Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2000, n. 2899
CASS
Sentenza 19 maggio 2000

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Il "periculum in mora" che, ai sensi del primo comma dell'art.321 cod.proc.pen., legittima il sequestro preventivo, deve intendersi non come generica ed astratta eventualità, ma come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati: la legge ha inteso, infatti, contenere il sacrificio dei diritti dei cittadini nei ristretti limiti dettati dalle effettive esigenze di prevenzione concrete del processo penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2000, n. 2899
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2899
    Data del deposito : 19 maggio 2000

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