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Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2023, n. 27327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27327 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IA CO nato a [...] il [...] RO BE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
udito il PG, PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. Udito il difensore, avv. GIUNONE SALVATORE del foro di CATANZARO in difesa di RO BE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 7 dicembre 2021 il Tribunale di Vibo Valentia, in rito abbreviato, ha condannato AC UN alla pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione e 4.000 euro di multa per la minaccia aggravata in danno di Marin OV (così riqualificata la originaria imputazione di tentato omicidio) ed il porto i Penale Sent. Sez. 1 Num. 27327 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 14/04/2023 in luogo pubblico di una pistola usata per sparare allo stesso, nonché per la precedente minaccia verbale pronunciata al suo indirizzo nel bar in cui i due avevano originariamente litigato. Con la stessa sentenza il Tribunale ha condannato anche RO CO alla pena di 1 anno ed 8 mesi di reclusione ed euro 3.300 di multa per il concorso nel reato di minaccia aggravata in danno di OV (così riqualificata la originaria imputazione di tentato omicidio) per aver fornito a UN la pistola da questi usata per sparare, nonché per la detenzione illegale della stessa. Con sentenza del 6 giugno 2022 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado. In particolare, secondo la ricostruzione dei giudici del merito la sera del 20 settembre 2000 UN ed OV, persone che si conoscevano perché abitavano entrambi nel paese di Joppolo in cui sono avvenuti i fatti, avevano avuto un diverbio presso un locale denominato Roxy bar, diverbio nato dalla circostanza che la moglie di UN conversava con un tono di voce molto alto disturbando i presenti. Nel diverbio UN avrebbe minacciato verbalmente OV ed avrebbe chiesto all'amico RO CO, pure presente ai fatti, di andare a prendere la pistola chiudendo lo scontro rivolgendo ad OV l'espressione "ti sparo mentre dormi". Le parti si sarebbero poi separate, OV sarebbe tornato verso casa sua e, mentre stava entrando in casa, avrebbe visto arrivare UN a bordo di un motociclo;
UN lo avrebbe allora minacciato puntandogli una pistola ed avrebbe sparato tre colpi che OV aveva evitato riferendo di essersi riparato dietro al portone d'ingresso. Dai rilievi sul posto emergeva che erano stati sparati tre colpi di pistola calibro 7,65; la perquisizione svolta nell'immediatezza dei fatti consentiva di rinvenire presso l'abitazione di RO CO la pistola oggetto delle ricerche. L'originaria imputazione di tentato omicidio per aver sparato tre colpi di pistola verso OV veniva riqualificata dal giudice di primo grado in minaccia aggravata in quanto si riteneva che i colpi fossero stati esplosi non in direzione del corpo di OV ed avessero avuto l'unico intento di spaventarlo. CO veniva ritenuto responsabile in concorso per aver fornito a UN la pistola. 2. Avverso il predetto provvedimento han proposto ricorso gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso UN Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di individuazione 2 della responsabilità dell'imputato per la minaccia avvenuta nel bar, in quanto se, con riferimento alla imputazione di tentato omicidio, poi riqualificata in minaccia, si accoglie la tesi secondo cui l'imputato non avrebbe potuto esplodere tre colpi di pistola in direzione della vittima senza che l'ambiente circostante ne riportasse traccia, non è allora possibile attribuire credibilità alle dichiarazioni di OV su quanto avvenuto al bar, ed in particolare sulla frase avente contenuto minatorio che l'imputato avrebbe pronunciato in direzione dello stesso. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi, perché dalle dichiarazioni dei testimoni CA e grassi emerge un contegno belligerante di OV nei confronti di UN perché OV sovrasta fisicamente UN e lo provoca avvicinandosi e spingendolo mediante colpi di spalla l'imputato quindi si era trovato nella condizione di subire l'atteggiamento aggressivo e minaccioso della persona offesa;
