Sentenza 30 luglio 2002
Massime • 1
Nella gestione di un albergo il titolare deve adottare tutte le misure idonee a rendere innocuo l'uso di una scala di collegamento tra i vari piani, vigilando costantemente la cosa non in forme generali, ma tenendo conto della possibile inesperienza, immaturità o diminuita abilità delle persone che devono farne uso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11268 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PIAZZA ERMENEGILDO, nella qualità di erede di IN IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO 42 INT 12, presso lo studio dell'avvocato DESIDERIO BALDASSARINI, difeso dall'avvocato BRUNO DI STEFANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GO MP DI AN CO, AN NI & C SNC, in persona delle socie amministratrici, elettivamente domiciliato in ROMA VLE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato MAURIZIO VISCONTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 262/98 della corte d'Appello di VENEZIA, Sezione 4^ Civile, emessa il 12/11/97 e depositata il 17/02/98 (R.G. 340/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Maurizio VISCONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. IA IN, con atto di citazione del 24 giugno 1996, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Venezia la sas Pensione Campiello di BI ET & C. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per le lesioni riportate mentre scendeva lungo le scale della Pensione, che si presentavano pericolose per la mancanza di un "corrimano".
La convenuta si è costituita in giudizio, contestando il fondamento della domanda.
2. La domanda è stata accolta dal tribunale, che, riconosciuta la responsabilità della convenuta nella misura dell'ottanta per cento, l'ha condannata al pagamento della somma di oltre lire 121 milioni a titolo di risarcimento delle lesioni riportate.
3. La decisione è stata impugnata dalla Pensione Campiello e nelle more del giudizio si è costituito ER ZZ, erede della IN, frattanto deceduta.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 17 febbraio 1998, ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando la domanda di risarcimento del danno.
La Corte di appello ha ritenuto che la mancanza di un corrimano non aveva influito sulla sicurezza della scala, "data la presenza sull'altro lato di una solida e comoda balaustra".
4. Per la cassazione della sentenza ER ZZ ha proposto ricorso.
Resiste con controricorso la snc Albergo Campiello, nella quale si è trasformata l'originaria ed omonima società in accomandita semplice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso svolge quattro motivi, per intendere i quali è necessario ripercorrere l'iter argomentativo con il quale la Corte di appello ha rigettato la domanda di risarcimento del danno.
1.1. Queste ragioni sono condensate nelle seguenti affermazioni:
"non risulta a quali norme delle leggi vigenti la scala in questione avrebbe dovuto ottemperare"; le misurazioni effettuate dal consulente tecnico e le fotografie "dimostrano l'assoluta normalità della scala in questione, priva di qualsiasi elemento di pericolosità in relazione alla funzione cui era destinata
1.2. Il ricorrente, con il primo motivo, sostiene che nel sistema normativo esistono disposizioni (individuate in un decreto ministeriale del 1965 e relativa circolare ministeriale, nella legge 18 luglio 1980 n. 406 - contenente disposizioni sulle attività
alberghiere e sulla prevenzione degli incendi -, ed in altro decreto ministeriale del 1994) in base alle quali il giudice del merito avrebbe potuto ricostruire la colpa della Società convenuta: censura di violazione di legge ed omessa o insufficiente motivazione. Con il secondo motivo ER ZZ sostiene che la responsabilità civile dell'Albergo derivava ancora dalla mancata vigilanza quale proprietario della cosa: censura di violazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ. Il terzo motivo denuncia omessa ed insufficiente motivazione sulla questione indicata nel precedente motivo.
I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente. La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia era già stabilita dal codice civile del 1865 e, prevalentemente, era intesa dalla dottrina come responsabilità presunta, vincibile con la prova del caso fortuito.
L'art. 2051 del codice civile vigente ha ripreso quest'impostazione, disponendo che chi ha in custodia una cosa risponde del danno cagionato da questa, salva la prova del caso fortuito.
Presupposti della responsabilità sono, quindi, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Si tratta di responsabilità speciale, basata sulla presunzione legale di colpa del proprietario, del possessore o del detentore, per non avere adottato tutte le misure idonee a rendere la cosa innocua;
in altre parole, per non avere esercitato un corretto dovere di sorveglianza.
La derivazione del danno dalla cosa non implica che questa sia dotata di un'attitudine ad arrecare danno (cosiddetto dinamismo interno: Cass. 16 febbraio 2001, n. 2331), in quanto anche le cose normalmente innocue possono essere fonti di danno.
