Sentenza 24 maggio 1999
Massime • 3
La fase monitoria del procedimento d'ingiunzione (art. 633 e seguenti cod. proc. civ.) non ha subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore dell'attuale rito del lavoro (legge 11 agosto 1973, n. 533), che va però osservato nel giudizio di cognizione ordinaria, instaurato mediante opposizione al decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, nel giudizio di opposizione, concernente rapporti soggetti al rito del lavoro (art. 409 e 442 cod. proc. civ.), la memoria difensiva dell'opposto, attesa la sua posizione sostanziale di attore, deve osservare la "forma della domanda" (di cui all'art. 414 cod. proc. civ. come novellato dalla citata legge n. 533 del 1973 e, pertanto, deve recare, tra l'altro, "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (n. 4 art. 414 citato) fatta valere con il ricorso per ingiunzione. Ne consegue ulteriormente che ove la memoria difensiva non contenga una sufficiente esposizione dei fatti o degli elementi di diritto o una sufficiente determinazione dell'oggetto ovvero, ancora, l'indicazione specifica dei mezzi di prova eventualmente resi necessari a seguito dell'opposizione, ciò potrà condurre al rigetto della domanda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo (con la revoca del decreto), ma non potrà comportare la nullità del ricorso monitorio o del decreto, non potendo l'inosservanza degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. riverberarsi su atti precedenti la fase di cognizione, data l'autonomia di questi atti.
La scelta degli elementi probatorie la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito il quale non è tenuto a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie - sempreché la o le risultanze/e non considerata/e partitamente non sia/siano tale/i da condurre ad una diversa decisione - dovendo solo fornire un'esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti. (Nella specie la sentenza impugnata - confermata sul punto dalla S.C. - ha ritenuto che le prestazioni degli addetti alla ricezione delle scommesse sulle corse dei cavalli fossero riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato piuttosto che autonomo distinguendo, tra l'altro, i suddetti lavoratori in tre gruppi a seconda dell'arco temporale oggetto della volontà contrattuale e precisando che nei primi due gruppi è configurabile un rapporto unico - rispettivamente a tempo pieno e a tempo parziale - e che nell'ultimo gruppo si configura una pluralità di rapporti di lavoro subordinato di durata temporanea e limitata nell'oggetto, secondo quanto consentito dall'art. 23 della legge n. 56 del 1987).
Il rapporto di lavoro nel quale sia prevista la possibilità della prestazione dell'attività lavorativa da parte di un sostituto del lavoratore (da questi indicato nell'ambito di un gruppo noto al datore di lavoro) non cessa, per questo, di essere configurabile come subordinato, in presenza dei relativi presupposti. Infatti, la prestazione del sostituto non esclude la personalità della prestazione se a venire retribuito è comunque colui che la effettua in concreto. (Fattispecie relativa alle prestazioni di alcuni addetti alla ricezione delle scommesse sulle corse dei cavalli il cui rapporto è stato qualificato - nella sentenza di merito confermata sul punto dalla S.C. - come subordinato pur essendosi accertato che essi erano liberi di accettare o meno il turno di lavoro e che potevano limitarsi, in caso di impossibilità sopravvenuta, ad avvertire oppure attivarsi personalmente per la ricerca di un sostituto tra coloro che avevano dato la loro disponibilità a lavorare nell'agenzia ippica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/1999, n. 5045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5045 |
| Data del deposito : | 24 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere -
Dott. RI COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AGENZIA IPPICA FIORENTINA DI CA BR & C., in persona del legale rappresentante pro tempore CA BR, OM PA, IN LI, CA BR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo studio dell'avvocato ALDO SIMONCINI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA DEL RE, PAOLO FANFANI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO BARTOLI, LEONARDO LIRONCURTI, giusta procura speciale per atto notar FRANCO LUPO di ROMA del 14/5/96 rep. n. 27281, - resistente con procura - e sul 2 ricorso n. 05957/96 proposto da:
NI FI in proprio e quale socia della SOCIETÀ AGENZIA IPPICA FIORENTINA DI CA BR & C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo studio dell'avvocato ALDO SIMONCINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA DEL RE, PAOLO FANFANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO BARTOLI, LEONARDO LIRONCURTI, giusta procura speciale per atto notar FRANCO LUPO DI ROMA del 24/5/96 rep. n. 27323;
- resistente con procura - avverso la sentenza n . 5/96 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 17/1/96 r.g.n. 430/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/12/98 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
uditi gli avvocati FANFANI e SIMONCINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi e l'accoglimento del terzo motivo di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19 maggio - 27 giugno 1995 il Pretore di Firenze, accogliendo le opposizioni proposte dalla Agenzia Ippica Fiorentina di CA RI e C. S.n.c., nonché dai soci in proprio ZI OM, IO SO, SA NI e RI CA, revocava il decreto ingiuntivo con il quale gli opponenti erano stati condannati a pagare all'INPS la somma di lire 270.982.336 a titolo di contributi e somme aggiuntive per il periodo dall'1.1.81 al 31.12.81. Il Pretore riteneva non subordinato il rapporto di lavoro degli addetti alla ricezione scommesse nella sala corse dell'Agenzia opponente.