sotto questo punto di vista, la condotta dell'imputato non era sproporzionata rispetto a rispetto all'atteggiamento aggressivo di OV e non trovava scaturigini in circostanze futili. Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, in quanto sono stati pretermessi i contributi dichiarativi dei testimoni MI, CA, AS e CO, che fotografano le fasi iniziali della lite e che darebbero atto della provocazione di cui è rimasto vittima l'imputato. Con il quarto motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche e di applicazione della continuazione, in quanto la Corte d'appello ha escluso le attenuanti generiche rilevando che il primo giudice ha comunque escluso la contestata recidiva ed applicato un aumento di pena in misura contenuta;
e quanto alla continuazione, perché l'aumento di pena per i reati satellite è stato sproporzionato, e senza motivazione, atteso che l'aumento di pena per il reato di cui al capo a) è nella misura di 6 mesi di reclusione e l'aumento di pena per il capo d) nella misura di 1 anno di reclusione, che è anche il massimo della pena secondo la cornice edittale del 612, comma 2, cod. pen. 2.2. Ricorso CO Con unico motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di individuazione della responsabilità dell'imputato, perché sono state detenute utilizzabili in sede di giudizio abbreviato le dichiarazioni rese da CO nell'immediatezza del fatto ex 3 art. 350, comma 7, cod. proc. perì., perché sono state ritenute sufficienti a provare la responsabilità le quattro tracce da sparo rinvenute sugli indumenti del ricorrente la cui presenza era dovuta ad una più probabile ipotesi di contaminazione del CO da tracce da sparo successive al fatto, e perché sono state ritenute credibili le dichiarazioni accusatorie della vittima che restituiscono una versione dei fatti priva di riscontri concreti in particolare sulla richiesta che UN avrebbe rivolto a CO "vai a prendere la pistola" ritenendo non rilevante la circostanza che UN, in realtà, giunge da solo a bordo di un ciclomotore presso l'abitazione di OV per essere raggiunto solo in un momento successivo da CO. 3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore generale della Cassazione, dr. Piero Gaeta, ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. Il difensore dell'imputato CO, avv. Salvatore Giunone, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Nessuno era presente per l'imputato UN. Considerato in diritto 1. Il ricorso di UN è parzialmente fondato. 1.1. Non è fondato il primo motivo di ricorso, che deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di individuazione della responsabilità dell'imputato per la minaccia verbale che sarebbe stata commessa nel bar. Nel motivo di ricorso si sostiene che se, con riferimento alla imputazione di tentato omicidio, poi riqualificata in minaccia, è stata ritenuta non credibile la versione di OV (che aveva riferito che i colpi di pistola erano stati sparati verso di lui), la stessa non sarebbe credibile neanche con riferimento a quanto accaduto in precedenza. La sentenza di appello ha risposto a questa deduzione difensiva che "i profili evidenziati dalla difesa nell'atto d'appello non appaiono idonei a scardinare il positivo giudizio formulato dal primo giudice in considerazione del fatto che le dichiarazioni in esame hanno trovato conforto in altre emergenze investigative, la registrazione al sistema di videosorveglianza esistente nei pressi del Roxy bar, i rilievi tecnici eventuali effettuati dagli investigatori". Si tratta di motivazione non illogica, e che non è attaccata efficacemente dal ricorso, che si sofferma sulla sola prova dichiarativa. 4 L'argomento difensivo, peraltro, è anche fondato su un presupposto non corretto, ovvero che nella sentenza di primo grado vi sia una contraddizione tra il giudizio di non credibilità di OV sulla vicenda del tentato omicidio ed un giudizio di credibilità dello stesso su quella delle minacce al bar, quando, invece, tale contraddizione non vi è, perchè il Tribunale conclude esplicitamente per la generale credibilità di OV, di cui afferma non avere alcuna intenzione calunniatrice (pag. 9), ma si limita a ritenere che l'azione commessa da UN non fosse idonea a cagionare un omicidio, peraltro sotto un profilo meramente dubitativo ("tutto ciò induce a non poter escludere che UN abbia sparato in aria", pag. 11). 