Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 2
Se è vero che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame in tema di sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge, è anche vero che la totale mancanza di motivazione, come pure la motivazione soltanto apparente, integrano l'ipotesi di violazione di legge (artt. 125 e 606, comma primo, lett. c).
Il "periculum in mora" che, ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., legittima il sequestro preventivo, deve intendersi non come generica ed astratta eventualità, ma come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati: la legge ha inteso, infatti, contenere il sacrificio dei diritti dei cittadini nei ristretti limiti dettati dalle effettive esigenze di prevenzione del processo penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2004, n. 5302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5302 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 21/01/2004
1. Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 84
3. Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 035809/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE di MASSA;
nei confronti di:
1) RI DU N. IL 29/02/1976;
2) RI PI IG N. IL 22/07/1957;
avverso ORDINANZA del 03/09/2003 TRIB. LIBERTÀ di MASSA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MARTUSCIELLO VITTORIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza in data 3-9-2003 del Tribunale di Massa, che, giudicando in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza di sequestro preventivo delle palestre FIT2000 e NEW ENERGY, in quanto luoghi e cose strumentali a commettere i reati di cui all'art. 70, comma 12, D.P.R. 309/90 ed all'art. 9, comma 7, legge 376/00 (commercio di sostanze dopanti).
Il Tribunale ha ritenuto che: il GIP ha revocato la misura degli arresti domiciliari nei confronti del CC, titolare di una delle due palestre (e presumibilmente cointeressato nella gestione dell'altra), ritenendo la posizione processuale attenuata anche a seguito dell'interrogatorio di tale Santini;
la comprovata attività agonistica del CC rende credibile che egli utilizzasse gli anabolizzanti per uso personale;
il suo stato di incensuratezza, la pregressa attività sportiva ad alto livello e la negativa vicenda giudiziaria già sofferta consentono di escludere che egli possa riutilizzare le palestre per fini di diffusione di sostanze anabolizzanti;
il perdurare del sequestro farebbe venire meno l'unica fonte di reddito per la sua famiglia, composta di moglie e due figli. Il ricorrente ha, al contrario sostenuto: che, ai fini del sequestro preventivo non si richiede l'accertamento positivo della responsabilità, ma la astratta configurabilità del reato, risultante dagli elementi richiamati dal GIP nel provvedimento di sequestro;
il pericolo di reiterazione del reato è solo un argomento ad abundantiam, ma il presupposto del sequestro è la confiscabilità del bene;
la precaria situazione familiare ed economica del CC non solo è irrilevante, ma è addirittura sostegno della pericolosità del soggetto.
Il ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge.
Il difensore del CC ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M., riportandosi alla motivazione dell'ordinanza in data 3-9-2003 del Tribunale di Massa. Preliminarmente va esaminata la questione dell'ammissibilità del ricorso, in cui sostanzialmente, si censura il provvedimento impugnato per "violazione di legge", essendo i motivi addotti dal Tribunale "superflui (in relazione alla funzione del giudice del riesame) ovvero infondati ovvero incongruenti".
L'art. 325 c.p.p. consente la ricorribilità per Cassazione delle ordinanze del Tribunale del riesame in tema di sequestro preventivo da parte delle persone interessate (Pubblico Ministero, imputato, difensore, persona alla quale le cose sono state sequestrate, persona che avrebbe diritto alla loro restituzione) solo "per violazione di legge".
La prevalente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che "poiché, secondo il combinato disposto degli artt. 324, 325 e 355, terzo comma, c.p.p., il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio è proponibile solo per violazione di legge, non possono essere dedotti con il predetto mezzo di gravame i vizi della motivazione: nel concetto di violazione di legge, quale indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. B) e c), c.p.p., infatti, non possono ricomprendersi anche la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivi di ricorso dall'art. 606 lett. e) c.p.p." (Cass. 4-6-1997 n. 3808; conformi Cass. 4-6-1997 n. 3803; Cass.