Contro tale decisione di primo grado proponeva appello l'INPS, sostenendo il carattere subordinato del rapporto e, comunque, l'obbligo di versamento dei contributi di malattia anche nel caso che detto rapporto fosse qualificato autonomo.
Ritualmente costituiti, gli appellati resistevano all'appello principale, chiedendo dichiararsi in ogni caso prescritti i contributi per assegni familiari e comunque non dovuti i contributi anche sul presupposto della natura autonoma del rapporto;
proponevano appello incidentale per la declaratoria di nullità del decreto opposto per motivi di forma.
Con sentenza del 10 - 17 gennaio 1996 il Tribunale di Firenze rigettava l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, riteneva che i rapporti in questione fossero subordinati e, in riforma della sentenza pretorile, respingeva l'opposizione a decreto ingiuntivo, condannando gli appellati soccombenti alle spese del doppio grado di giudizio.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono, formulando tre motivi di annullamento, l'Agenzia Ippica Fiorentina di CA RI & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante RI CA, nonché, in proprio, le signore ZI OM, SA NI e RI CA. Altro ricorso dall'identico contenuto, avverso la stessa sentenza, è stato presentato dalla socia IO SO.
L'INPS ha depositato solo procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, dall'identico contenuto, vanno preliminarmente riuniti (artt. 335 c.p.c.). Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 414 e 416 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), i ricorrenti censurano la sentenza del Tribunale nella parte in cui il giudice di secondo grado, dopo avere correttamente affermato che il ricorso per decreto ingiuntivo non soggiace alle regole di cui all'art. 414 c.p.c. e che tali regole devono invece essere osservate dal convenuto in opposizione nella memoria di costituzione, non si è accorto che nemmeno tale atto conteneva l'indicazione e la specificazione dei contributi pretesi;
e laddove afferma, contraddicendosi, che il ricorrente in opposizione non avrebbe alcun interesse ad invocare la nullità della memoria di costituzione, in quanto tale nullità non potrebbe riverberarsi su un atto precedente, quale è il ricorso per decreto ingiuntivo.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2094 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché motivazione contraddittoria e insufficiente (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), i ricorrenti lamentano che il Tribunale non ha valutato correttamente le prove, travisando spesso quanto era stato detto, ed ha omesso di rilevare circostanze determinanti che pur erano risultate dal testimoniale. Il giudice d'appello avrebbe sottoposto ad osservazione i singoli spezzoni dei rapporti anziché considerarli nel loro insieme e nel lungo periodo;
non ha considerato che l'autonomia dei rapporti era confermata dall'esistenza di ricevute fiscali e di una fonte normativa (il D.P.R. n. 1006 del 1986) e contrattuale collettiva che tipizzano la figura professionale de qua come autonoma e non subordinata.