1.2. Il secondo motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi, è inammissibile. Nel motivo di ricorso si sostiene che dalle dichiarazioni dei testimoni CA e AS emergerebbe un contegno belligerante di OV nei confronti di UN perché OV sovrasta fisicamente UN e lo provoca avvicinandosi e spingendolo mediante colpi di spalla l'imputato, che, quindi, si sarebbe trovato nella condizione di subire l'atteggiamento aggressivo e minaccioso della persona offesa. Il motivo è inammissibile per difetto del requisito dell'autosufficienza, perché è formulato in forza di un elemento probatorio (le dichiarazioni di testimoni), che non allega o trascrive integralmente, impedendo, in questo modo, alla Corte di poterle apprezzare. Si ricorda, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che per sostenere la illogicità della motivazione non sia sufficiente limitarsi a richiamare atti del processo specificamente indicati, ma sia necessaria la loro integrale trascrizione o allegazione al ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 1° marzo 2013, Natale, rv. 256723; per una applicazione del principio anche al di fuori del vizio di motivazione v. Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, PG in proc. Conti, Rv. 273261). 1.3. Per le stesse ragioni è inammissibile anche il terzo motivo di ricorso dedicato al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. Nel motivo si sostiene che nella motivazione della sentenza impugnata sarebbero stati, infatti, pretermessi i contributi dichiarativi dei testimoni MI, CA, AS e CO, che fotograferebbero le fasi iniziali della lite. 5 ,, Il motivo è inammissibile in quanto non autosufficiente, perché è fondato su un elemento probatorio (dichiarazioni di testi) che non allega o trascrive integralmente. 1.4. E' invece parzialmente fondato il quarto motivo di ricorso, che deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di punto di mancata concessione delle attenuanti generiche ed applicazione della continuazione. 1.4.1. Il motivo, in particolare, non è fondato con riferimento alle attenuanti generiche. In esso si sostiene che le generiche sarebbero state negate per il comportamento non collaborativo dell'imputato, nonché perché la pena sarebbe stata già troppo mite per effetto dell'esclusione della recidiva e del minimo aumento per continuazione, statuizioni che tradirebbero un pregiudizio nei confronti dell'imputato, la cui versione dei fatti non è stata creduta, ed un errore concettuale nei parametri che devono motivare la concessione. Il motivo non è fondato, perché, in realtà, il Tribunale ha negato le attenuanti "per assenza di ragioni di meritevolezza"; in secondo grado la Corte d'appello le ha negate "avendo il primo giudice peraltro esclusa la contestata recidiva ed applicato l'aumento per continuazione in misura contenuta". Se, come rileva lo stesso ricorrente, la funzione delle attenuanti generiche è quella di adeguare la pena al fatto concreto, il riferimento contenuto nella sentenza di appello al trattamento sanzionatorio complessivo inflitto dal giudice di primo grado, anche con riferimento alla esclusione della recidiva e della scelta dell'aumento per continuazione, non è estraneo al giudizio del giudice in punto di concessione o meno delle attenuanti. Va, inoltre, osservato che nel motivo si critica il percorso logico della sentenza impugnata di rigetto della richiesta di attenuanti generiche, ma non si individua un percorso logico alternativo in forza del quale le attenuanti avrebbero dovuto essere concesse, e la giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto che non serva motivazione particolare sul diniego delle generiche quando non è indicata una ragione specifica per doverle concederle (Sez. 1, Sentenza n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999: Il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione). 6 1.4.2 Il motivo è, invece, parzialmente fondato con riferimento all'aumento per continuazione. Nel motivo si deduce che l'aumento di pena per i reati satellite è stato sproporzionato, e non motivato, in quanto l'aumento di pena per la minaccia effettuata con arma è stato effettuato nella misura di sei mesi di reclusione e l'aumento di pena per la minaccia verbale nella misura di un anno di reclusione, che è anche il massimo della pena secondo la cornice edittale del 612, comma 2, cod. pen. Il motivo non è fondato con riferimento all'aumento per continuazione per il reato di minaccia con arma (capo a dell'imputazione), perché, se è vero che la motivazione sul punto del giudice di primo grado è "valutati i criteri di cui agli articoli 133 e seguenti", però è anche vero che, pur considerando la disposizione dell'art. 81, comma 3, cod. pen., che vieta di infliggere a titolo di continuazione un aumento di pena superiore a quello che deriverebbe dal cumulo materiale, la pena inflitta in concreto è comunque inferiore alla media edittale, perché il reato dell'art. 612, comma 2, cod. pen. è punito con la pena da 15 giorni ad 1 anno di reclusione, e quindi quella, inflitta nel caso in esame, di 6 mesi e 1.000 euro rientra all'interno della media edittale che rende sufficiente il riferimento sintetico, quale quello in esame, ai parametri di valutazione dell'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288: Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo;
Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243: La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale). Il motivo è, viceversa, fondato con riferimento all'aumento per la continuazione con il reato di minaccia verbale (capo d dell'imputazione). Con riferimento a tale reato, infatti, il giudice ha inflitto un aumento di 1 anno di reclusione e 1.000 euro di multa. Tale aumento, oltre ad essere superiore alle media edittale, sconta una ulteriore ragione di illegittimità, che deve essere rilevata di ufficio, in quanto avente ad oggetto la legalità della pena (Sez. U, 7 Sentenza n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689: Spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale), ovvero che essa viola la disposizione dell'art. 81, comma 3, cod. pen., perché è superiore al massimo edittale della pena del reato contestato. La pena massima della minaccia aggravata di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., è, infatti, un anno di reclusione, mentre nel caso in esame il giudice ha inflitto la pena di 1 anno di reclusione e 1.000 euro di multa. La trasformazione in reato satellite e l'applicazione della nuova cornice edittale dell'art. 81, comma 2, cod. pen. non può, però, mai comportare, giusta la disposizione del comma 3 della stessa norma, il superamento del massimo edittale della fattispecie incriminatrice di parte speciale. Infatti, l'istituto della continuazione è fondato su una "fictio juris" determinata dal "favor rei", per la quale più reati concorrenti vengono considerati come unico, al fine di attenuare il rigore del cumulo materiale delle pene;
pertanto il giudice, nell'applicare l'aumento della pena-base fino al triplo, non può mai infliggere una pena in misura eguale o superiore a quella che sarebbe stata applicabile per effetto del cumulo materiale (Sez. 1, Sentenza n. 2884 del 11/05/1995, Togna, Rv. 201748). Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento all'aumento per continuazione disposto per il reato di cui al capo d) dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso di RO CO è, invece, infondato. L'unico motivo del ricorso contesta la motivazione della sentenza dedicata al giudizio di responsabilità dell'imputato. In esso si contesta anzitutto che siano state ritenute utilizzabili in sede di giudizio abbreviato le dichiarazioni ammissive rese da CO senza difensore nell'immediatezza del fatto ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen., in quanto dichiarazioni di un soggetto che era già in quel momento potenzialmente indagabile. L'argomento non è fondato, perchè le dichiarazioni spontanee possono essere rese anche da un indagato, talchè la circostanza che lo stesso fosse potenzialmente indagabile è neutra sotto questo profilo. Naturalmente, deve trattarsi di dichiarazioni che siano effettivamente spontanee, ma in ricorso non si contesta che l'imputato le abbia rese liberamente (Sez. 1, Sentenza n. 15197 del 8 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125: Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, quale, nella specie, il rito abbreviato, le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione). Nel motivo di ricorso si deduce ancora che sono state ritenute sufficienti a provare la responsabilità dell'imputato le quattro tracce da sparo rinvenute sugli indumenti del ricorrente, la cui presenza era dovuta, in realtà, ad una più probabile ipotesi di contaminazione del CO da tracce da sparo successive al fatto, e perché sono state ritenute credibili le dichiarazioni accusatorie della vittima che restituiscono una versione dei fatti priva di riscontri concreti in particolare sulla richiesta che UN avrebbe rivolto a CO "vai a prendere la pistola", mentre sarebbe stato attribuito rilievo subvalente alla circostanza che UN, in realtà, giunge da solo a bordo di un ciclomotore presso l'abitazione di OV per essere raggiunto solo in un momento successivo da CO. In questa parte il ricorso è manifestamente infondato, perché le doglianze mosse dal ricorrente si risolvono in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01). 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente CO al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di UN AC limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta il ricorso di UN AC nel resto. Rigetta il ricorso di CO RO che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