3.5.1996 n. 1881):
Diversamente è stato ritenuto che "se è vero che il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di riesame in tema di sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge, è anche vero che la totale mancanza di motivazione, come pure la motivazione soltanto apparente, integrano l'ipotesi di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c)), e non quella del vizio di motivazione (art. 606, comma primo, lett. e))" (Cass. 18-10-1999 n. 3265). Il Collegio ritiene di aderire a tale ultimo orientamento, valutato che la mancanza di motivazione e l'apparenza della motivazione configurano violazione dell'art. 125 c.p.p., come è ormai giurisprudenza costante in tema di ricorso per saltum in caso di impugnazione di ordinanze applicative di misure cautelari personali (Cass. sez. un. n. 14/1994 e n. 5/1991, nonché Cass. 24-2-1999;
Pacini Battaglia).
Pertanto, il ricorso deve ritenersi ammissibile.
Il P.G. di udienza ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in quanto non motivata sulla mancanza di pertinenzialità tra il bene da sequestrare ed i reati ascritti al CC.
Dalla lettura dell'ordinanza impugnata si evince, invece, chiaramente che tale rapporto non può sussistere in una situazione di serio dubbio sulla circostanza che il CC destinasse gli anabolizzanti al commercio, essendo ben possibile che egli ne abbia fatto uso personale.
Considerato che
i fatti addebitati ed i reati ipotizzati (art. 70, comma 12; D.P.R. 309/1990; art. 9, comma 7, legge 376/2000) sanzionano esclusivamente il "commercio" di alcune sostanze medicinali dopanti, il motivato venir meno dell'astratta configurabilità del reato, a seguito di indagini effettuate (è richiamato l'interrogatorio di tale Santini), o almeno la necessità di una più compiuta verifica a seguito della attenuazione della rilevanza di iniziali elementi compromettenti, non consente di ritenere non solo la "mancanza della motivazione" (che richiederebbe la sua inesistenza), ma nemmeno la "apparenza della motivazione", essendosi spiegata concretamente la modifica dei fatti che hanno portato all'annullamento del provvedimento di sequestro. Ne consegue che la diversa valutazione del fumus commessi delicti - pur non dovendo pacificamente avere rilievo pari a quello dei gravi indizi di colpevolezza nelle misure cautelari, ai sensi dell'art. 273 c.p.p. (Cass. sez. un. 23-2-2000, Mariano) - influisce sul rapporto di pertinenzialità, teso anche ad evitare una indiscriminata compressione dei diritti individuali di proprietà e di uso della cosa.
Il Tribunale del riesame, peraltro, motiva anche sull'assenza di "periculum", come individuato dalla sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione n. 23 del 14-12-1994, e ribadito con le più recenti decisioni n. 2899 del 19-5-2000 e n. 2114 del 20-5-1997, secondo le quali "il periculum in mora che, ai sensi del primo comma dell'art. 321 c.p.p., legittima il sequestro preventivo, deve intendersi non come generica ed astratta eventualità, ma come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati: la legge ha inteso, infatti, contenere il sacrificio dei diritti dei cittadini nei ristretti limiti dettati dalle effettive esigenze di prevenzione concrete del processo penale". Nella specie, il Tribunale ha così motivato la mancanza di periculum: "considerata la incensuratezza del CC, la sua professione di atleta culturista e la negativa esperienza giudiziaria già sofferta non appare sussistere il pericolo che egli, rientrando nella disponibilità delle due suddette palestre, si serva delle stesse per commettere ulteriori reati e in particolare quelli della stessa specie per i quali è indagato". Tale motivazione non solo non è apparente, ma anche logica ed adeguata.
Da tali considerazioni si evince, quindi, che, ritenendo il Tribunale, almeno allo stato, la non configurabilità delle condizioni legittimanti il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., è superfluo esaminare la confiscabilità del bene, anche se in assoluto possibile.
In conclusione, il ricorso viene rigettato, in quanto, pur ammissibile, è infondato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004