Sentenza 2 febbraio 2001
Massime • 3
L'obbligo imposto a carico dell'ente proprietario o gestore della strada (art.13 cod. strada) di imporre fuori dei centri abitati i segnali di pericolo, descritti dallo stesso articolo nelle norme successive e in quelle del regolamento, non si esaurisce nell'adozione della segnaletica indicata in tali norme, ma si estende anche all'uso di segnali diversi idonei ad impedire l'insorgere di situazioni di pericolo per l'incolumità degli utenti della strada quando i normali segnali di pericolo, in relazione a situazioni concrete siano insufficienti.(vedi Cass. Pen. 2653/1991).
In presenza di una sentenza resa in causa inscindibile, è sufficiente ai fini di evitare la formazione del giudicato sulla sentenza stessa, che l'impugnazione sia proposta nei termini di rito almeno nei confronti di una delle parti, salvo il dovere del giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio, nei confronti dei litisconsorti pretermessi; integrazione la cui necessità è superata dalla costituzione volontaria in giudizio degli stessi.
Nel caso di chiamata in garanzia, il rapporto di connessione esistente tra la domanda principale e quella di manleva, consentendo il "simultaneus processus" ai sensi dell'art.106 cod. proc. civ., determina l'assoggettamento di tutte le parti dell'unico procedimento al principio di acquisizione, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state formate, concorrono nella loro globalità ed indistintamente alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza delle stesse possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro e quindi senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli all'altra.
Commentario • 1
- 1. Rito del lavoro: interpretazione flessibile delle norme procedurali sulle proveAccesso limitatoMarco Dibitonto · https://www.altalex.com/ · 24 febbraio 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/02/2001, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AUTOSTRADA BRENNERO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G BAGLIVI 8, presso lo studio dell'avvocato SERGIO LEONARDI, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati GIULIO GIOVANNINI e SILVA FRONZA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UNIONE SUBALPINA DI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA S GIOVANNI LATERANO 60, presso lo studio dell'avvocato GUIDO CIPRIANI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato LUIGI DE FINIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
ON ND, EL IS MA, ON AN, elettivamente domiciliati in ROMA VLE MAZZINI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ANGIOLILLO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato SERGIO CAMERINO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
AC LE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 102/98 della Corte d'Appello di TRENTO, emessa il 16/12/97 (R.G. 90/95) dep. 10/03/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato Sergio CAMERINO;
udito l'Avvocato Guido CIPRIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio CC che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 22.2.1986 ON EA, mentre procedeva, alla guida della sua autovettura - a bordo della quale erano anche la moglie LL MA e la figlia ES ON - sull'autostrada del Brennero, giunto nei pressi di Trento si vedeva costretto a rallentare la propria marcia e ad arrestarsi sulla corsia nord a causa di una colonna di auto ferme.
Sopraggiungeva da tergo, ad elevata velocità, una Mercedes 190 E, di proprietà e guidata da AC RD che, nonostante una brusca frenata, non riusciva ad evitare il tamponamento. Nell'occorso il ON riportava gravissime lesioni ed anche i suoi familiari subivano notevoli danni.
In relazione a tali fatti si instaurava, dinanzi al Pretore di Trento, procedimento penale nei confronti dell'AC per il reato di lesioni colpose, procedimento poi conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia.
Muovendo da tali premesse il ON conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento AC RD e la Subalpina Assicurazioni - assicuratrice dell'auto Mercedes. Con separato atto l'AC chiamava in giudizio l'Autobrennero spa attribuendo alla stessa la responsabilità del sinistro per mancata adozione di idonee misure di prevenzione. Altro procedimento veniva instaurato, con distinto atto, da LL ST MA, in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore ES MO, nei confronti dell'AV e della Società Assicuratrice Subalpina dai quali chiedeva di essere risarcita dei danni.
