Sentenza 15 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2001, n. 6713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6713 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
DIR DIRIT DIRITTI CA ITALIANA ' 67 1 3/0 1 JAG IN NOME DE LA CORTE SUPREM Oggetto Responsabilità civile;
SEZIONE TERZA CIVILE omessa manutenzione di strade Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 7757/99 Dott. Angelo GIULIANO Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Cron. 15007 Rel. Consigliere - Dott. Luigi CO DI AN Rep. 24454 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 23/03/01 Dott. Alberto TALEVI Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L VIA 1-5-MRG 2001 domiciliato in ROMA FOTI MARIA, elettivamente IL CANCELLIERE BAZZONI 1, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO STAZZONE, che lo difende unitamente all'avvocato RIOLO BIAGIO, il primo con procura speciale del Dott. Notaio Rita Minica in Sant'Agata di Militello 15/3/2001, Rep. RE 3000 CANCELLERIA n. 6762, il secondo giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CG512637 COMUNE DI MISTRETTA, in persona del Sindaco pro-tempore dott. Vincenzo Provenzale, elettivamente domiciliato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2001 in ROMA PLE CLODIO 1 presso 1'Avvocato SEBASTIANO Richiesta copia studio Ba beSALVATORE PORRACCIOLO, dal Sig. RiBANDO -581 RIBAUDO, difeso dall' avvocato per diritti L. 3000 IL CANCELLIERE giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
PU PE;
intimato avversO la sentenza n. 386/98 della Corte d'Appello di MESSINA, Sezione Promiscua, emessa il 9/7/1998, depositata il 14/10/98; RG.421/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/01 dal Consigliere Dott. Luigi CO DI AN;
udito l'Avvocato VINCENZO STAZZONE;
udito l'Avvocato SEBASTIANO RIBAUDO (per delega Avv. Salvatore Poracciolo); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. RI OT, con atto di citazione del 7 agosto 1986, convenne in giudizio davanti al tribunale di Mi- stretta UC UL ed il Comune di Mistretta, chie- dendone la condanna in solido al risarcimento dei dan- ni, che il giorno 25 aprile 1985 aveva subito mentre percorreva una traversa della via Verga, denominata stradella UL, con la propria autovettura. 2 L'attrice denunciò che i danni consistevano in le- sioni personali, perché l'auto era precipitata su una traversa sottostante alla stradella che stava percor- rendo, la quale s'interrompeva senza protezioni. I convenuti si costituirono in giudizio resistendo alla domanda. Nel corso del giudizio fu disposta la chiamata in causa di US UL, che il consulente tecnico di ufficio aveva indicato come proprietario della stra- della ove si era verificato il sinistro. La causa, dapprima, fu cancellata dal ruolo per la mancata comparizione delle parti, poi è stata riassunta dalla OT nei confronti del Comune di Mistretta e di US OT. I convenuti si sono costituiti in giudizio.
2. La domanda è stata accolta dal tribunale nei confronti del Comune, che è stato condannato al risar- cimento del danno denunciato. La decisione è stata riformata dalla Corte di ap- pello di Messina con sentenza del 14 ottobre 1998. La Corte ha ritenuto che il Comune non aveva l'ob- bligo di segnalare il pericolo, non essendo proprieta- rio della stradella, e non era neppure responsabile quale proprietario del muro che delimitava la stradel- la, perché questo si trovava a livello del piano di 3 calpestio ed aveva la funzione di contenimento del ter- reno sul quale la stradella insisteva.
