Sentenza 15 marzo 2016
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la perdita di efficacia della misura per motivi formali non impedisce la reiterazione dell'ordinanza di custodia in carcere in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che rendano impossibile fronteggiare la ravvisata pericolosità sociale con misure diverse, atteso che il grado di tali esigenze determina la sostanziale certezza che l'indagato, ove sottoposto a misure differenti, continuerebbe nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2016, n. 24005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24005 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2016 |
Testo completo
94 24 0 05 / 1 6 S REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza in camera di Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati: consiglio 15 marzo 2016 Presidente - dott. Gentile Mario Sentenza n.: 498/2016 Consigliere relatore - dott. Diotallevi Giovanni Reg. gen. n.: 83/2016 - dott. Alma Marco Maria Consigliere - dott. Sgadari Giuseppe Consigliere - dott. D'Arrigo Cosimo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA AF n. Napoli il 6 ottobre 1989; avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli in data 26 ottobre 2015; Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. Galli Massimo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO TA AF ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli in data 26 ottobre 2015 con la quale è stato rigettato il ricorso avverso il provvedimento del GIP del tribunale di Avellino in data 13 ottobre 2015 proposto dallo stesso ricorrente. Va premesso che, con l'ordinanza da ultimo citata, il Gip provvedeva a rinnovare analoga ordinanza emessa dall'A.G. procedente in data 14 settembre 2015, dapprima dichiarata inefficace in sede di riesame per omessa trasmissione di alcuni atti di indagine posti a fondamento della misura cautelare. A sostegno del ricorso ha dedotto: a) Violazione dell'art. 309 comma 10 cod. proc. pen., difettando nel caso di specie le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza richieste dalla norma in esame affinché, in caso di inefficacia della precedente ordinanza cautelare, possa operare l'eccezione al divieto di riemissione della stessa. Sottolinea la difesa che, nell'ordinanza impugnata, il carattere eccezionale delle esigenze cautelari viene desunto unicamente dalla gravità dei fatti di reato commessi dal ricorrente, trascurando di valutare altri elementi, primo fra tutti la condizione di incensuratezza dell'indagato. b) Contraddittorietà ed illogicità della motivazione laddove considera come riscontri individualizzanti degli elementi che, al contrario, sono caratterizzati da un'assoluta vaghezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Osserva la corte che , nel caso in esame, deve essere applicato il principio giurisprudenziale in base al quale in tema di misure cautelari personali, qualora si determini l'inefficacia della misura, ex art. 309, comma quinto e decimo, cod. proc. pen.,per omessa trasmissione di alcuni atti d'indagine posti a fondamento della misura cautelare e conseguentel superamento dei termini previsti dal comma nono, dello stesso articolo, è legittima la reiterazione della misura cautelare, ancorché applicata prima che sia posto in esecuzione il provvedimento di liberazione conseguente alla perdita di efficacia della precedente ordinanza, poiché la regola della preclusione processuale, in forza del principio del "ne bis in idem", opera solo quando il provvedimento sia annullato in conseguenza di un riesame nel merito e non quando l'inefficacia della misura sia conseguenza di vizi puramente formali, salva l'ipotesi di cui all'art. 302, comma primo, cod., proc. pen., che prevede la possibilità di disporre una nuova misura "previo interrogatorio", da intendersi effettuato in stato di libertà. (Sez. 5, n. 35931 del 15/07/2010 - dep. 06/10/2010, Toni e altri, Rv. 248417). D'altra parte nel caso in esame opera la regola secondo cui in tutti i casi di sopravvenuta inefficacia della misura cautelare per motivi formali (come nelle ipotesi ex art. 302, cod. proc. pen. di mancato interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p., o di mancata adozione della decisione sulla richiesta di riesame ai sensi dell'art. 309 comma decimo, ovvero di adozione del provvedimento da parte di giudice incompetente non seguito da altro provvedimento impositivo, nel termine di venti giorni, da parte del giudice competente, a norma dell'art. 27 c.p.p.) l'adozione di una nuova misura è legittima. Tra questi casi può essere aggiunto quello previsto dalla prima parte dell'art. 309, comma decimo, in quanto rispondente alla stessa logica secondo la quale il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma quinto ha impedito l'esame nel merito della misura.
