Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/1999, n. 5045
CASS
Sentenza 24 maggio 1999

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La fase monitoria del procedimento d'ingiunzione (art. 633 e seguenti cod. proc. civ.) non ha subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore dell'attuale rito del lavoro (legge 11 agosto 1973, n. 533), che va però osservato nel giudizio di cognizione ordinaria, instaurato mediante opposizione al decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, nel giudizio di opposizione, concernente rapporti soggetti al rito del lavoro (art. 409 e 442 cod. proc. civ.), la memoria difensiva dell'opposto, attesa la sua posizione sostanziale di attore, deve osservare la "forma della domanda" (di cui all'art. 414 cod. proc. civ. come novellato dalla citata legge n. 533 del 1973 e, pertanto, deve recare, tra l'altro, "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (n. 4 art. 414 citato) fatta valere con il ricorso per ingiunzione. Ne consegue ulteriormente che ove la memoria difensiva non contenga una sufficiente esposizione dei fatti o degli elementi di diritto o una sufficiente determinazione dell'oggetto ovvero, ancora, l'indicazione specifica dei mezzi di prova eventualmente resi necessari a seguito dell'opposizione, ciò potrà condurre al rigetto della domanda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo (con la revoca del decreto), ma non potrà comportare la nullità del ricorso monitorio o del decreto, non potendo l'inosservanza degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. riverberarsi su atti precedenti la fase di cognizione, data l'autonomia di questi atti.

La scelta degli elementi probatorie la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito il quale non è tenuto a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie - sempreché la o le risultanze/e non considerata/e partitamente non sia/siano tale/i da condurre ad una diversa decisione - dovendo solo fornire un'esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti. (Nella specie la sentenza impugnata - confermata sul punto dalla S.C. - ha ritenuto che le prestazioni degli addetti alla ricezione delle scommesse sulle corse dei cavalli fossero riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato piuttosto che autonomo distinguendo, tra l'altro, i suddetti lavoratori in tre gruppi a seconda dell'arco temporale oggetto della volontà contrattuale e precisando che nei primi due gruppi è configurabile un rapporto unico - rispettivamente a tempo pieno e a tempo parziale - e che nell'ultimo gruppo si configura una pluralità di rapporti di lavoro subordinato di durata temporanea e limitata nell'oggetto, secondo quanto consentito dall'art. 23 della legge n. 56 del 1987).

Il rapporto di lavoro nel quale sia prevista la possibilità della prestazione dell'attività lavorativa da parte di un sostituto del lavoratore (da questi indicato nell'ambito di un gruppo noto al datore di lavoro) non cessa, per questo, di essere configurabile come subordinato, in presenza dei relativi presupposti. Infatti, la prestazione del sostituto non esclude la personalità della prestazione se a venire retribuito è comunque colui che la effettua in concreto. (Fattispecie relativa alle prestazioni di alcuni addetti alla ricezione delle scommesse sulle corse dei cavalli il cui rapporto è stato qualificato - nella sentenza di merito confermata sul punto dalla S.C. - come subordinato pur essendosi accertato che essi erano liberi di accettare o meno il turno di lavoro e che potevano limitarsi, in caso di impossibilità sopravvenuta, ad avvertire oppure attivarsi personalmente per la ricerca di un sostituto tra coloro che avevano dato la loro disponibilità a lavorare nell'agenzia ippica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/1999, n. 5045
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5045
    Data del deposito : 24 maggio 1999

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