Sentenza 2 aprile 2002
Massime • 2
In tema di scontro fra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa posta dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ. ha funzione sussidiaria rispetto al criterio di imputazione della responsabilità del conducente di un veicolo che circoli sulla pubblica strada stabilito nel primo comma. Ne consegue che sul danneggiato (che tale presunzione voglia vincere) incombe l'onere di dimostrare non solo che il conducente dell'auto investitrice sia in colpa, ma altresì che l'altro conducente si sia uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Le dichiarazioni contenute nel verbale di constatazione amichevole del danno sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti in un sinistro stradale - modulo diretto, secondo la previsione dell'art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, ad accelerare la liquidazione del danno da parte dell'assicuratore - hanno valenza diversa a seconda che il verbale sia utilizzato dal danneggiato prima o dopo l'instaurazione del giudizio risarcitorio: mentre nel primo caso esse sono assistite da una presunzione semplice di veridicità, che può essere vinta dall'assicuratore, nel secondo caso, trattandosi di dichiarazioni rese ad un soggetto diverso dall'assicuratore, sono invece liberamente apprezzabili dal giudice allo stesso modo delle dichiarazioni confessorie rese ad un terzo (nella specie si è ritenuto che il contenuto delle dichiarazioni del modulo di constatazione amichevole del danno non poteva costituire elemento determinante del convincimento del giudice, e non era quindi punto decisivo della controversia del quale esso doveva tenere conto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2002, n. 4639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4639 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMPRESAR SPA, in persona del suo amministratore delegato Enrico IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BONCOMPAGNI 47, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VELANI, che lo difende unitamente all'avvocato BRUNO MURRU, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LIGURIA ASSICURAZIONI SPA, IS s.n.c. DI IS TA & C, DETTORI PIETRINO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 146/99 del Tribunale di NUORO, sezione civile emessa il 14/4/1999, depositata il 20/04/99; rg.576/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato VELANI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per accoglimento parziale del 3^ motivo, rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La spa. ES, con atto di citazione del 30 aprile 1996, ha convenuto davanti al giudice di pace di Nuoro Pietrino TT, la s.n.c. TA e la spa Liguria Assicurazioni, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni riportati da autovettura di sua proprietà, guidata da Enrico IA, in seguito ad incidente stradale provocato dal TT con l'auto di proprietà della società TA, assicurata con la Compagnia Liguria.
2. La domanda è stata accolta dal giudice di pace che ha dichiarato il IA ed il TT ugualmente responsabili dell'incidente ed condannato i convenuti in solido a risarcire l'attrice dei danni subiti, liquidati in lire 5 milioni. Il giudice di pace ha ritenuto che nello scontro dei veicoli nessuno dei contendenti aveva fornito la prova dell'esclusiva responsabilità dell'altra parte.
3. La decisione è stata impugnata dalla ES, che ha dedotto che nella ricostruzione del sinistro non c'era alcun margine di incertezza, come risultava dalle dichiarazioni riportate nel modulo CID.
Il tribunale di Nuoro, con sentenza del 20 aprile 1999, ha confermato la decisione di primo grado.
4. Per la cassazione della sentenza la spa ES ha proposto ricorso con il quale ha chiesto che la sentenza sia cassata. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono rivolti contro il giudizio di eguale responsabilità dei conducenti compiuto dal tribunale.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attengono alla ricostruzione della dinamica dell'incidente.
2. Con il primo motivo, alla sentenza impugnata è addebitato di non avere tenuto conto delle dichiarazioni concordi delle parti, riportate nell'apposito modulo CID, dalle quali si ricavava che, mentre l'auto della ES stava compiendo una manovra di sorpasso, il TT, conducente dell'auto della PI, aveva "girato a sinistra per entrare in un luogo privato".
Nell'assunto della ricorrente ciò era sufficiente ad escludere il concorso di pari responsabilità dei due conducenti. Il motivo non è fondato.
2.1 L'art. 5 del dl 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con la legge 26 febbraio 1977 n. 39, dispone che quando il modulo previsto dalla norma (id. est: il verbale di constatazione amichevole del danno) "sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dello assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso". La norma, collegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, disciplina la liquidazione dei danni nei confronti dell'assicuratore. In particolare, è volta ad accelerare la liquidazione del danno da parte dell'assicuratore ed opera diversamente secondo che il verbale di conciliazione amichevole sia utilizzato dal danneggiato prima o dopo l'instaurazione del giudizio risarcitorio. Nel primo caso, le dichiarazioni in esso contenuto sono assistite da una presunzione semplice di veridicità, che può essere vinta dall'assicuratore (Cass. 16 aprile 1997, n. 3276). Nel secondo caso, trattandosi di dichiarazioni rese ad un soggetto diverso dall'assicuratore, sono liberamente apprezzabili dal giudice allo stesso modo delle dichiarazioni confessorie rese ad un terzo (art. 2735 cod. civ.): Cass. 13 febbraio 1998, n. 1561.
