Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/07/2004, n. 35675
CASS
Sentenza 6 luglio 2004

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La disposizione di cui all'art. 292, comma secondo ter, cod. proc. pen., in base alla quale l'ordinanza cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a favore dell'imputato, non impone al giudice - in sede di applicazione della misura - la indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, ne' tantomeno gli prescrive - in sede di riesame - la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la non pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina delle specifiche allegazioni difensive contrastanti obbiettivamente con gli elementi accusatori.

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  • 1Rilievi tecnici della difesa, quale valore? (Cass. 3624/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 giugno 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/07/2004, n. 35675
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35675
Data del deposito : 6 luglio 2004

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