensione principalmente alla non contestata elevata del IT ad emorragie retiniche in dipendenza di sforzi lavorativi. I rilievi esposti, dunque, consentono di ritenere che la sentenza impugnata è inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi di motivazione analiticamente denunciati dall'assicurato; per l'effetto il ricorso merita accoglimento. La decisione del Tribunale va, in conseguenza, MI cassata, con rinvio, per il nuovo esame ed anche per la statuizione sulle spese relative al presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bari, la quale, nel portare l'indagine sui punti indicati, si adeguerà ai richiamati principi, avvalendosi, se del caso, anche di ulteriori mezzi istruttori.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, per il nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle spese concernenti il giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bari. fly Roma 27 ottobre 2000. consigliere Excensore: Il Relatore Vincenzo es IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 3 MAR. 2001 IL CANCELLIERE 9 17-396/98 Presidente : Bellvie I D , O L L 0 A 3 1 S O 3 S B . 5 I A T T . D R , A N ' A A S L T E 3 S L P E 7 O S - D P I 8 I - N M S 1 I G 1 N A O E D S E A I E D G T A E G N , E O E O L S T R E T T I A S R I I L G L D E E R O D