3. Per la cassazione di questa sentenza RI OT ha proposto ricorso. Resiste con controricorso il Comune di Mistretta. L'altro intimato US UL non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso svolge tre motivi. Il primo motivo è rivolto contro il capo della sen- tenza impugnata nel quale la Corte di appello ha di- chiarato che il Comune di Mistretta, il quale non era proprietario della stradella ove la OT aveva subito l'incidente, non aveva l'obbligo di segnalare il peri- colo. La ricorrente sostiene in contrario il fatto che la stradella era di uso pubblico e che ciò obbligava il Comune ad assicurare che gli utenti ne usufruissero senza pericoli. Secondo la ricorrente l'inosservanza dell'obbligo rendeva il Comune responsabile dei danni che ella aveva subito: censura di violazione dell'art. 13 del codice della strada del 1959. Con il secondo motivo RI OT sostiene che per le strade vicinali, quale era la stradella in contesta- zione, i poteri e gli obblighi imposti dal codice della 4 strada ai proprietari di questa si estendevano al Comu- ne convenuto in giudizio: censura di violazione degli artt. 12 e 13 del codice della strada del 1959. Il terzo motivo del ricorso si riferisce al capo della sentenza impugnata nel quale la Corte di appello ha dichiarato che il Comune non era neppure responsabi- le quale proprietario del muro che delimitava la stra- della. La ricorrente sostiene che il Comune, con la modi- ficazione dello stato dei luoghi, consistita nella CO- struzione un muretto di contenimento del terreno sotto- stante la stradella, aveva creato una situazione di in- sidia nella circolazione stradale e che questa era sta- ta la causa determinante il sinistro oggetto del giudi- zio: censura di violazione dell'art. 2043 cod. civ. Il ricorso sarà rigettato, secondo le motivazione che di seguito saranno esposte.
2.1. I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono il comune problema della configurazione di una responsabilità del Comune di Mistretta indipendente dal titolo di proprie- tà sulla stradella. Il problema trae la sua soluzione dal seguente ac- certamento compiuto dal giudice del merito e non conte- stato in questa sede: la stradella nella quale si veri- 5 ficò l'incidente, di proprietà di US UL, è "di esclusivo interesse privatistico". Infatti, ai fini dell'obbligo di segnalare il peri- è necessario il presupposto che la circolazione colo, del veicolo sul quale viaggiava la OT avveniva su area comunale o adibita al pubblico traffico. 2.2.
Ritenuto che
l'uso della stradella UL era di esclusivo interesse privatistico, se ne ricava che i primi due motivi del ricorso non sono ammissibi- li. Infatti, essi introducono la questione dell'uso pubblico della stradella, la quale non è stata svolta nel corso del giudizio di merito. : Basta Osservare, al riguardo, che nell'atto intro- duttivo del giudizio, la OT ha fatto riferimento ad un obbligo del Comune di Mistretta di apporre segnali di pericolo lungo la strada privata, senza specificare che l'obbligo derivava dall'uso pubblico della strada e che eguale generico riferimento è contenuto negli atti del processo di appello.
2.3. L'eccezione della ricorrente che la responsa- bilità del Comune sussisteva indipendentemente dalla titolarità de iure della stradella, infine, non può es- sere condivisa. La scissione tra titolarità de iure e di fatto del- 60 l'uso di una strada, fatta dalla giurisprudenza di que- sta Corte sotto diversi profili, non può prescindere dalla prova, che il danneggiato deve dare, comunque, la dimostrazione della situazione giuridica posta a base della richiesta risarcitoria;
che nel caso che si sta esaminando la strada in contestazione fosse aperta al- l'uso di un numero indeterminato di persone;
cioè, che risultava la possibilità, giuridicamente lecita, di ac- cesso alla stradella da parte di soggetti diversi dai proprietari della stessa. Questa dimostrazione non è stata data dalla ricor- rente ed il motivo deve essere rigettato.
3. La precedente conclusione assorbe l'esame del terzo motivo concernente la responsabilità del Comune di avere creato una situazione di insidia con la CO- struzione del muro di contenimento del terreno Il giudice di merito, infatti, ha accertato, in ma- niera insindacabile in questa sede, che non esisteva alcun nesso di causalità tra la costruzione del muro di contenimento ed il sinistro occorso alla OT 4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. Le spese di questo giudizio possono essere intera- mente compensate tra le parti, ricorrendo giusti moti- vi. 7
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 23 marzo 2001. Luigi CO Di Nanni, Est. гис Il Presidente I CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista hoooo 29,0000: Depositata in Cancelleria Oggi, lì. 1 MAG. 2001 IL CANCELLIERE A Giovanni (Giambattist M E R ROM P U S ENTRATE I N Z E O Registrato in do 6.LUG. 2001 ROMA DELLE 4 4' ain. 36027 varsatz S. Serie UFFICIO 290.000 DUECENTONOVANTAMILA. II Dirigente Area Servizi (D.ssa RI Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziar 6 3 7 IL DIRIGENTE AREA SERVIZI (Dr. M. RACCICHINI) 7 (lire .. 3 p. (D.ssa Grazia DI FILIPPO) 800