2.2 Ne deriva che il contenuto delle dichiarazioni contenute nel modulo CID alle quali il ricorrente fa riferimento in questo giudizio non potevano fungere da elemento determinante del convincimento del giudice e non sono punto decisivo delle controversia del quale lo stesso giudice doveva tenere conto.
3. Con il secondo motivo è censurata la valutazione concorrente dei conducenti le auto coinvolte nell'incidente.
La ricorrente sostiene che, essendo comunque pacifica in causa la circostanza che il TT aveva svoltato sulla sinistra per immettersi in un fondo privato mentre era in fase di conclusione la manovra di sorpasso iniziata dalla propria autovettura, il giudice di appello avrebbe dovuto escludere l'applicazione della presunzione di colpa concorrente indicata dall'art. 2054 cod. civ.
3.1 Il secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. contiene un criterio di imputazione della responsabilità del conducente di un veicolo che circoli sulla pubblica strada, che è sussidiario a quello indicato nel primo comma.
Infatti, la norma stabilisce che, nel caso di scontro tra autoveicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
In conseguenza di questo enunciato la norma richiede che il danneggiato dimostri non solo che il conducente dell'auto investitrice sia in colpa ma anche che l'altro conducente si sia uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente:
questo è un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte;
si veda la sentenza 5 maggio 2000, n. 5671 tra le tante.
3.2 La sentenza impugnata ha dato atto che la Società ES non aveva adempiuto a questi oneri, verificando che il IA aveva "tenuto una troppo elevata velocità di guida nell'avvicinarsi al veicolo del TT", come si ricavava dalla tracce di frenata e dal verbale della polizia stradale.
È come dire che la Società ES non aveva dimostrato che il proprio autoveicolo si fosse conformato alle regole del codice della strada ed alle regole di normale prudenza.
L'accertamento compiuto non può essere ripetuto in questa sede e la decisione si sottrae alla critica compiuta con il motivo che si sta esaminando.
4. Il terzo motivo contiene due censure.
La prima si riferisce al mancato accoglimento delle domande di rimborso delle spese di rottamazione dell'autoveicolo e della perdita subita per il mancato uso della stessa.
La seconda si riferisce al fatto che il giudice di appello ha disatteso la domanda di rivalutazione monetaria dell'intero credito.
4.1 La censura riguardante la domanda di rimborso delle spese di rottamazione e della perdita derivante dal mancato uso dell'autoveicolo non è ammissibile.
La ricorrente dichiara che le spese "risultavano documentate", ma non indica dove i corrispondenti documenti siano stati prodotti in giudizio, come invece, era richiesto dal principio di autosufficienza del ricorso indicato dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.. Lo stesso discorso vale per quanto concerne il mancato riconoscimento del mancato uso dell'autoveicolo.
4.2 La censura riguardante la mancata rivalutazione del credito è infondata.
Il giudice di appello ha dichiarato che gli interessi legali, riconosciuti dal primo giudice dalla data del sinistro al saldo, ed il fatto che la modestia della somma non lasciava presumere un impiego particolarmente lucrativo erano "comprensivi" anche della svalutazione.
Il ricorrente sostiene che la decisione è in contrasto con la disposizione contenuta nell'art. 1224 cod. civ. ed è anche incomprensibile.
La censura, che è al limite dell'ammissibilità stante l'incertezza del suo contenuto, è infondata, perché nei debiti detti di valore, quale è quello derivante dal danno extra contrattuale, non trova spazio il meccanismo della svalutazione monetaria, che è proprio dei debiti detti di valuta.
Sotto altro profilo si può anche ritenere che il ragionamento svolto dal giudice di appello si giustificava con la ragione di far corrispondere il risarcimento all'effettivo depauperamento del patrimonio del creditore, quale fosse stata la causa determinante il danno stesso.
Come è stato già detto, il ricorrente non ha svolto censure pertinenti sul punto.
5. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perché gli intimati non vi hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, della Corte di cassazione, il 11 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2002