udito il PG, PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. Udito il difensore, avv. GIUNONE SALVATORE del foro di CATANZARO in difesa di RO BE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 7 dicembre 2021 il Tribunale di Vibo Valentia, in rito abbreviato, ha condannato AC UN alla pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione e 4.000 euro di multa per la minaccia aggravata in danno di Marin OV (così riqualificata la originaria imputazione di tentato omicidio) ed il porto i Penale Sent. Sez. 1 Num. 27327 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 14/04/2023 in luogo pubblico di una pistola usata per sparare allo stesso, nonché per la precedente minaccia verbale pronunciata al suo indirizzo nel bar in cui i due avevano originariamente litigato. Con la stessa sentenza il Tribunale ha condannato anche RO CO alla pena di 1 anno ed 8 mesi di reclusione ed euro 3.300 di multa per il concorso nel reato di minaccia aggravata in danno di OV (così riqualificata la originaria imputazione di tentato omicidio) per aver fornito a UN la pistola da questi usata per sparare, nonché per la detenzione illegale della stessa. Con sentenza del 6 giugno 2022 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado. In particolare, secondo la ricostruzione dei giudici del merito la sera del 20 settembre 2000 UN ed OV, persone che si conoscevano perché abitavano entrambi nel paese di Joppolo in cui sono avvenuti i fatti, avevano avuto un diverbio presso un locale denominato Roxy bar, diverbio nato dalla circostanza che la moglie di UN conversava con un tono di voce molto alto disturbando i presenti. Nel diverbio UN avrebbe minacciato verbalmente OV ed avrebbe chiesto all'amico RO CO, pure presente ai fatti, di andare a prendere la pistola chiudendo lo scontro rivolgendo ad OV l'espressione "ti sparo mentre dormi". Le parti si sarebbero poi separate, OV sarebbe tornato verso casa sua e, mentre stava entrando in casa, avrebbe visto arrivare UN a bordo di un motociclo;
UN lo avrebbe allora minacciato puntandogli una pistola ed avrebbe sparato tre colpi che OV aveva evitato riferendo di essersi riparato dietro al portone d'ingresso. Dai rilievi sul posto emergeva che erano stati sparati tre colpi di pistola calibro 7,65; la perquisizione svolta nell'immediatezza dei fatti consentiva di rinvenire presso l'abitazione di RO CO la pistola oggetto delle ricerche. L'originaria imputazione di tentato omicidio per aver sparato tre colpi di pistola verso OV veniva riqualificata dal giudice di primo grado in minaccia aggravata in quanto si riteneva che i colpi fossero stati esplosi non in direzione del corpo di OV ed avessero avuto l'unico intento di spaventarlo. CO veniva ritenuto responsabile in concorso per aver fornito a UN la pistola. 2. Avverso il predetto provvedimento han proposto ricorso gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso UN Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di individuazione 2 della responsabilità dell'imputato per la minaccia avvenuta nel bar, in quanto se, con riferimento alla imputazione di tentato omicidio, poi riqualificata in minaccia, si accoglie la tesi secondo cui l'imputato non avrebbe potuto esplodere tre colpi di pistola in direzione della vittima senza che l'ambiente circostante ne riportasse traccia, non è allora possibile attribuire credibilità alle dichiarazioni di OV su quanto avvenuto al bar, ed in particolare sulla frase avente contenuto minatorio che l'imputato avrebbe pronunciato in direzione dello stesso. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi, perché dalle dichiarazioni dei testimoni CA e grassi emerge un contegno belligerante di OV nei confronti di UN perché OV sovrasta fisicamente UN e lo provoca avvicinandosi e spingendolo mediante colpi di spalla l'imputato quindi si era trovato nella condizione di subire l'atteggiamento aggressivo e minaccioso della persona offesa;
sotto questo punto di vista, la condotta dell'imputato non era sproporzionata rispetto a rispetto all'atteggiamento aggressivo di OV e non trovava scaturigini in circostanze futili. Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, in quanto sono stati pretermessi i contributi dichiarativi dei testimoni MI, CA, AS e CO, che fotografano le fasi iniziali della lite e che darebbero atto della provocazione di cui è rimasto vittima l'imputato. Con il quarto motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche e di applicazione della continuazione, in quanto la Corte d'appello ha escluso le attenuanti generiche rilevando che il primo giudice ha comunque escluso la contestata recidiva ed applicato un aumento di pena in misura contenuta;
