Sentenza 12 giugno 2009
Massime • 1
Sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica sindacale (art. 51 cod. pen.) qualora il rappresentante di un'organizzazione sindacale indirizzi una missiva a vari enti istituzionali nonché alla stessa parte lesa, che censuri le scelte di quest'ultima - effettuate in qualità di Capo dell'Ufficio di Procura, in ordine alla gestione del personale amministrativo - ipotizzando a suo carico la realizzazione di comportamenti penalmente rilevanti (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la missiva non espressione di una "querelle" personale ma di critica in ordine all'operato istituzionale, essendo volta a stigmatizzarne, ancorché con toni aspri, eppur conferenti all'oggetto della controversia, le iniziative intraprese in campo disciplinare e giudiziario,censurando atteggiamenti ritenuti inutilmente persecutori e, quindi, intervenendo a tutela dei lavoratori del settore nella veste di rappresentante di categoria).
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- 1. Diffamazione: non è punibile chi abbia ragionevole convinzione della verità dei fatti denunciati (Cass. Pen. n. 21145/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, è configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di critica nei confronti di chi abbia la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell'altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione di condanna, evidenziando che, per il ricorrente, che non aveva accusato la persona offesa della commissione di reati, ma di generiche irregolarità amministrative, tale convinzione fondava sulle specifiche contestazioni formulate a carico della predetta nelle sedi penale e amministrativa e sulla destituzione dalla funzione manageriale …
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La massima In tema di diffamazione, nel caso di condotta realizzata attraverso "social network", nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo. (Fattispecie relativa alla pubblicazione di commenti "ad hominem" umilianti e ingiustificatamente aggressivi su una bacheca "facebook", pubblica "piazza …
Leggi di più… - 3. Sindacalista può criticare datore di lavoro (Cass. 38962/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 giugno 2023
Sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica sindacale (art. 51 c.p.) qualora il rappresentante di un'organizzazione sindacale indirizzi una missiva a vari enti istituzionali nonchè alla stessa parte lesa, che censuri le scelte di quest'ultima - effettuate in qualità di Capo dell'Ufficio di Procura, in ordine alla gestione del personale amministrativo - ipotizzando a suo carico la realizzazione di comportamenti penalmente rilevanti. In tema di diffamazione, il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di …
Leggi di più… - 4. Quando c’è diffamazione?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2009, n. 32180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32180 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 12/06/2009
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA TE - Consigliere - N. 1284
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 010297/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dalle Parti Civili:
NE TE, n. il 04/06/1936;
e dal P.G. Corte Appello di Trieste;
contro
RD IO, N. IL 15/09/1949;
avverso SENTENZA del 01/10/2008 TRIBUNALE di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PALLA TE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Nesta P..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore generale di Trieste e la parte civile costituita, Dott. ON TE, ricorrono avverso la sentenza 1.10.08 del Tribunale di Trieste con la quale, in riforma di quella emessa il 17.1.08 dal locale giudice di pace, IC TE è stato assolto - perché il fatto non costituisce reato ex art. 51 c.p., avendo agito l'imputato nell'esercizio del diritto di critica sindacale - dall'accusa di aver usato espressioni diffamatorie, nella missiva inviata, il 27.9.05, in veste di coordinatore provinciale della UIL PA, alla parte lesa, ON TE, Procuratore della Repubblica di Trento;
al Ministero della Giustizia;
al Comitato paritetico sul fenomeno del Mobbing ed al Coordinamento Nazionale UIL PA Giustizia, avente ad oggetto la tematica relativa alla scelta del Procuratore di Trento di denunciare un dipendente prima ancora di avere intrapreso le iniziative disciplinari.
