Sentenza 16 ottobre 2002
Massime • 1
L'esimente di cui all'art.598 cod. pen.(non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute in un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art.598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi, in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce, pur se redatti da soggetti interessati.
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- 1. Cass. Pen., sez. V, 06 luglio 2018, n. 39486https://www.iusinitinere.it/
L'esimente di cui all'art.598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva …
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Il quesito deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 697 del 12 gennaio 2022 è il seguente: in caso di diffamazione a seguito di esposto al COA è applicabile l'esimente prevista dall'articolo 598 c.p. all'imputato ? La Suprema Corte, in un precedente datato del 23 gennaio 2019, sezione V, n. 8421 ritenne che l'esimente dell'art. 598 cod. pen. “possa senz'altro trovare applicazione nel caso di specie, laddove il ricorrente era parte (tale qualifica viene peraltro data per scontata dal Giudice monocratico), sia pure potenziale, nell'eventuale giudizio di verifica presso il Consiglio dell'Ordine circa la congruità della parcella dell'Avv. C., che si sarebbe attivato concretamente laddove …
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Il diritto di critica è prevalente rispetto al bene della dignità personale considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi: ciò non vale tuttavia per l'invio di una missiva gratuitamente denigratoria ad un Ordine professionale Il diritto di critica sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità. L'autore di un esposto non può invocare la tutela concessa dalla legge per offese contenuta in scritti davanti all'autorità giudiziaria (598 c.p.) perché non è parte del procedimento, essendo sempre necessario che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2002, n. 40725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40725 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 16/10/2002
1. Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1090
3. Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CASINI Carlo - Consigliere - N. 020966/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA AN N. IL 09/10/1927;
avverso SENTENZA del 27/10/2000 CORTE APPELLO di ROMA;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere AMATO ALFONSO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. F. Hinna Danesi che ha concluso con il rigetto;
udito, per la parte civile, l'Avv. Raviele;
udito il difensore Avv. Carello;
MOTIVI DELLA DECISIONE
AR AN ricorre avverso la sentenza della corte l'appello di Poma, confermativa di quella del tribunale di Cassino, con la quale è stato condannato alla pena della multa per avere offeso la reputazione dell'avvocato Silvio Terenzi, suo omologo, definendolo "scorretto e puerile" in un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino.
Egli deduce vizio di motivazione e violazione di legge:
a) con gli aggettivi surriferiti si è inteso censurare la condotta del querelante, che è stata opportunamente sanzionata dal Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare;
b) erroneo è il diniego della scriminante di cui allo art. 589 c.p., poiché la Suprema Corte ha escluso la punibilità delle offese contenute in esposto volto a determinare l'intervento dell'autorità amministrativa destinataria ed ha pure stabilito che devono ricondursi all'immunità giudiziale tutti gli atti che sono comunque destinati all'esercizio del diritto di difesa, pur se precedono l'apertura del procedimento.
È prevista memoria difensiva.
Le doglianze esposte non possono essere condivise.
Si sottrae al sindacato di questo giudice la valutazione inerente la lesività delle espressioni adoperate nei confronti del professionista parte offesa, compiuta con argomentazioni esenti da vizi di sorta.
Corretto appare anche il diniego dell'invocata scriminante. Ed infatti il ricorrente in un giudizio disciplinare presso l'Ordine forense non è parte nel giudizio stesso e pertanto non può godere della causa di non punibilità prevista dall'art. 598 c.p. per le offese contenute nel ricorso (call. sez. 5^, 1.7.71, n. 651, Giovannoli).
L'esimente in parola attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce, pur se redatti da soggetti interessati.
Il ricorso va rigettato. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 1.500,00, comprensivi di onorario d'avvocato.
P.T.M.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2002