Tutti gli anzidetti procedimenti, riuniti, venivano decisi con sentenza 29.9.1994 con la quale il Tribunale:
a) dichiarava l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro dell'AV e lo condannava al pagamento in favore del MO della somma di L. 922.213.190, oltre rivalutazione ed interessi;
b) lo condannava altresì al risarcimento dei danni anche nei confronti di LL ST MA e di MO ES;
c) rigettava la domanda dell'AV all'indirizzo dell'Autostrada del Brennero;
d) disponeva la regolamentazione delle spese di lite. Avverso tale decisione l'AV proponeva appello limitatamente al capo con il quale era stata rigettata la domanda di corresponsabilità nei confronti dell'Autobrennero s.p.a. denunciando un'erronea valutazione delle risultanze probatorie. Tutte le altre parti resistevano al gravame ed il MO EA, inoltre, proponeva impugnazione in via incidentale. La Corte di Appello di Trento, con sentenza in data 10.3.1988, accogliendo parzialmente la proposta impugnazione, così statuiva:
riteneva la responsabilità colposa concorrente nella produzione del sinistro dell'Autobrennero nella misura del 40% e la condannava al pagamento in favore dell'AV della somma di L. 5.800.000, con rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dalla data del sinistro al saldo - a titolo di risarcimento dei danni da questo subiti - onerando invece l'AV nei confronti di detta società del pagamento del 20% delle spese del giudizio di primo grado;
condannava l'Autobrennero a tenere indenne l'AV, nella percentuale del 40%, da tutte le domande contro di lui proposte da EA MO, MA TE ST in MO e ES MO;
la condannava infine, in favore di tutte le altre parti, al pagamento delle spese del grado.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'Autostrada Brennero s.p.a., affidandone l'accoglimento a sette motivi illustrati anche da memoria difensiva.
Resistono con distinti controricorsi l'Allianza Subalpina s.p.a. (già Unione Subalpina s.p.a.) - incorporante per fusione (con mutamento negli anzidetti termini della ragione sociale) della Allianza Pace s.p.a. nonché MO EA, LL ST MA e MO ES, i quali ultimi producono anche memoria difensiva.
L'AV non ha invece svolto in questa sede alcuna attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va pregiudizialmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente Allianza Subalpina s.p.a. dietro il rilievo che, avendo la Subalpina s.p.a. - come dedotto nella comparsa conclusionale d'appello - operato, con atto del 31.12.1995, l'incorporazione per fusione dell'Allianza Pace ed il mutamento della propria ragione sociale appunto in Allianz Subalpina s.p.a. il ricorso andava notificato a quest'ultima società.
La notificazione alla Unione Subalpina, pertanto, doveva ritenersi affetta da nullità in quanto effettuata nei confronti di soggetto inesistente e nessun valore sanante di tale vizio poteva attribuirsi alla costituzione in giudizio di essa controricorrente avvenuta solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello.
L'eccezione è infondata.
Giusta la precisa previsione dell'art. 331, comma 1^ c.p.c., infatti, in presenza di una sentenza resa tra più parti in causa inscindibile - come nella specie è sufficiente, al fine di evitare il formarsi del giudicato sulla sentenza stessa, che nei termini di rito l'impugnazione sia proposta almeno nei confronti di una delle parti.
E poiché è indubitabile che nel caso che ci occupa il ricorso è stato tempestivamente notificato ad alcune delle parti (in particolare a MO EA, MO ES, LL ST MA ed AV RD) deve convenirsi che non si è verificato il passaggio in giudicato della sentenza e che non sussiste quindi la dedotta inammissibilità del ricorso.
Secondo il chiaro disposto della richiamata norma avrebbe dovuto semmai ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, integrazione la cui necessità è qui superata dalla costituzione in giudizio dello stesso.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia "violazione artt. 101 c.p.c. - 209 c.c." sostenendo che non poteva essere opposto ad essa società, rimasta estranea alla domanda spiegata dai danneggiati, il giudicato sul quantum. formatosi nei confronti dell'AV a seguito della rinuncia dello stesso all'appello all'indirizzo degli attori.
La censura è priva di fondamento.
Premesso che del tutto erroneamente viene richiamato l'art. 209 c.c. che attiene a materia del tutto diversa da quella in esame
(riguardando la "cessazione degli effetti della separazione tra coniugi") deve rilevarsi che nella specie non è dato ravvisare alcuna violazione del principio del contraddittorio. Costituisce ius receptum (v. tra le tante Cass. 5747/1995, Cass. 4023/1976 e Cass. 986/1976) che nel caso di chiamata in garanzia il rapporto di connessione esistente tra la domanda principale e quella di manleva consenta, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., il simultaneus processus e cioè determini l'instaurazione tra tutte le parti di un unico procedimento.
Da ciò consegue che quando il convenuto, comè nel caso in esame, chiami in giudizio un terzo per far individuare in lui il responsabile ed ottenere così la propria liberazione - ancorché parziale - si ha comunanza di causa ed il contraddittorio si instaura anche tra l'attore ed il terzo chiamato per cui legittimamente il giudice, oltre ad utilizzare - in base al principio dell'acquisizione - tutte le risultanze istruttorie dell'unico procedimento, potrà emettere direttamente nei confronti del chiamato una sentenza di condanna senza incorrere nel vizio di extrapetizione.