Deduce il P.G. ricorrente, con il primo motivo, violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b), per avere il tribunale travisato i fatti ed applicato erroneamente la legge penale, essendo evidente che dal contenuto della lettera appariva chiaramente la critica di natura personale e la volontaria denigrazione dell'onore della persona offesa, per cui non poteva trovare applicazione l'art. 51 c.p., essendosi trattato di un attacco alla persona del Procuratore della Repubblica sul quale grava l'obbligo dell'esercizio dell'azione penale e che era stato accusato di "gravi indizi di mobbing...rifiuto di atti di ufficio" ...abuso d'ufficio, e che "l'aver creato un'atmosfera di terrore all'interno del posto di lavoro è un reato". Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per manifesta illogicità della motivazione, avendo il giudice di appello, del tutto erroneamente, affermato che il diritto di critica presuppone per sua natura una valutazione necessariamente soggettiva, non potendosi invece al criterio della "convinzione soggettiva" attribuire alcuna efficacia scriminante, salvo scadere nell'arbitrarietà più libera, per cui, a fronte del solo ed obbligato esercizio dell'azione penale, il lecito diritto al dissenso doveva arrestarsi dinanzi al rispetto costituzionale dell'attività svolta dalla Pubblica Accusa, per realizzarsi poi nel più forte diritto di difesa, ma mai trascendere nell'accusa di commissione di reati, che colpita non solo l'operato del p.m. nella sua funzione, ma anche la persona stessa del p.m., atteso il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale.
Anche la parte civile deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), osservando come nel caso di specie non si verta nel novero delle competizioni politiche o sindacali e come sia pacifico che il p.m. abbia l'obbligo di esercitare l'azione penale, per cui le affermazioni dell'imputato miravano ad accusare il dott. ON di aver commesso reati - rifiuto di atti di ufficio e abuso di ufficio -, contemporaneamente uti civis e come Pubblico Accusatore, per cui non poteva appartenere al libero esercizio di critica l'accusa al p.m., nell'esercizio dei suoi doveri istituzionali, di delinquere.
Del tutto illogicamente il tribunale aveva poi preteso di riconoscere, senza alcun ambito ne' limite, alla soggettività delle opinioni la tutela dell'art. 21 Cost. - concludeva la parte civile nel ripercorrere le stesse argomentazioni del P.G. -, per cui la motivazione della sentenza impugnata rimaneva affidata a criteri tanto illogici quanto contraddittori, oltre che antigiuridici. Con memoria depositata il 27.5.09 il difensore dell'imputato ha chiesto il rigetto dei ricorsi, evidenziando che unico intento del IC, nella sua veste di Coordinatore provinciale della UIL Pubblica amministrazione, era stato quello di riportare la querelle insorta con il dr. ON, quale Capo dell'Ufficio Procura della Repubblica di Trento, entro canoni contrattualmente corretti, per cui aveva chiesto al Ministero della Giustizia di attivare un'indagine amministrativa onde appurare l'esistenza di una serie di violazioni normative, contrattuali, sindacali, anche con eventuali risvolti penali con riferimento all'operato del dr. ON, per cui era indubbio che l'argomento affrontato era di estremo interesse per i destinatali della comunicazione ed era stata fornita un'informazione rispondente al vero, utilizzando espressioni comunque corrette se valutate nel contesto del ruolo del IC, riconducigli esclusivamente alla violazione di norme sindacali e contrattuali del dr. ON, il quale non aveva avviato la procedura di conciliazione espressamente prevista dall'art. 14, comma 1, del C.C.N.L. 2002-2005.
Correttamente pertanto il tribunale aveva ravvisato nella missiva dell'imputato non un attacco alla persona del ON, ma un esercizio del diritto di critica al suo operato nella qualità di responsabile del personale dal punto di vista amministrativo e - concludeva la difesa dell'imputato che invocava in ogni caso l'esimente putativa di cui all'art. 51 c.p. - mai il IA aveva accusato la parte lesa di commettere reati, bensì aveva tratto la conclusione secondo cui il non aver adempiuto al dovere di attivare la procedura di conciliazione costituiva una omissione che doveva essere opportunamente valutata anche per gli eventuali risvolti penali da essa derivanti. I ricorsi sono infondati. È noto che il diritto di critica, garantito dall'art. 21 Cost., si concretizza nella espressione di un giudizio, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti ed i limiti scriminanti sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione, dovendosi considerare superati tali limiti ove l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale, penalmente protetta, del soggetto criticato (v. Cass., sez. 5, 2 luglio 2004, n. 2247, in C.E.D. Cass., n.231269). In tale ambito, nel bilanciamento tra due beni costituzionalmente protetti - il diritto di critica di cui all'art. 21 Cost. e quello alla dignità personale di cui agli artt.2 e 3 Cost. - , si deve dare la prevalenza alla libertà di parola,
necessaria per una dialettica democratica altrimenti irrealizzabile, salvo tuttavia che la critica trasmodi in un attacco personale con cui si intenda colpire la sfera privata dell'offeso, senza alcuna finalità di pubblico interesse.
