Sentenza 9 maggio 2001
Massime • 1
La parte che eccepisca la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti posti a fondamento dell'ordinanza applicativa di misura cautelare (art. 309, comma 5, cod. proc. pen.), non può limitarsi ad una dichiarazione di mera incompletezza dei detti atti ma deve documentare concretamente, di quali atti si lamenti la mancata trasmissione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2001, n. 24145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24145 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO ROMANO - Presidente - del 09/05/2001
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - N. 1910
Dott. NICOLA MILO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 4880/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dai difensori, avv.ti Cosimo Albanese e Sandro Furfaro, di EO MA;
avverso l'ordinanza 21.8.2000 del Tribunale di Reggio Calabria;
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giovanni Palombarini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'indagato, avv. Furfaro, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza 21.8.2000 rigettava la richiesta di riesame dell'ordinanza 14.7.2000 del gip dello stesso Tribunale applicativa della custodia cautelare in carcere di EO MA per i reati di omicidio e tentato omicidio plurimi e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
L'ordinanza ravvisa i sufficienti indizi di colpevolezza sulla base delle dichiarazioni accusatorie di RO AO, TI IT, MM CC, VE DR, PI IA, FO AN, NI VA e OV IO, nonché sulla ricostruzione dell'omicidio di ME OM effettuata dalla polizia di Siderno e dei relativi accertamenti balistici. Ritiene sussistenti le esigenze cautelari in relazione alla pericolosità e diffusività dell'associazione, estendentesi oltre che sul territorio nazionale anche all'estero, e per la disponibilità di armi da parte dell'indagato.
Ricorre la difesa dell'indagato per violazione di legge, in primo luogo per non essere stati trasmessi al Tribunale del riesame tutti gli atti posti a base dell'ordinanza del gip a norma dell'art. 291 c.p.p. Ricorre in secondo luogo per non essere stata verificata l'attendibilità dei chiamanti in correità e mancando i riscontri alle loro dichiarazioni. Ciò in particolare per quanto concerne l'omicidio di ME OM, di UA EM, di RA ET, di SI IN, di D'OS NI e il reato associativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In relazione al primo motivo di ricorso si deve rilevare che la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame risulta effettuata in relazione ad altro procedimento a carico di TE IU, avvenuta il 26.7.2000. Il richiamo ad una precedente trasmissione di atti, presenti presso il Tribunale del riesame, si deve considerare equipollente alla trasmissione diretta degli stessi atti, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione della Suprema Corte. Sarebbe esasperato formalismo la pretesa che, ad ogni ricorso (specie se relativo a coindagati nel medesimo procedimento) debbano essere allegate le copie già presenti presso l'ufficio dell'organo procedente. Ciò che importa, infatti, è la possibilità per il difensore di consultare gli atti stessi, non già la materiale allegazione all'una piuttosto che all'altra procedura.
2. La difesa, peraltro, eccepisce che non tutti gli atti di cui all'art. 291, c. 1, c.p.p. vennero trasmessi al Tribunale del riesame come richiede l'art. 309, c.
5 - ma solo una parte di essi. Correttamente l'impugnata ordinanza rileva che nella richiesta di riesame non erano stati indicati gli atti pretesi mancanti, contravvenendo ad un preciso onere di allegazione da parte della difesa. Sotto questo profilo l'ordinanza impugnata non merita censura.
3. Vero è che nel ricorso per cassazione la difesa integra l'originaria istanza indicando gli atti pretesi mancanti nell'invio al Tribunale del riesame ex art. 309 c.p.p., rispetto a quelli trasmessi dal P.M. al gip ex art. 291 per l'emissione della misura cautelare, prevenendo l'eventuale dichiarazione di tardività dell'indicazione di tali atti con l'affermazione che, in concreto, la cognizione effettiva da parte della difesa dell'incompleta trasmissione degli atti può essere successiva al giudizio sul riesame.
Una situazione di tal genere nel caso in questione non si pone, poiché la doglianza in sede di riesame riguardava appunto una mancata trasmissione di atti, onde è del tutto presumibile che la difesa avesse contezza di quanto lamentava.
A prescindere da questo rilievo - che la difesa intende superare affermando, nella discussione orale davanti a questa Corte, che comunque nel giudizio di riesame aveva verbalmente indicato gli atti pretesi mancanti - è necessario puntualizzare con chiarezza in che cosa consista l'onere di allegazione delle parti (sia la difesa che il P.M.) nel caso di eccezioni di carattere processuale, come quella ora in esame.