Riportati i passaggi della sentenza d'appello attraverso i quali il giudice di secondo grado ricostruisce le caratteristiche dei rapporti di lavoro degli addetti alla ricezione scommesse, i ricorrenti assumono la irrilevanza di alcuni elementi (quali il fatto che il lavoro si svolgesse in agenzia, stante la ininfluenza del luogo di lavoro ai fini della qualificazione del rapporto;
che le prestazioni fossero rese secondo determinati orari che i lavoratori erano obbligati a rispettare, in quanto il vincolo nasceva dallo specifico impegno contrattuale e non dal regime subordinato del rapporto;
che il compenso fosse corrisposto in misura fissa e maggiorato in occasione di riunioni notturne e che fosse corrisposta una gratifica natalizia di importo uguale per tutti e un trattamento di fine rapporto, atteso che esistono categorie di lavoratori autonomi, quali gli agenti di commercio ed i medici convenzionati, che percepiscono una indennità di fine rapporto, così come i tassisti hanno una tariffa notturna;
che le mansioni fossero semplici e non proprie di alcuna professione, arte o mestiere, in quanto la semplicità della prestazione non costituisce indice di subordinazione, come si desume dal carattere autonomo del lavoro degli addetti alle pulizie e dei motofattorini;
che mancasse ogni rischio economico e che i lavoratori adoperassero l'attrezzatura, anche informatica, dell'Agenzia, in quanto si tratterebbe di indici secondari della subordinazione). Negano che dalle prove testimoniali fosse risultato che il lavoro in questione si svolgesse sotto la generale sorveglianza e le direttive del responsabile, in quanto almeno due testi (DI CE e SI ZZ) avrebbero affermato che la sorveglianza e i controlli non c'erano, e comunque nessuno dei testi aveva affermato che sorveglianza e direttive c'erano "nel senso di un costante e penetrante esercizio di potere direttivo, di conformazione e di organizzazione".
Negano, ancora, che fosse risultato che in caso di indisponibilità i lavoratori fossero tenuti ad avvertire preventivamente il responsabile dell'agenzia, assumendo che le comunicazioni all'agenzia non rappresentavano un dovere ma semplice "educazione civica" (testi OM, Stanzani, Costa) e che le sostituzioni erano autogestite.
Denunciano contraddittorietà della motivazione laddove, pur dando atto che i collaboratori erano liberi di accettare o meno il turno (e che, quindi, l'agenzia non aveva il potere di imporre i turni ai collaboratori), non ne sono state tratte le debite conseguenze (in ordine all'esistenza di continuità ma non di obbligatorietà). Lamentano omessa valutazione di una circostanza, riferita da alcuni testi, ritenuta significativa: gli impiegati dipendenti dell'agenzia facevano di tutto, dalle commissioni esterne alla cura dei locali, dall'aggiornamento dei tabelloni alla contabilità; i c.d. autonomi facevano solo la ricezione delle scommesse, il che confermerebbe che si trattava di una "locatio operae" e non "operarum". Insistono nel sottolineare che la prestazione era rimessa alla discrezione dell'interessato; che, una volta assunto l'obbligo, questi poteva sottrarsi ad esso senza conseguenze;
che la prestazione era fungibile con quella di un altro;
che le ricevute sono nel senso dell'autonomia.
Richiamano le testimonianze di DI CE, SI ZZ e RO MA, e deducono che il giudice di appello avrebbe erroneamente "percepito" quanto dichiarato dai testi in ordine ai sopraindicati elementi della discrezionalità della prestazione, settimana per settimana;
della possibilità di farsi sostituire senza previa autorizzazione;
del contenuto della prestazione (solo l'accettazione delle scommesse); della mancanza dell'obbligo di osservare l'orario di fine corsa.
Rilevano, ancora, che alcuni collaboratori instauravano più rapporti con più agenzie;
il che sarebbe incompatibile con il lavoro subordinato, venendosi a perdere "l'obbligo di disponibilità al datore di lavoro" che caratterizza i rapporti d'impiego. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 32 del D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, come modificato con l'art. 16 bis del D.L. 2 marzo 1974 n. 30, convertito con legge 16 aprile 1974 n. 114, nonché dell'art. 4, lett. b, del D.L. 25.2.1987 n. 48 i ricorrenti lamentano che il giudice d'appello ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata nell'atto di opposizione, dei contributi per assegni familiari pretesi per il periodo anteriore al quinquennio;
ed ha altresì omesso di pronunciasi sulla dedotta eccessività delle sanzioni applicate, dovendo applicarsi, in caso di contrastanti decisioni giurisprudenziali, le sanzioni minime.
