Sentenza 19 maggio 2000
Massime • 1
Il "periculum in mora" che, ai sensi del primo comma dell'art.321 cod.proc.pen., legittima il sequestro preventivo, deve intendersi non come generica ed astratta eventualità, ma come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati: la legge ha inteso, infatti, contenere il sacrificio dei diritti dei cittadini nei ristretti limiti dettati dalle effettive esigenze di prevenzione concrete del processo penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2000, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Franco MARRONE Presidente del 19/05/2000
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Andrea COLONNESE " N.2899
3. " Mario ROTELLA " REGISTRO GENERALE
4. " Vittorio RA " N.50831/1999
S E N T E N Z A
presso il Tribunale di Padova avverso l'ordinanza emessa dal
Tribunale di Padova in data 20.11.1999, nei confronti di: 1) C.I.R.A.
s.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore Giancarlo Pegoraro;
2) ST AN;
3) D e B s.r.l.;
Viste le memorie depositate dalla parti;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Cognetti;
Udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 2.11.1999 il pubblico ministero di Padova emetteva provvedimento di sequestro avente ad oggetto quote di proprietà
della C.I.R.A. s.r.l., il parco autovetture, le attrezzature e il magazzino ricambi della società predetta. In data 11.11.1999, il
G.I.P. presso il Tribunale di Padova emetteva "ordinanza di convalida e sequestro preventivo" avente ad oggetto quanto sopra indicato.
A seguito di richiesta di riesame avanzata dalla C.I.R.A. s.r.l.
in liquidazione in persona del liquidatore Giancarlo Pegoraro, di
ST AN e della D e B s.r.l., il Tribunale di Padova, con ordinanza in data 20.11.1999, ritenuta l'insussistenza del periculum in mora, dichiarava inammissibili per rinuncia le richieste di riesame avanzate nei confronti del provvedimento di sequestro del pubblico ministero in data 2.11.1999 e revocava il provvedimento di sequestro emesso dal G.I.P. in data 11.11.1999.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, il quale deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 321
c.p.p., assumendo che la circostanza che la società C.I.R.A. fosse sottoposta a concordato preventivo con garanzia, non era sufficiente a far ritenere insussistente il periculum in mora.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il periculum in mora che, ai sensi del primo comma dell'art. 321
c.p.p., legittima il sequestro preventivo, deve intendersi non come generica ed astratta eventualità, ma come concreta possibilità,
desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto,
che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati: la legge ha inteso,
infatti, contenere il sacrificio dei diritti dei cittadini nei ristretti limiti dettati dalle effettive esigenze di prevenzione concrete del processo penale (cfr. Cass., Sez. II, 17.5.1996, De
Luca, RIV 205874).
Nel caso in esame, l'impugnato provvedimento ha adeguatamente motivato in relazione alla insussistenza, in concreto, del periculum in mora e, conseguentemente alla non necessità di mantenere i beni della C.I.R.A. s.r.l. in sequestro, proprio in considerazione del fatto che la società suddetta, a far data del provvedimento del
Tribunale di ammissione al concordato con garanzia, si trova in una situazione sinteticamente definibile come "sotto controllo del commissario giudiziale e del giudice delegato".
Orbene, il pubblico ministero ricorrente, pur denunciando formalmente vizio di violazione di legge, per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p., in realtà introduce censure di merito in ordine alla valutazione della sussistenza del periculum,
censurando la motivazione del provvedimento impugnato che non avrebbe tenuto conto, nella valutazione negativa della sussistenza del pericolo, della posizione soggettiva dei soggetti e dell'iter di spoliazione della società posto in essere dall'indagato. È di tutta evidenza, pertanto, che il ricorrente, nonostante abbia formalmente denunciato vizio di violazione di legge, in realtà denuncia vizi di motivazione, svolgendo addirittura censure di merito.
Conseguentemente, poiché ai sensi dell'art. 325 c.p.p. il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 324
c.p. dal Tribunale del riesame può essere proposto solo per violazione di legge, escludendo con questa espressione che il ricorso possa essere proposto per vizi di motivazione di cui all'art. 606,
primo comma, lett. e) c.p.p. o per questioni attinenti al merito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 19 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2000