4. La decisione sulla doglianza comporterebbe, da parte di questa Corte, da un lato l'esame degli atti inviati dal P.M. al gip congiuntamente alla richiesta di emissione della misura ex art. 291, o. 1, c.p.p.; dall'altro l'esame degli atti trasmessi al Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, c. 5, c.p.p. il tutto ai fini di verificare se uno o più atti siano stati o meno trasmessi. Questo tipo di incombente non appare consono al giudizio di legittimità che è proprio di questa Corte, imponendo una disamina impossibile allo stato degli atti obiettivamente conosciuti. Infatti, salvo eccezioni dovute a una diligenza di Cancelleria che travalica i limiti delle incombenze previste dalla normativa vigente, il fascicolo degli atti sottoposti al giudizio del Tribunale del riesame non contiene per definizione l'elenco (o indice) degli atti trasmessi dal P.M. al gip per l'emissione della misura cautelare. In questa situazione - e salvo il caso eccezionale sopra detto - questa Corte dovrebbe disporre l'acquisizione quanto meno dell'indice degli atti trasmessi al gip dal P.M. ex art. 291 c.p.p., che non fa parte del fascicolo processuale.
In altri termini si imporrebbe a questa Corte un'attività di natura istruttoria che le è istituzionalmente preclusa, salvo il caso- limite della impossibilità a decidere allo stato degli atti per ragioni oggettive o riferibili a negligenze od omissioni non imputabili alle parti ricorrenti o resistenti.
Per quanto concerne il tema in esame, invece, la difesa non può non avere conoscenza, nel momento in cui solleva l'eccezione, della non corrispondenza fra gli atti trasmessi ex art. 291, c. 1, e art. 309, c. 5, c.p.p. (diversamente non si comprende come potrebbe sollevare la relativa eccezione) e tale conoscenza si concreta nella possibilità di allegazione dell'elenco degli atti trasmessi ex art. 291, previa richiesta alla competente Cancelleria del Tribunale del riesame (o Segreteria del P.M.) e relativa produzione del documento. Ciò consentirebbe "ictu oculi" il raffronto fra gli atti inviati ex art. 309, c. 5, c.p.p. al Tribunale del riesame e gli atti inviati al gip dal P.M. congiuntamente alla richiesta dell'applicazione della misura.
Quando la Corte di legittimità - come nel caso - non è posta nelle condizioni oggettive di formulare il giudizio di corrispondenza (o non corrispondenza) fra le due trasmissioni degli atti, si appalesa la non specificità della doglianza, non potendosi imporre all'organo giudicante una "ricerca materiale" del tipo di quella in ultima analisi richiesta dalla difesa.
In linea di principio, l'onere di allegazione che spetta al ricorrente (sia esso l'indagato, il difensore o il P.M.) non può essere parziale o per prima approssimazione, ma deve integrare tutti gli elementi che consentano il giudizio.
Con riferimento al caso specifico il punto che qui si vuole affermare si sostanzia in questi termini: la parte che eccepisce la violazione dell'art. 309, c. 5, c.p.p. per mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti di cui all'art. 291, c. 1, c.p.p., non può limitarsi alla mera dichiarazione di non corrispondenza della trasmissione degli stessi atti nelle due diverse situazioni processuali, ma deve documentare concretamente di quali atti si lamenta la mancata, trasmissione (salvo dimostrare in concreto l'impossibilità di una tale allegazione). Sotto questo profilo la doglianza deve essere rigettata.
5. Quanto alla seconda doglianza, essa costituisce censura in fatto, come tale inammissibile nel giudizio di legittimità proprio di questa Suprema Corte.
L'ordinanza impugnata, infatti, lungi da quanto lamentato dalla difesa, esamina espressamente l'attendibilità dei singoli chiamanti in correità, anche in relazione ai ruoli da ciascuno svolto nell'ambito dell'associazione criminosa e alla loro partecipazione diretta ai delitti di sangue addebitati all'indagato EO MA. Non solo, ma riguardo ad un episodio specifico (l'omicidio di ME OM) la stessa ordinanza fornisce riscontri oggettivi, mentre degli altri delitti indica con chiarezza il movente. Sotto questi profili il motivo, pur ampiamente articolato, si mostra manifestamente infondato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 - 1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2001