Sentenza 6 luglio 2004
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 292, comma secondo ter, cod. proc. pen., in base alla quale l'ordinanza cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a favore dell'imputato, non impone al giudice - in sede di applicazione della misura - la indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, ne' tantomeno gli prescrive - in sede di riesame - la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la non pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina delle specifiche allegazioni difensive contrastanti obbiettivamente con gli elementi accusatori.
Commentario • 1
- 1. Rilievi tecnici della difesa, quale valore? (Cass. 3624/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/07/2004, n. 35675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35675 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2004 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
3 5675 /04
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. SANSONE LUIGI
CONSIGLIERE 1. Dott. ROMANO FRANCESCO
2. Dott. AMBROSINI GIANGIULIO Π
" 3. Dott.DERIU LUCIANO
4. Dott. GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO FI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. 1) SEGRETO MARIO
avverso PORDINANZA del 17/02/2004 hello Sel TRIB. LIBERTA' di PALERMO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
Lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. G. Fe ROMANO FRANCESCO
che ha richiesto il rigetto del ricorso.
ART. 94 2 75
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 06/07/2004
SENTENZA
N. 43451
REGISTRO GENERALE
N. 012700/2004
IL 02/12/1944
brero
Roces Filardi- FATTO E DIRITTO Con ordinanza 17 febbraio 2004 il Tribunale di
Palermo rigettava la richiesta di riesame, proposta da
ET AR avverso l'ordinanza 16/1/2004 del G.I.P. dello stesso Tribunale, applicativa nei di lui
confronti della custodia cautelare in carcere per delitti di partecipazione all'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra e di concorso in illecita turbativa d'asta. Avverso detta ordinanza il ET ha proposto ricorso per cassazione. Deduce: con il primo motivo che, essendo il reato un
Cost., 1 codice fatto materiale (art. 25 comma penale), per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 bis occorre un contributo effettivo ed attuale;
che l'ordinanza impugnata elude sistematicamente la contestazione di qualunque condotta;
che, comunque, si interpretino le intercettazioni
ambientali con congetture, opinioni, commenti,
- esse non autorizzano a pensare ad un intenzioni conceito ed attuale inserimento del ricorrente nell'associazione mafiosa;
col motivosecondo che nel checaso ci occupa l'ordinanza impugnata, non solo non indica gli elementi sono gli indizi di di fatto da cui desunti colpevolezza, ma omette di indicare i motivi per quali essi assusumous rilevanza;
che non è indicato un episodio, una circostanza di fatto da cui ricavare il grado di compenetrazione del soggetto indagato con l'organismo criminale tale da potersi dire che egli ne faccia parte;
per omessache l'ordinanza impugnata è viziata valutazione degli elementi addotti dalla difesa;
che l'accusa muoveva dal fatto che esso ricorrente fosse autista alle dipendenze della "Ecologica
Monrealese" e della "Nuovi Orizzonti", società
interessate agli appalti nel comune di Monreale;
3 che le investigazioni difensive avevano invece, i escluso che il ricorrente sia stato socio o dipendente di dette società, senza però che di tali conclusioni vi sia traccia nel provvedimento;
col terzo motivo che gli elementi presenti nella manipolati, rielaborati realtà processuale vengono attraverso congetture;
grado di che l'ordinanza impugnata ricava il
con l'assunzione di compenetrazione del ricorrente alcune intercettazioni ambientali da cui emergerebbe che egli "è soggetto inserito come partecipe con ruolo di raccogliere denaro per le famiglie dei detenuti";
che manca l'indicazione 'come uomo d'onore" di esso ricorrente da parte di altri associati;
che l'inserimento è ricavato da un'unica conversazione intercettata in cui il ricorrente manifesta al Cascino la sua disponibilità per raccogliere il denaro per aiutare i carcerati;
che non risulta, peraltro, che dalle parole si sia passato ai fatti.
4 Osserva il Collegio che i motivi del ricorso. sono infondati.
In ordine al primo motivo occorre osservare che il richiamo al principio di legalità, sancito dall'art. 1
c.p. e raccolto nella Carta costituzionale art. 25
principio che, secondo autorevole dottrina, comma 2
"esige che l'applicazione di misure punitive passi attraverso una previa previsione legislativa espressa sia di ciò che costituisce reato sia del tipo di reazione, come dire della fattispecie criminosa da un lato e della sanzione edittale dall'altro", non pare pertinente al caso in discorso.
L'assunto del ricorrente, infatti, è infondato.
motivazione dell'ordinanza impugnata, premesso La
la partecipazione ad un'associazione mafiosa che "
di compenetrazione del rispecchiare un grado deve soggetto con l'organismo criminale tale da potersi
egli appunto faccia parte di esso", sostenere che inquadra la condotta del ricorrente "...nella fattispecie più corretta della partecipazione all'associazione mafiosa, attesa l'assoluta univocità degli elementi
5 indiziari in atti, specificando sulla base delle intercettazioni ambientali che AR ET presenzia nella cooperativa "ecologica monrealese" ma soprattutto
9/2/2000) nell'attività che(intercettazione si dichiara disposto a fare di raccogliere materialmente denaro al fine di aiutare i carcerati, dando al
riguardo anche consigli al Cascino.
Egli, inoltre, mostra di sapere anche l'attività di corruzione di una giuria (vedi foglio 8 ordinanza
impugnata).
Quindi, contrariamente all'assunto del ricorrente, la di lui condotta nel sodalizio criminoso è delineata in concreto con specificazione dei compiti affidatigli e da lui consapevolmente accettati.
[gli móizi]
Quanto "ai motivi per i quali Vassumono rilevanza"
nell'esposizione dell'ordinanza impugnata essi appaiono fusi alla rassegna degli indizi. Né,invero, sussistono norme da cui possa desumersi che la descrizione delle esigenze cautelari e degli indizi debba avvenire
separatamente rispetto agli elementi che ad essi conferiscono rilievo.
6 Per quanto concerne la doglianza di non aver dato
rilievo alle investigazioni difensive merita attenzione la recente pronunzia di questa Corte (Sez. II, C. c. condivin Jah Collegate
24/1/97, De Leonardo) secondo cui "la disposizione di cui all'art. 292 comma 2-ter c.p.p., in base alla quale l'ordinanza cautelare deve contenere, a pena di
La nullità, anche valutazione degli elementi a favore
impone al giudice
- in sede didell'imputato, non
applicazione della misura l'indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, né tantomeno sede di riesame - laingli prescrive confutazione, punto per punto di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza e la non pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina delle specifiche allegazioni difensive, contrastanti obiettivamente con gli elementi accusatori". L'assunto per cui le investigazioni difensive
consentono di escludere che il ricorrente fosse socio o accusatorio, non lasciando certo icorse tracce della ½ dipendente delle citate società non scalfisce l'ordito l'interexato
7 presenza in un sodalizio attraverso registri contabili o altra documentazione.
Il terzo motivo del ricorso critica l'interpretazione data al materiale probatorio dalla ordinanza impugnata, prospettando una lettura
alternativa e, per lui più favorevole,di esso, lettura che ove, come nel caso
, sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logico giuridici,
sottratta al sindacato di legittimità. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
LA CORTE D I CAS SAZIONE
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp.att. c.p.p..
Roma, 6/7/2004
Il Consigliere estensore Il Presidente ausoul Потоло
Depositato in Cancelleria IL CANCELLE 30 A Lidia Scall jogg
IL CANCELLIERE C1 seer feeli 8