La critica pertanto, vieppiù quella in materia sindacale - che deriva la sua natura dal fatto che nasce da un gruppo di professionisti o di lavoratori della stessa categoria, o anche da uno solo di essi, ed ha per oggetto un argomento di carattere corporativo, attinente cioè agli scopi ed interessi della categoria - può assumere talora anche caratterizzazioni esagerate o aggressive, esplicandosi con l'uso di toni oggettivamente aspri e polemici, senza che possa così essere interessata la sfera penale, salvo il limite all'esercizio di tale diritto che deve ritenersi superato allorché l'agente miri a colpire l'altrui dignità morale, trascendendo nel campo dell'aggressione alla sfera morale penalmente protetta.
Nella specie, correttamente il giudice di appello ha ritenuto sussistente l'esimente del diritto di critica, osservando come la missiva in argomento sia stata inviata dall'imputato nella sua veste di rappresentante sindacale a tutela dei lavoratori ritenuti ingiustamente accusati, dolendosi il IC dell'operato del dr. ON nei confronti dei lavoratori e delle iniziative da lui assunte in materia giudiziaria o disciplinare che avevano a suo dire reso intollerabile l'ambiente lavorativo. È la condotta del Capo dell'Ufficio di procura, nella sua veste e per le iniziative ricollegate alla gestione del personale amministrativo - ha osservato ancora il tribunale, con motivazione logica, coerente, adeguata e che si sottrae a rilievi formulabili in questa sede - ad essere stata oggetto di censura da parte del rappresentante sindacale della UIL PA;
quel suo atteggiamento che appariva come un rifiuto di un confronto con i lavoratori e che aveva creato un clima definito di terrore, fino alla ipotizzata ("si potrebbero concretizzare...gravi indizi di mobbing"... "si potrebbero raffigurare i seguenti reati:
rifiuto di atti di ufficio, per non aver scientemente attivato alcuna indagine a tutela dell'Amministrazione nell'immediatezza dei fatti accaduti;
abuso di ufficio, per avere discriminato nella fase di denuncia tra impiegato...e impiegato") realizzazione di comportamenti penalmente rilevanti, ma senza che mai l'imputato abbia trasmodato in attacchi gratuiti alla persona del dott. ON, ledendone la sfera morale penalmente protetta.
Tutta la ragione delle espressioni adoperate dal IC è quindi relativa all'operato istituzionale della parte lesa, essendosi l'imputato rivolto agli enti in indirizzo non nell'ambito di una querelle personale con il dott. ON, ma solo per stigmatizzarne, con toni certamente aspri, ma conferenti all'oggetto della controversia, le iniziative intraprese in campo disciplinare e giudiziario, intervenendo perciò a tutela dei lavoratori del settore nella veste di rappresentante di categoria e formulando critiche mai avulse dal contesto sindacale di riferimento e che abbiano avuto di mira la persona del dott. ON in quanto tale, bensì e soltanto - e senza pertanto superare i limiti di operatività dell'art. 51 c.p., non avendo direttamente intaccato la dignità morale della p.o.
- la condotta di quest'ultimo con riferimento alla ritenuta gestione dei lavoratori improntata ad "errati atteggiamenti inutilmente persecutori".
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i ricorsi e condanna la parte civile al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2009