3. Con il secondo mezzo, deducendo "violazione artt. 2043, 2054, 2697 cod. civ. l'Autobrennero si duole del mal governo dei principi disciplinanti la prova del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli che, a suo dire, sarebbe stato fatto dalla Corte di merito. A fronte di una responsabilità presunta ex lege ed accertata in capo all'AV su cui gravava l'onere probatorio di dimostrare "di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno" e di fornire la prova piena ed esaustiva di un fatto colposo o doloso altrui, correlabile al sinistro con nesso di causalità, "l'impugnata sentenza avrebbe operato una vera e propria inversione dell'onere della prova, facendo carico ad essa ricorrente di introdurre argomenti convincenti per escludere un proprio concorso di colpa nella determinazione del tamponamento.
Anche tale doglianza è infondata.
Contrariamente all'assunto di parte ricorrente la Corte territoriale non è incorsa in alcuna delle denunciate violazioni ma ha bensì effettuato, con un attento ed approfondito esame degli elementi di fatto acquisiti in processo, della consulenza tecnica e delle prove fornite dall'attore, una completa ricostruzione della dinamica del sinistro. Ha così rilevato che l'AV che procedeva, prima che si accorgesse dall'incolonnamento, ad una velocità di 139 Kmh - osservando che la stessa, oltre ad essere nei limiti consentiti (d 140 Kmh) era tale da consentire, anche in considerazione della natura e della caratteristica del mezzo (una Mercedes 190 E), del perfetto stato della strada (asciutta) e della piena visibilità, condizioni di notevole sicurezza - non appena ebbe percezione dell'ostacolo azionò i freni;
che ciononostante, e pur avendo lasciato sull'asfalto una traccia di frenata di 84 metri, non fu in condizione di evitare l'impatto; che, quando si verificò il tamponamento dell'auto del MO, la velocità della sua vettura si era ridotta a 65 Kmh.
Ha poi aggiunto - facendo propri i rilievi contenuti nella perizia tecnica svolta in sede penale - che egli aveva la possibilità (stante la presenza di una curva sinistrorsa) di avvistare l'intralcio al traffico a 173 m.; che, considerato anche il ritardo con il quale percepì la situazione di pericolo, sarebbe stato in condizione di evitare il tamponamento solo se avesse tenuto una velocità di 126 Kmh;
ed ha concluso affermando che, viaggiando invece a 139 Kmh, per lui era materialmente impossibile evitare il tamponamento.
Quanto all'Autobrennero spa ha ritenuto che essa si sia reso colpevole di condotta omissiva per non avere assolto l'obbligo - su di essa gravante quale gestrice dell'autostrada A22, ai sensi dell'art. 13 del Codice della Strada - di segnalare con congruo anticipo e con mezzi idonei l'incolonnamento ed il blocco stradale ed ha giudicato tale condotta, in relazione alle modalità del sinistro, avere un'efficienza, causale concorrente.
Più specificamente, andando di contrario avviso dal primo giudice a parere del quale la società autostrada le avrebbe assolto il suo obbligo facendo confluire nella zona più pattuglie della Polstrada, ha espresso il convincimento che essa non avrebbe invece messo in atto quelle elementari cautele che avrebbero potuto avere l'idoneità ad evitare l'incidente, osservando: che l'incolonnamento si era verificato a seguito dell'interruzione del traffico cagionata da un incidente avvenuto alle ore 11,17 alla progressiva chilometrica 133 della corsia nord, dopo il casello di Trento centro;
che il tamponamento causato dall'AV si verificò circa un'ora dopo (alle 12,15) alla progressiva chilometrica 141 e cioè 7 chilometri prima, dopo il casello di Rovereto nord;
che risultava quindi evidente che a seguito del primo incidente si era creata, nello spazio temporale di un'ora, una coda di sette chilometri;
e che in tale arco di tempo l'Autobrennero avrebbe potuto e dovuto attivarsi per segnalare l'incolonnamento del traffico e/o, se del caso, ricorrendone i presupposti, bloccare il traffico facendo uscire gli automobilisti a Rovereto Nord oppure al casello di Trento centro, senza rallentare le uscite con il pagamento dei pedaggi. E ponendo quindi l'accento sulla mancata assunzione di tali comportamenti e sul fatto - messo in luce nello stesso rapporto dei carabinieri - della insufficienza del personale addetto per far fronte alla eccezionalità (ma non imprevedibilità) del flusso circolatorio, ha affermato la responsabilità colposa concorrente dell'Autobrennero ed attribuito alla condotta della stessa un'incidenza causale nella produzione del sinistro nella misura del 40%.