Il primo motivo del ricorso è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la fase monitoria del procedimento di ingiunzione non ha subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore dell'attuale rito del lavoro (legge 11 agosto 1973 n. 533), che va però osservato nel giudizio di cognizione ordinaria, instaurato mediante opposizione al decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, nel giudizio di opposizione, concernente rapporti soggetti al rito del lavoro (artt. 409 e 442 c.p.c.), la memoria difensiva dell'opposto, attesa la sua posizione sostanziale di attore, deve osservare la "forma della domanda" (di cui all'art.414 c.p.c. come novellato dalla citata legge n. 533 del 1973) e,
pertanto, deve recare, tra l'altro, "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (n. 4 art. 414 cit.) fatta valere con il ricorso per ingiunzione (Cass., 22 giugno 1991 n. 7060). Va qui ulteriormente precisato che ove la memoria difensiva non contenga una sufficiente esposizione dei fatti o degli elementi di diritto, o una sufficiente determinazione dell'oggetto o, ancora, l'indicazione specifica dei mezzi di prova eventualmente resi necessari a seguito dell'opposizione, ciò potrà condurre al rigetto della domanda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo (con la revoca del decreto), ma non potrà comportare, come assumono i ricorrenti, la nullità del ricorso monitorio o del decreto, non potendo l'inosservanza degli artt. 414 e 416 c.p.c. riverberarsi su atti precedenti la fase di cognizione, proprio per la ricordata autonomia di questi atti.
La richiesta di declaratoria di nullità del ricorso e del decreto - ove la comparsa non contenesse gli elementi di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c., il che in questa sede è stato affermato senza la necessaria trascrizione del contenuto di quell'atto, in violazione del noto principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - è stata, pertanto, correttamente respinta dal Tribunale. Quanto al secondo motivo - con il quale si criticano le argomentazioni con le quali il giudice d'appello è pervenuto a ritenere la natura subordinata del rapporto degli addetti alla ricezione delle scommesse - ritiene la Corte che la sentenza impugnata ha correttamente applicato l'art. 2094 c.c. e liberamente valutato, nel suo istituzionale potere di apprezzamento delle prove, sia le prove documentali che quelle testimoniali, giungendo ad affermare la ricordata natura subordinata dei rapporti dedotti in causa attraverso un corretto procedimento logico-giuridico. Al riguardo va ribadito che la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice del merito, il quale non è tenuto a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie, dovendo solo fornire un'esauriente e convincente motivazione adottata sulla base degli elementi che ritiene più attendibili e pertinenti (v., tra le altre, Cass., n. 5351/83); sempre, beninteso, che la risultanza istruttoria che si assume pretermessa non sia tale da giustificare, da sola o nel contesto delle altre risultanze, una diversa decisione della causa (Cass., n. 4604/81). Alla luce di tale premessa le argomentazioni dei ricorrenti, che cercano di dare una diversa lettura ad alcune affermazioni dei testi, risultano infondate e ai limiti della inammissibilità in relazione alla natura del giudizio di legittimità.
Il Tribunale ha rilevato che il lavoro degli addetti alla ricezione scommesse si svolge nei locali dell'agenzia, secondo orari predeterminati ed articolati in turni;
che i turni vengono stabiliti dall'agenzia che predispone un calendario settimanale sulla scorta delle disponibilità individuali (testi MA e ZZ); che le prestazioni vengono rese secondo un orario che i lavoratori, una volta accettato il turno, sono obbligati a rispettare;
che in caso di indisponibilità i lavoratori sono tenuti ad avvertire preventivamente il responsabile dell'agenzia;
che il compenso viene corrisposto in misura fissa, ed è maggiorato quando la prestazione viene resa in occasioni notturne;
inoltre era corrisposta una gratifica natalizia e, alla cessazione del rapporto di lavoro, un trattamento di fine rapporto;
che le mansioni svolte da questi lavoratori non sono proprie di alcuna professione, arte o mestiere, consistendo nello stare ad uno sportello ad annotare, su blocchetti già predisposti dal datore di lavoro, nomi di cavalli, entità della puntata, numero della corsa ecc., e nel pagare le vincite;
che i lavoratori non avevano alcuna attrezzatura personale e non correvano alcun rischio economico, essendo il loro compenso comunque garantito;
che erano tenuti a norme di comportamento nell'attività lavorativa ed erano sottoposti a vigilanza e controllo da parte del direttore dell'agenzia; che il lavoratore impossibilitato a recarsi al lavoro doveva avvertire preventivamente il responsabile del servizio o attivarsi personalmente per la ricerca di un collega da cui farsi sostituire;
che le mansioni espletate non comportavano direttive continue, in quanto una volta apprese le operazioni da compiere, dopo un periodo di addestramento iniziale, erano ripetitive, semplici e non esigevano un alto grado di professionalità.