La corrispondente responsabilità prescinde, quindi, dalla cosa in sè, com'è richiesto per il danno cagionato da animali in custodia, da rovina di edifici o dalla circolazione dei veicoli. A sua volta la custodia è il potere di fatto che un soggetto ha sulla cosa, inteso come effettiva disponibilità e controllo della stessa.
La presunzione di colpa del custode si giustifica con il fatto che l'idoneità della cosa a produrre danno impone al custode di adottare le misure idonee a rendere innocua la cosa e richiede che il proprietario, il possessore o il detentore eserciti una vigilanza costante sulla cosa stessa, che non si esplichi in forme generali, ma tenga conto della possibile inesperienza, immaturità o diminuita abilità delle persone che sono costrette ad usare la cosa stessa. La presunzione di colpa può essere vinta dalla prova che il danno è dovuto al caso fortuito.
La prova del caso fortuito è quella che il danno si è
verificato per un evento non prevedibile o non superabile con la diligenza adottata dal soggetto che vi è tenuto.
Sul piano della ripartizione dell'onere della prova, il danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto di causalità tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato stesso) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità: Cass. 20 maggio 1998, n. 5031. Ciò in quanto il fatto della vittima non è rilevante ai fini dell'esonero della responsabilità, perché questo esonero può derivare solo dalla presenza del caso fortuito, al verificarsi del quale la vittima può concorrere o determinare in maniera esclusiva:
Cass. 16 febbraio 2001, n. 2331. Infine, il fatto che la responsabilità deriva dall'inosservanza di un dovere generale del custode esclude che la sorveglianza debba essere indicata in una specifica norma di legge o in un atto convenzionale di assunzione dell'obbligo (colpa specifica), essendo sufficiente la cosiddetta colpa generica (Cass. 3 agosto 2001, n. 10687).
3.1. Il primo motivo è fondato nei limiti che sono di seguito indicati.
Il richiamo alle disposizioni di un decreto ministeriale del 1965 e relativa circolare ministeriale, della legge 18 luglio 1980 n. 406 - contenente disposizioni sulle attività alberghiere e sulla prevenzione degli incendi -, e di altro decreto ministeriale del 1994 è formalmente superfluo.
In primo luogo, perché quelle indicate non sono norme che si applicano alla fattispecie.
In secondo luogo, perché la responsabilità della ricorrente può essere configurata indipendentemente dal richiamo a norme o regolamenti (indipendentemente, cioè da una colpa specifica). Nondimeno, lo stesso richiamo può valere come indice rivelatore del dovere del proprietario di adottare le misure idonee a rendere innocua la cosa in situazioni analoghe.
3.2. Ricorre la violazione del combinato disposto degli artt. 2043 2051 cod. civ., in base ai principi generali che regolano tale forma di responsabilità, ed il difetto di motivazione, denunciati con il secondo ed il terzo motivo.
Infatti, non vale affermare che dalla consulenza tecnica non era emerso che la scala era assolutamente normale, non presentava alcun elemento di pericolosità, perché questo giudizio non poteva essere ricavato dal fatto che la sicurezza era apprestata dalla presenza di una solida e comoda balaustra.
La valutazione della Corte d'appello non poteva fondarsi su tale elemento, ma doveva essere rivolta a considerare se la Società che gestiva la Pensione aveva diligentemente verificato se, in relazione a tutti i possibili utenti della scala, la balaustra poteva assicurare una discesa o salita della scala senza elementi di pericolo.
Il che non è stato fatto nella sentenza impugnata, la quale è incorsa sia nella violazione della norma denunciata, sia nell'insufficiente motivazione della conclusione raggiunta.
3.3. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura contenuta nel secondo e terzo motivo del ricorso.
Si tratta di cassazione con rinvio ed il giudice del rinvio, identificato in altra sezione della Corte d'appello di Venezia, dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "nella gestione di un albergo il titolare deve adottare tutte le misure idonee a rendere innocuo l'uso di una scala di collegamento tra i vari piani, vigilando costantemente la cosa non in forme generali, ma tenendo conto della possibile inesperienza, immaturità o diminuita abilità delle persone che sono costrette ad usare le scale in uso nell'albergo".
4. L'esame del quarto motivo, che si riferisce alle spese del doppio grado del giudizio, è assorbito dalle conclusioni prima raggiunte.
5. La determinazione delle spese di questo giudizio può essere devoluta al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo del ricorso, per quanto di ragione, e dichiara assorbito l'esame del quarto motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 4 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2002