Tanto premesso, mentre va osservato, su un piano generale, che per pacifica giurisprudenza di questa Corte (v. ex plurimis Cass. 24.4.1999 n. 5045, Cass. 29.4.1999 n. 4347 e Cass. 30.10.1998 n.
10896) la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice del merito il quale non è tenuto a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie, dovendo solo fornire un'esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e conducenti, è d'uopo rilevare che le censure di parte ricorrente, per altro caratterizzate da estrema genericità, non colgono minimamente nel segno.
L'Autobrennero si limita a denunciare la violazione degli artt. 2043 e 2054 cod. civ. ma non precisa in cosa tale violazione si sostanzierebbe così come non rileva che la Corte di merito, superando la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., ha ravvisato ed indicato precisi elementi di responsabilità concorrente a carico di entrambe le parti.
Quanto poi alla dedotta violazione delle norme sulla prova va osservato che nessuna inversione dell'onus probandi è stato posto in essere e che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del disposto dell'art. 2697 cod. civ. indicando positivi elementi di colpa a carico dell'Autobrennero e non fondando - come si assume - il proprio convincimento sulla mancata dimostrazione da parte sua dell'assenza di responsabilità nella causazione del sinistro.
4. Con il terzo, denunciando "violazione artt. 13, 102, 106 codice della strada (d.p.r. 30.6.1959 n. 420 in vigore all'epoca del sinistro) - contraddittoria ed illogica motivazione", sostiene:
a) che frutto di errore sarebbe l'affermazione contenuta in sentenza che le farebbe carico del mancato rispetto dell'obbligo - sancito dall'art. 13 c.d.s. - di segnalare con congruo anticipo e con mezzi idonei l'incolonnamento ed il blocco del traffico e ciò in quanto la norma in parola atterrebbe esclusivamente ai segnali stradali fissi indicati negli artt. 25 e seguenti del regolamento;
b) che priva di pregio sarebbe poi la considerazione - alla quale sarebbe stato attribuito valore decisivo - secondo cui la velocità tenuta dall'AV non superava i limiti consentiti dal codice della strada: ancor quando, infatti, tale circostanza fosse stata vera essa da sola non bastava a qualificare la condotta del predetto in quanto suo preciso obbligo sarebbe stato quello di regolare la velocità in modo da non creare pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose (tenendo conto delle condizioni della strada, del traffico ecc.) e di non effettuare sorpassi in curva.
4.1. Ora, in ordine al primo rilievo, ritiene il Collegio, contrariamente all'assunto di parte ricorrente, che l'obbligo imposto a carico dell'ente proprietario - o gestore della strada - dall'art. 13 c.d.s. di porre fuori dei centri abitati i segnali di pericolo descritti nello stesso articolo, nelle norme successive ed in quelle del regolamento, non si esaurisca - come per altro già affermato da questa Suprema Corte (v. Cass. Pen. 26.2.1991 n. 2653) - nell'adozione della segnaletica indicata in tali norme ma si estenda anche all'uso di segnali diversi, idonei ad impedire l'insorgere di situazioni di pericolo per l'incolumità degli utenti della strada, quando, come nel caso che ci occupa, i normali segnali di pericolo, in relazione a situazioni concrete, siano insufficienti. E non è dubbio a tal proposito che la situazione di pericolo nella specie insorta era tale da non potersi ritenere minimamente allertata dalla segnaletica fissa presente in loco e richiedesse l'adozione da parte dell'ente gestore di segnali diversi che si attagliassero alla concreta situazione venutasi a creare. A tutto ciò va poi aggiunto che, per altro, la responsabilità dell'Autobrennero è stata affermata anche sotto altro assorbente profilo: prescindendo cioè dalla previsione dell'art. 13 c.d.s. ed avendo riguardo al generale principio del "neminem laedere" di cui all'art. 2043 c.c.. La Corte territoriale, osservando che a carico della stessa, nella sua qualità di gestrice dell'autostrada, gravava comunque un obbligo di intervento, ha infatti correttamente affermato che esso non poteva ritenersi assolto con la semplice richiesta di invio di pattuglie della Polstrada ma imponesse ben più concrete iniziative - come l'apposizione di segnali di pericolo e/o la temporanea chiusura al traffico dell'autostrada - la cui mancata adozione integrasse, anche in considerazione delle dimensioni dell'incolonnamento e del tempo trascorso., un comportamento improntato alla violazione dei più elementari principi di prudenza.