Sulla scorta di tali considerazioni il giudice d'appello ha ritenuto che le prestazioni degli addetti alla ricezione scommesse sono riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato piuttosto che autonomo.
Ha ricordato l'ammissibilità, sancita dalla legge n. 56 del 1987, di rapporti di lavoro subordinato di brevissima durata;
ha ricordato la distinzione tra motivi e causa negoziale, donde la irrilevanza dei motivi che inducevano gli addetti ad accettare le modalità lavorative in questione, una volta accertata la sussistenza della causa negoziale del contratto di lavoro subordinato. Ha ricordato le precedenti decisioni di legittimità che hanno ritenuto corretta la qualificazione come subordinata di prestazioni analoghe (Cass., nn. 5366/83, 6476/86, 6086/91). Quanto al D.P.R. 22 luglio 1986 n. 1006, che ha sostituito il punto 21 del D.L.vo C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, stabilendo l'obbligo dell'iscrizione all'ENPALS dei "... prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche", il Tribunale ha osservato che trattasi di norma che ha inteso estendere la tutela pensionistica ENPALS anche ai lavoratori sopra menzionati, in nome dell'art. 35 Cost., secondo il carattere di quella forma previdenziale, che comprende sia lavoratori autonomi che lavoratori subordinati;
e che non ha certo inteso qualificare il rapporto, atteso che al legislatore non è, peraltro, consentito negare la qualificazione di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento a tutela del lavoro subordinato (Corte Cost., sentenze nn. 121 del 1993 e 115 del 1994). Quanto al CCNL 1 ottobre 1984 per i lavoratori dipendenti da agenzie ippiche, il giudice d'appello ha osservato che tale contratto, lungi dal legittimare gli assetti lavorativi di cui si discute, intende promuovere la istituzione di rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale "con gli opportuni adattamenti resi necessari dalle peculiari caratteristiche del rapporto"; e che il successivo contratto del 1991 intende dare priorità nell'assunzione a coloro che hanno già svolto un determinato monte ore con lavoro precario, donde lo smistamento nelle varie agenzie, da parte del gruppo che controlla la massima parte delle agenzie ippiche di Firenze, dei lavoratori considerati autonomi, al fine di impedire la maturazione del tetto lavorativo annuo che fa scattare i meccanismi del contratto collettivo.
Il giudice d'appello ha poi ritenuto che i modi della chiamata e la libertà di aderire o meno al turno proposto non escludono il rapporto di lavoro subordinato.
Ed ha distinto tre gruppi di lavoratori, a seconda dell'arco temporale oggetto della volontà contrattuale. Un primo gruppo è costituito da coloro che lavorano stabilmente e contemporaneamente, tutte le settimane, a tempo completo, per diverse agenzie ippiche. Un secondo gruppo è costituito da coloro che si erano vincolati a lavorare stabilmente, seppure a tempo parziale. Per questi due gruppi il Tribunale afferma - citando Cass.; 6086/91 - l'unicità del rapporto. Per un terzo gruppo di lavoratori, che si riservavano la massima libertà nella stessa decisione di lavorare oppure no in ciascuna settimana, il giudice di appello ha ritenuto che fosse configurabile una pluralità di rapporti di lavoro subordinato di durata temporanea e limitata all'oggetto dell'accordo di turnazione, possibilità ora consentita dall'art. 23 della legge 28 novembre 1987 n. 56. Trattasi di motivazione completa, esaustiva, rispettosa dell'art.2094 c.c. (e degli artt. 115 e 116 c.p.c.) ed indenne dai denunciati vizi di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.. In particolare, non vi è contraddizione laddove il Tribunale non esclude il rapporto di lavoro subordinato pur avendo rilevato che gli interessati erano liberi di accettare o meno il turno e che potevano limitarsi, in caso di impossibilità sopravvenuta, ad avvertire oppure attivarsi personalmente per la ricerca di un sostituto.
