Sentenza 14 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/06/2002, n. 8540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8540 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
0 8540/ 02 I A R T E A M B . N 3 1 L . 5 A L - . T B . 1 A N ее I I S E N D A . S L P D E E . 4 2 . 8 / 6 N R I / 9 1 O Z 6 A T R I S E R G A D T E E N E S REPUBBLICA ITALIAN A I A R T B U R I T IN NOME DELROPO. ORTE SUPR A DI CASSAZIONE Oggetto TRIBUTI CONTENZIOSO SEZIONE TRIBUTARIA INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CASSAZIONE R.G.N. 2117/00 Dott. Bruno SACCUCCI Presidente Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere 23553 Cron. Rep. Dott. Nino FICO Consigliere Ud. 26/02/02 ConsigliereDott. Francesco Antonio GENOVESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BE CI, RE AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NOMENTANA 263, presso lo studio dell'avvocato MICHELANGELO MATTIA, difesi dall'avvocato LUIGI TADDEO, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, UFF REGISTRO ATTI PUBBLICI NAPOLI;
intimati - avverso la sentenza n. 256/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 24/11/99; 1041 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. I Sigg.ri TA RE IC e Fio- EN ET ricorrono contro il Ministero delle Fi- nanze, in persona del Ministro pro tempore, per la cas- sazione della sentenza specificata in epigrafe. Il Mi- nistero non si è costituito.
1.2. In fatto, l'Ufficio del Registro di Napoli ri- chiedeva alla Sig.ra TA il pagamento dell'INVIM liquidata a seguito di istanza di condono presentata ai sensi del d.l. 429/1982. La contribuente ha impugnato l'atto eccependo che l'ufficio aveva com- messo un errore nella liquidazione della imposta. La Commissione Tributaria Provinciale adita ha respinto il ricorso e la sentenza di primo grado è stata confermata dai giudici di appello, i quali hanno ritenuto che i conteggi non presentassero errori.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso viene prospet- tato il vizio di motivazione, in quanto gli argomenti dedotti dinanzi ai giudici di merito sarebbero rimasti senza risposta. 2 1.4. Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso appare inammissibile per la sua ge- nericità.
2.2. Preliminarmente, giova precisare che per quan- to riguarda il sig. RE ET il ricorso inammissibile, prima ancora che per la genericità dello stesso, per carenza di legittimazione ad impugnare, in quanto la sentenza di appello risulta pronunciata esclusivamente nei confronti della TA e sol- tanto su ricorso della stessa.
2.3. Quanto al contenuto del ricorso, appare asso- lutamente generico perché la TA lamenta che i giudici di appello non avrebbero chiarito le ragioni per le quali la liquidazione dell'imposta sarebbe esen- te da errori, ma non effettua una ricognizione degli errori denunciati e quindi il Collegio non è in condi- zioni di valutare se, effettivamente, sussista la ca- renza di motivazione dedotta. E' noto, infatti, che "il ricorso per cassazione, in virtù del principio di auto- sufficienza, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a per- mettere la valutazione della fondatezza di tali ragio- 3 ni, senza la necessità di far rinvio ed accedere, а fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio" (Cass. A T R M E A I 14728/2001; conff., tra le altre, 7852/2001, 7909/2001, L B L 3 . T 1 N A . A 1 A G R N I E S T D E S E S E I D N P . E L . R . D 10484/2001, 15124/2001, 13413/2001, 13963/2001, 9554/2001, SS.UU. 265/1997). R T I B U T A I R A Peraltro, nella specie, i giudici di merito hanno / 6 8 4 9 5 1 / 5 . N respinto l'appello anche sul rilievo che "il contr O C N E buente nulla ha provato circa l'ammontare delle spese che secondo il suo assunto non sarebbero state calcola- te", e tale ratio decidendi non è scalfita dal ricorso.
2.3. Conseguentemente, il ricorso deve essere diccionst insumimtile gettato Nulla è dovuto per le spese, non essendosi co- stituita la parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 26 febbraio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Antonio Merone) .Bruno Saccucoj. гино IL CANCELLIERE Osvaldo Ascans C. IN CANCELLERIA Oggi 14. GIU 2002 IL CANCELLIERE C1 Deva Ascanio 4