4.2. Quanto al secondo rilievo va osservato che le svolte considerazioni avrebbero un senso laddove la Corte di merito fosse pervenuta ad una pronuncia assolutoria nei confronti dell'AV. Ben diversamente, invece, essa ha giudicato colposa la condotta del conducente l'autoveicolo investitore - e ciò proprio in relazione alle specifiche violazioni indicate dalla ricorrente - e si è solo limitata ad escludere che avesse incidenza esclusiva nella produzione dell'evento.
5. Anche il quarto motivo con il quale, deducendo "violazione degli artt. 2043, 2697 cod. civ., 125, 136, cod. strad. E 573 del regolamento" si denuncia l'erroneità dell'impugnata sentenza per avere affermato degli obblighi provvedimentali a suo carico e dei doveri di immediato intervento da parte sua a suo dire inesistenti non ha alcun fondamento.
Nel rilevare che, non è per nullo esatto che alla società autostradale non competesse alcun potere di sospensione del traffico, in quanto, secondo il chiaro disposto dell'art. 573 del regolamento del codice della strada "per ragioni tecniche o di sicurezza l'Ente proprietario o Società concessionaria può sospendere il traffico per tutte le categorie di veicoli o per alcune di essi su tratti dell'autostrada" deve comunque sottolinearsi, richiamando per altro quanto già esposto in relazione al precedente motivo, che la prospettazione contenuta in sentenza della possibilità di adozione da parte della società autostradale di un provvedimento di chiusura dell'autostrada costituisce solo uno dei tanto argomenti addotti a dimostrazione della colpa della società.
Ciò che la Corte di merito a preso in debita considerazione è la totale assenza di iniziative da parte dell'Autobrennero - che, quale società gestrice della rete autostradale, aveva un dovere di attivarsi e non poteva limitarsi a richiedere l'intervento della Polstrada - integrante, come si è detto, un comportamento improntato alla violazione delle più elementari regole di prudenza.
6. Con il quinto motivo viene poi denunciata "violazione artt. 2697 e segg. c.c., 115, 191 e 194 c.p.c." sostenendosi che erroneamente sarebbe stata utilizzata ai fini della decisione la perizia tecnica redatta nel procedimento penale a carico dell'AV.
Trattasi di censura che da un lato mira a contestare quel potere di scelta degli elementi probatori e di operarne la valutazione che, come è pacifica giurisprudenza di questa Corte, è proprio del giudice del merito - ed è appena il caso di rilevare che nessun divieto legislativo all'utilizzo del giudizio civile della perizia redatta nel procedimento penale può ritenersi esistente - e dall'altro tende ad introdurre dei rilievi di mero fatto che si prefiggono esclusivamente, ed immotivatamente, di sollecitare un riesame del merito.
Sotto entrambi i profili, comunque, la censura in questione è insuscettibile di accoglimento e va disattesa.
7. Con il sesto si deduce "omessa motivazione" in relazione all'affermazione di una responsabilità concorrente dell'Autobrennero nella misura del 40%.
Anche tale motivo con il quale la ricorrente si limita ad una generica denuncia della valutazione fatta dal giudice del merito della propria condotta e della graduazione della colpa dallo stesso effettuata non può trovare accoglimento.
Contrariamente al suo assunto la Corte territoriale ha proceduto ad un'attenta ed approfondita valutazione della condotta delle parti ed ha operato, con motivazione adeguata, coerente ed immune da vizi logici e/o giuridici, una corretta graduazione delle rispettive colpe.
8. Infine con il settimo mezzo, deducendo "violazione dell'art. 91 c.p.c.", l'Autobrennero si duole della condanna alle spese del giudizio in favore delle altre parti nei cui confronti, a suo dire, non esisteva comunanza di causa e non era perciò configurabile una soccombenza.
Come già rilevato nell'esame del secondo motivo, per pacifica giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 5747/95, 4023/76 e 986/76) il rapporto di connessione esistente tra domanda principale e quella di manleva nel caso di chiamata in garanzia consente, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., il simultaneus processus e cioè determina l'instaurazione tra tutte le parti di un unico procedimento. Legittimamente pertanto il giudice può adottare in tale processo una pronuncia di condanna nei confronti di tutte le parti. Il ricorso va pertanto rigettato ma sussistono giusti motivi, ai sensi dell'art. 92 comma 2^ c.p.c., per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27.giugno.2000. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2001