Si tratta di modalità operative che il giudice d'appello ha ritenuto riconducibili ad un lavoro part-time ad orario flessibile. Quanto all'indicazione del sostituto - che, a quanto è dato capire, era comunque ricompreso nel gruppo dei lavoratori che avevano dato la loro disponibilità a questo tipo di rapporto - non si tratta, ad avviso del Tribunale, di una modalità idonea ad escludere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per le prestazioni rese personalmente.
Sul piano astratto, tipico del giudizio di legittimità, l'affermazione non appare incongrua, dato che la prestazione del "sostituto" non esclude la "personalità" delle prestazioni del "sostituto", atteso che a venire retribuito era comunque colui che effettuava la prestazione.
Se sostituto e sostituito appartenevano infatti al gruppo dei lavoratori che avevano dato la loro disponibilità a lavorare nell'agenzia, lo svolgimento del turno da parte dell'uno o dell'altro non elimina la "personalità" della prestazione. Si consideri, del resto, che di recente è stata ritenuta in dottrina la liceità del diverso (e certamente più libero) c.d. "contratto di lavoro ripartito" - ispirantesi all'anglosassone "job sharing" - che prevede che due o più lavoratori si assumano in solido l'adempimento di un'unica obbligazione di lavoro;
fattispecie che è stata ricondotta alla combinazione di due o più distinti rapporti di lavoro a tempo parziale.
Non è vero, infine, che il Tribunale abbia sottoposto ad osservazione "i singoli spezzoni dei rapporti" anziché il loro insieme e il lungo periodo.
Nella parte finale della sentenza il giudice d'appello ha ipotizzato invece, proprio la unicità del rapporto di lavoro sia di coloro che lavoravano a tempo pieno, cumulando più rapporti a tempo parziale presso varie agenzie, sia di coloro che lavoravano a tempo parziale, ma stabilmente;
distinguendo soltanto coloro che, per la massima libertà nel decidere se lavorare o meno in ciascuna settimana, instauravano una pluralità di rapporti di lavoro subordinato di durata temporanea.
Quanto al contenuto delle deposizioni sinteticamente riportate nel ricorso, non sembra che le circostanze riferite risultino astrattamente incompatibili con il lavoro subordinato e che assumono, quindi, carattere di decisività nell'economia della decisione impugnata.
La possibilità di instaurare contemporaneamente, in orari compatibili, più rapporti di lavoro a tempo parziale non è in linea generale vietata dall'ordinamento; salvo il rispetto dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., obbligo che non è certamente violato per il solo fatto di svolgere una attività lavorativa subordinata, con mansioni semplici di sportello, alle dipendenze di più agenzie ippiche.
E così la possibilità di un part-time c.d. verticale, limitato ad alcuni mesi dell'anno, è pacificamente consentita. Non è vero, poi, che tutti i testi avessero escluso la sussistenza di sorveglianza o controlli, se è vero che gli stessi ricorrenti fanno riferimento, nel ricorso, alla "superfluità" dei controlli, che erano, di conseguenza molto "marginali".
Il terzo motivo è, invece, fondato e va accolto.
I ricorrenti avevano in effetti sollevato con l'atto di opposizione (pag. 2) eccezione di prescrizione, in tutto o in parte, dei contributi per assegni familiari, e avevano altresì contestato la debenza e, comunque, la eccessività delle somme aggiuntive applicate.
Le stesse questioni erano state riproposte in appello (cfr. pagg. 1, 2 e 32 della "memoria di costituzione ed appello incidentale" del 28.12.1995).
Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi su di esse.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata ad altro giudice di pari grado, che si indica nel Tribunale di Prato, che dovrà supplire alle lacune rilevate con il terzo motivo. Al giudice di rinvio si rimette anche la decisione sulle spese (art. 385, ult. comma, c.p.c.).
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il terzo motivo e rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Prato. Così deciso in Roma il 9 dicembre 1998.