e quanto alla continuazione, perché l'aumento di pena per i reati satellite è stato sproporzionato, e senza motivazione, atteso che l'aumento di pena per il reato di cui al capo a) è nella misura di 6 mesi di reclusione e l'aumento di pena per il capo d) nella misura di 1 anno di reclusione, che è anche il massimo della pena secondo la cornice edittale del 612, comma 2, cod. pen. 2.2. Ricorso CO Con unico motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di individuazione della responsabilità dell'imputato, perché sono state detenute utilizzabili in sede di giudizio abbreviato le dichiarazioni rese da CO nell'immediatezza del fatto ex 3 art. 350, comma 7, cod. proc. perì., perché sono state ritenute sufficienti a provare la responsabilità le quattro tracce da sparo rinvenute sugli indumenti del ricorrente la cui presenza era dovuta ad una più probabile ipotesi di contaminazione del CO da tracce da sparo successive al fatto, e perché sono state ritenute credibili le dichiarazioni accusatorie della vittima che restituiscono una versione dei fatti priva di riscontri concreti in particolare sulla richiesta che UN avrebbe rivolto a CO "vai a prendere la pistola" ritenendo non rilevante la circostanza che UN, in realtà, giunge da solo a bordo di un ciclomotore presso l'abitazione di OV per essere raggiunto solo in un momento successivo da CO. 3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore generale della Cassazione, dr. Piero Gaeta, ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. Il difensore dell'imputato CO, avv. Salvatore Giunone, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Nessuno era presente per l'imputato UN. Considerato in diritto 1. Il ricorso di UN è parzialmente fondato. 1.1. Non è fondato il primo motivo di ricorso, che deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di individuazione della responsabilità dell'imputato per la minaccia verbale che sarebbe stata commessa nel bar. Nel motivo di ricorso si sostiene che se, con riferimento alla imputazione di tentato omicidio, poi riqualificata in minaccia, è stata ritenuta non credibile la versione di OV (che aveva riferito che i colpi di pistola erano stati sparati verso di lui), la stessa non sarebbe credibile neanche con riferimento a quanto accaduto in precedenza. La sentenza di appello ha risposto a questa deduzione difensiva che "i profili evidenziati dalla difesa nell'atto d'appello non appaiono idonei a scardinare il positivo giudizio formulato dal primo giudice in considerazione del fatto che le dichiarazioni in esame hanno trovato conforto in altre emergenze investigative, la registrazione al sistema di videosorveglianza esistente nei pressi del Roxy bar, i rilievi tecnici eventuali effettuati dagli investigatori". Si tratta di motivazione non illogica, e che non è attaccata efficacemente dal ricorso, che si sofferma sulla sola prova dichiarativa. 4 L'argomento difensivo, peraltro, è anche fondato su un presupposto non corretto, ovvero che nella sentenza di primo grado vi sia una contraddizione tra il giudizio di non credibilità di OV sulla vicenda del tentato omicidio ed un giudizio di credibilità dello stesso su quella delle minacce al bar, quando, invece, tale contraddizione non vi è, perchè il Tribunale conclude esplicitamente per la generale credibilità di OV, di cui afferma non avere alcuna intenzione calunniatrice (pag. 9), ma si limita a ritenere che l'azione commessa da UN non fosse idonea a cagionare un omicidio, peraltro sotto un profilo meramente dubitativo ("tutto ciò induce a non poter escludere che UN abbia sparato in aria", pag. 11). 1.2. Il secondo motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi, è inammissibile. Nel motivo di ricorso si sostiene che dalle dichiarazioni dei testimoni CA e AS emergerebbe un contegno belligerante di OV nei confronti di UN perché OV sovrasta fisicamente UN e lo provoca avvicinandosi e spingendolo mediante colpi di spalla l'imputato, che, quindi, si sarebbe trovato nella condizione di subire l'atteggiamento aggressivo e minaccioso della persona offesa. Il motivo è inammissibile per difetto del requisito dell'autosufficienza, perché è formulato in forza di un elemento probatorio (le dichiarazioni di testimoni), che non allega o trascrive integralmente, impedendo, in questo modo, alla Corte di poterle apprezzare. Si ricorda, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che per sostenere la illogicità della motivazione non sia sufficiente limitarsi a richiamare atti del processo specificamente indicati, ma sia necessaria la loro integrale trascrizione o allegazione al ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 1° marzo 2013, Natale, rv. 256723; per una applicazione del principio anche al di fuori del vizio di motivazione v. Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, PG in proc. Conti, Rv. 273261). 1.3. Per le stesse ragioni è inammissibile anche il terzo motivo di ricorso dedicato al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. Nel motivo si sostiene che nella motivazione della sentenza impugnata sarebbero stati, infatti, pretermessi i contributi dichiarativi dei testimoni MI, CA, AS e CO, che fotograferebbero le fasi iniziali della lite. 5 ,, Il motivo è inammissibile in quanto non autosufficiente, perché è fondato su un elemento probatorio (dichiarazioni di testi) che non allega o trascrive integralmente. 1.4. E' invece parzialmente fondato il quarto motivo di ricorso, che deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di punto di mancata concessione delle attenuanti generiche ed applicazione della continuazione. 1.4.1. Il motivo, in particolare, non è fondato con riferimento alle attenuanti generiche. In esso si sostiene che le generiche sarebbero state negate per il comportamento non collaborativo dell'imputato, nonché perché la pena sarebbe stata già troppo mite per effetto dell'esclusione della recidiva e del minimo aumento per continuazione, statuizioni che tradirebbero un pregiudizio nei confronti dell'imputato, la cui versione dei fatti non è stata creduta, ed un errore concettuale nei parametri che devono motivare la concessione. Il motivo non è fondato, perché, in realtà, il Tribunale ha negato le attenuanti "per assenza di ragioni di meritevolezza"; in secondo grado la Corte d'appello le ha negate "avendo il primo giudice peraltro esclusa la contestata recidiva ed applicato l'aumento per continuazione in misura contenuta". Se, come rileva lo stesso ricorrente, la funzione delle attenuanti generiche è quella di adeguare la pena al fatto concreto, il riferimento contenuto nella sentenza di appello al trattamento sanzionatorio complessivo inflitto dal giudice di primo grado, anche con riferimento alla esclusione della recidiva e della scelta dell'aumento per continuazione, non è estraneo al giudizio del giudice in punto di concessione o meno delle attenuanti. Va, inoltre, osservato che nel motivo si critica il percorso logico della sentenza impugnata di rigetto della richiesta di attenuanti generiche, ma non si individua un percorso logico alternativo in forza del quale le attenuanti avrebbero dovuto essere concesse, e la giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto che non serva motivazione particolare sul diniego delle generiche quando non è indicata una ragione specifica per doverle concederle (Sez. 1, Sentenza n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999: Il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione). 6 1.4.2 Il motivo è, invece, parzialmente fondato con riferimento all'aumento per continuazione. Nel motivo si deduce che l'aumento di pena per i reati satellite è stato sproporzionato, e non motivato, in quanto l'aumento di pena per la minaccia effettuata con arma è stato effettuato nella misura di sei mesi di reclusione e l'aumento di pena per la minaccia verbale nella misura di un anno di reclusione, che è anche il massimo della pena secondo la cornice edittale del 612, comma 2, cod. pen. Il motivo non è fondato con riferimento all'aumento per continuazione per il reato di minaccia con arma (capo a dell'imputazione), perché, se è vero che la motivazione sul punto del giudice di primo grado è "valutati i criteri di cui agli articoli 133 e seguenti", però è anche vero che, pur considerando la disposizione dell'art. 81, comma 3, cod. pen., che vieta di infliggere a titolo di continuazione un aumento di pena superiore a quello che deriverebbe dal cumulo materiale, la pena inflitta in concreto è comunque inferiore alla media edittale, perché il reato dell'art. 612, comma 2, cod. pen. è punito con la pena da 15 giorni ad 1 anno di reclusione, e quindi quella, inflitta nel caso in esame, di 6 mesi e 1.000 euro rientra all'interno della media edittale che rende sufficiente il riferimento sintetico, quale quello in esame, ai parametri di valutazione dell'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288: Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo;
Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243: La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale). Il motivo è, viceversa, fondato con riferimento all'aumento per la continuazione con il reato di minaccia verbale (capo d dell'imputazione). Con riferimento a tale reato, infatti, il giudice ha inflitto un aumento di 1 anno di reclusione e 1.000 euro di multa. Tale aumento, oltre ad essere superiore alle media edittale, sconta una ulteriore ragione di illegittimità, che deve essere rilevata di ufficio, in quanto avente ad oggetto la legalità della pena (Sez. U, 7 Sentenza n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689: Spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale), ovvero che essa viola la disposizione dell'art. 81, comma 3, cod. pen., perché è superiore al massimo edittale della pena del reato contestato. La pena massima della minaccia aggravata di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., è, infatti, un anno di reclusione, mentre nel caso in esame il giudice ha inflitto la pena di 1 anno di reclusione e 1.000 euro di multa. La trasformazione in reato satellite e l'applicazione della nuova cornice edittale dell'art. 81, comma 2, cod. pen. non può, però, mai comportare, giusta la disposizione del comma 3 della stessa norma, il superamento del massimo edittale della fattispecie incriminatrice di parte speciale. Infatti, l'istituto della continuazione è fondato su una "fictio juris" determinata dal "favor rei", per la quale più reati concorrenti vengono considerati come unico, al fine di attenuare il rigore del cumulo materiale delle pene;
pertanto il giudice, nell'applicare l'aumento della pena-base fino al triplo, non può mai infliggere una pena in misura eguale o superiore a quella che sarebbe stata applicabile per effetto del cumulo materiale (Sez. 1, Sentenza n. 2884 del 11/05/1995, Togna, Rv. 201748). Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento all'aumento per continuazione disposto per il reato di cui al capo d) dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso di RO CO è, invece, infondato. L'unico motivo del ricorso contesta la motivazione della sentenza dedicata al giudizio di responsabilità dell'imputato. In esso si contesta anzitutto che siano state ritenute utilizzabili in sede di giudizio abbreviato le dichiarazioni ammissive rese da CO senza difensore nell'immediatezza del fatto ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen., in quanto dichiarazioni di un soggetto che era già in quel momento potenzialmente indagabile. L'argomento non è fondato, perchè le dichiarazioni spontanee possono essere rese anche da un indagato, talchè la circostanza che lo stesso fosse potenzialmente indagabile è neutra sotto questo profilo. Naturalmente, deve trattarsi di dichiarazioni che siano effettivamente spontanee, ma in ricorso non si contesta che l'imputato le abbia rese liberamente (Sez. 1, Sentenza n. 15197 del 8 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125: Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, quale, nella specie, il rito abbreviato, le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione). Nel motivo di ricorso si deduce ancora che sono state ritenute sufficienti a provare la responsabilità dell'imputato le quattro tracce da sparo rinvenute sugli indumenti del ricorrente, la cui presenza era dovuta, in realtà, ad una più probabile ipotesi di contaminazione del CO da tracce da sparo successive al fatto, e perché sono state ritenute credibili le dichiarazioni accusatorie della vittima che restituiscono una versione dei fatti priva di riscontri concreti in particolare sulla richiesta che UN avrebbe rivolto a CO "vai a prendere la pistola", mentre sarebbe stato attribuito rilievo subvalente alla circostanza che UN, in realtà, giunge da solo a bordo di un ciclomotore presso l'abitazione di OV per essere raggiunto solo in un momento successivo da CO. In questa parte il ricorso è manifestamente infondato, perché le doglianze mosse dal ricorrente si risolvono in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01). 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente CO al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di UN AC limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta il ricorso di UN AC nel resto. Rigetta il ricorso di CO RO che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023.