3. Ciò premesso viene contestata la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, cui è subordinata la rinnovazione della misura. Nel caso in esame, sul punto la motivazione del TDL appare esente da censure logico - giuridiche e in linea con la ' giurisprudenza espressa sul punto, in particolare sull'insufficienza del dedotto formale stato d'incensuratezza quale elemento ostativo all'applicazione della misura custodiale. In realtà lo scudo formale della qualità in esame è stato ritenuto correttamente inidoneo a superare la concretezza del pericolo di recidiva specifica, in considerazione del numero dei fatti delittuosi commessi, due rapine consumate e una rapina tentata, in un breve lasso temporale, con modalità espressiva di una significativa capacità criminale, sia per la tipologia della consumazione dei fatti delittuosi, aggravati dall'uso delle armi, sia per il concorso di più persone, sia per la reiterazione dei fatti a breve distanza di tempo l'uno dall'altro, sia per l'uso di mezzi procurati anche illecitamente, che per l'ubicazione degli obiettivi in località viciniori, ma diverse rispetto al luogo di residenza e, infine, per il comportamento processuale del prevenuto che non è stato giudicato espressivo di resipiscenza né caratterizzato da una volontà comunque collaborativa (v. pagg. 2,3 e 8 dell'ordinanza del TDL). In tema di misure cautelari personali, deve dunque ritenersi immune da censure l'ordinanza del Tribunale del riesame che ravvisa la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza atte a giustificare l'adozione della custodia cautelare in carcere nei confronti del soggetto a carico del quale la originaria misura sia stata dichiarata inefficace nella qualità e nel numero dei fatti criminosi contestati che ne evidenzino in concreto una specifica propensione alla commissione di delitti contro il patrimonio (rapine), di guisa che sia impossibile fronteggiare l'eccezionale pericolosità sociale con misure diverse dalla custodia in carcere;
infatti, tali qualificate esigenze cautelari si distinguono da quelle ordinarie per il grado del pericolo, nella specie di reiterazione - che deve superare la concretezza e l'attualità richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen., per raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l'indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede;
tale valutazione risulta essere stata effettuata dal TDL, con una analitica esposizione delle ragione sottostanti, e con un ragionamento logico giuridico che non ha tralasciato alcun passaggio essenziale rispetto alla valutazione richiesta dalla previsione codicistica, compresa l'inidoneità dell'applicazione del c.d. braccialetto elettronico, vista anche la sperimentata capacità dell'interessato di far perdere le proprie tracce (v. pag. 8 e 9 ord. TDL).
4.Manifestamente infondato è il motivo concernente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Correttamente la figura del TA è stata inserita all'interno di un quadro di elementi probatori che devono essere valutati non in maniera frazionata, ma complessivamente, al fine di una ricostruzione quanto più attendibile della vicenda criminosa in esame, che si caratterizza per una imputazione di due rapine aggravate e di una rapina tentata. Il tribunale, nella valutazione degli elementi posti a base della sua decisione, ha proceduto necessariamente allo scrutinio dei gravi indizi a carico del ricorrente costituiti oltre che dalle dichiarazioni del chiamante in correità RA FA, dalle dichiarazioni delle persone offese, dal coindagato RA TI e del teste oculare ED CO, dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, dal contenuto delle intercettazioni ambientali relativi ai colloqui in carcere. Tali elementi sono tutti puntualmente elencati nell'ordinanza in questione. E il collegio sottolinea proprio come tali circostanze facciano ritenere al Tribunale anche concreta ed attuale la pericolosità del TA alla luce delle modalità dei fatti posti in essere e della loro intrinseca gravità. Tali elementi sono apparsi idonei al tribunale a rendere possibile una recidivanza dell'attività criminosa. Peraltro "il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011 - dep. 22/04/2011, P.M. in proc. Khalil, Rv. 249324), come è avvenuto nel caso di specie, ove è stata operata una concreta valutazione delle esigenze cautelari che ne hanno giustificato l'applicazione. Alla Corte di cassazione resta comunque preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (ex plurimis: Cass. 1° ottobre 2008 n. 38803). La Corte non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546; Cass. 10 luglio 2007, n. 35683; Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380). Nella specie, peraltro, il TA si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando in modo esponenziale, gli aspetti favorevoli. Appare evidente che queste doglianze danno luogo a censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., l'indagato deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. La cancelleria dovrà provvedere ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 marzo 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Photollew (dott. Mario Gentile) (dott. Giovanni Diotallevi) Mario Gentily DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 9 GIU 2016 IL W CANCELLIERE EMAD Ch Claudia Piane O N