Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2004, n. 5302
CASS
Sentenza 21 gennaio 2004

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Se è vero che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame in tema di sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge, è anche vero che la totale mancanza di motivazione, come pure la motivazione soltanto apparente, integrano l'ipotesi di violazione di legge (artt. 125 e 606, comma primo, lett. c).

Il "periculum in mora" che, ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., legittima il sequestro preventivo, deve intendersi non come generica ed astratta eventualità, ma come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati: la legge ha inteso, infatti, contenere il sacrificio dei diritti dei cittadini nei ristretti limiti dettati dalle effettive esigenze di prevenzione del processo penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2004, n. 5302
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5302
    Data del deposito : 21 gennaio 2004

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