Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 1
L'indennità di buonuscita ovvero la pensione spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato e ai dipendenti postali dev'essere commisurata, ai sensi di legge, all'ultimo stipendio sulla base del quale siano stati versati sia il contributo a carico del datore di lavoro, sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione; pertanto, non sono computabili nell'indennità gli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, sui quali non furono versati contributi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12257 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SpA, in persona del presidente Enzo Cardi, elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa, n. 190 presso l'avv. Concetta Marrani - Direzione affari legali - che la difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TT UR, BE IO, DE RO AN, DI AU NA AD, LO AN, AR AR, SC AN, PI NI, ST NO e IV LB, elettivamente domiciliati in Roma, viale MEDAGLIE D'ORO 157, presso l'avv. AN Pellegrini, che, unitamente all'avv. Giacomo Voltattorni, li difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- resistenti - e nei confronti di:
ISTITUTO POSTELEGRAFONICI - IPOST - in persona del legale rappresentante;
- intimato -
per la cassazione della sentenza de Tribunale di Parma n. 20 in data 4 aprile 2000 (R.G. 1671/99);
sentiti, nella pubblica udienza del 14.5.2003:
il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Marrari;
il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NI D'Angelo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
UR IO ed altri litisconsorti, cessati dal servizio alle dipendenze dell'Ente Poste Italiane nel corso del mese di dicembre 1994, hanno chiesto al Pretore di Parma di accertare, nei confronti della SpA Poste Italiane (a seguito della trasformazione dell'ente) e dell'Istituto Postelegrafonici - IPOST -, il diritto al computo, ai fini del trattamento pensionistico, dell'intero ammontare degli aumenti retributivi previsti dall'art. 65 c.c.n.l. 26.11 1994, ancorché scaglionati in tre rate con scadenza 1.1.1995 e 1.10.1995, con ordine alla società di indicare all'Ipost l'ammontare della retribuzione pensionabile sulla base del computo dei detti emolumenti.
La domanda, previo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, è stata respinta dall'adito Pretore.
La sentenza è stata riformata dal Tribunale di Parma in accoglimento dell'impugnazione degli ex dipendenti. Il giudice dell'appello ha statuito che gli appellanti avevano diritto al "trattamento pensionistico calcolato sulla base della retribuzione spettante all'atto della cessazione dal servizio comprensiva dell'incremento previsto dall'art. 65 CCNL alla data del 1/101995 e quindi quantificato definitivamente in rapporto all'intero ammontare contrattuale previsto dalla citata norma a decorrere dalle seguenti scadenze: 1/1/1995 - 1/10/1995"; ha dichiarato tenuta la SpA Poste Italiane a comunicare la determinazione dell'importo pensionistico di spettanza dei ricorrenti all'IPOST ai fini della riliquidazione delle pensione, con gli interessi legali sulle differenze. Il Tribunale ha risolto la controversia interpretando l'art. 65 c.c.n.l. nel senso che destinatali del complessivo aumento retributivo erano tutti i dipendenti in servizio alla data del 1 ottobre 1994, mentre il previsto "scaglionamento" con riferimento alle date del 1^ gennaio e 1 ottobre 1995 concerneva solo l'esigibilità del credito già insorto nel patrimonio degli anzidetti dipendenti. Ha, conseguentemente ritenuto innovativo, e non interpretativo, il successivo accordo sindacale del 23.12.1994, circa l'esclusione dei dipendenti cessati dal servizio dal beneficio degli aumenti decorrenti da epoca posteriore, e pertanto privo di efficacia in ordine ai diritti già maturati.
La cassazione della sentenza è domandata dalla SpA Poste Italiane per un unico motivo;
resistono con controricorso gli ex dipendenti;
non si è costituito l'Istituto Postelegrafonici, al quale è stato notificato il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'unico motivo di ricorso denuncia violazione degli art. 1362 ss. c.c. e vizio di motivazione perché la pensione non poteva che essere liquidata sulla base della retribuzione in godimento, di cui faceva parte soltanto la quota di aumenti dovuta al dipendente prima della cessazione del servizio, non avendo le parti espresso l'intento di attribuire gli aumenti stabiliti in coincidenza con le date del 1 gennaio e del 1 ottobre 1995 anche ai dipendenti già cessati dal servizio ai fini del trattamento di quiescenza.
2. Rileva la Corte in via pregiudiziale che sulla questione dell'appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario si è formato il giudicato. Infatti, come risulta dalla narrativa del processo, il giudice di primo grado aveva esplicitamente deciso sull'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti, respingendola, e la questione stessa non era stata riproposta in appello dalla società (l'IPOST è rimasto contumace nel giudizio di appello).
Deve farsi, pertanto, applicazione del principio in base al quale il difetto di giurisdizione deve essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio solo nel caso in cui sia mancata un'esplicita statuizione sulla giurisdizione, giacché il sistema delle preclusioni poste a salvaguardia dell'ordinato svolgimento del processo impedisce che, qualora una delle parti abbia eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, ma non abbia poi ritualmente espresso le proprie doglianze contro la decisione giudiziale sfavorevole emessa sul punto (nella specie, la parte vittoriosa nel merito, non ha riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a norma dell'art. 346 c.p.c), questa passa in giudicato e preclude ogni ulteriore contestazione (cfr. ex plurimis, Cass. civile, sez. un., 4 gennaio 1995, n. 94).
3. Nel merito il ricorso va accolto, ancorché risulti erronea la qualificazione giuridica data dalla ricorrente alle censure, che sono formulate richiamando nell'intestazione la violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti ed il vizio di motivazione, anziché la violazione delle norme che regolamentano l'istituto della pensione spettante ai dipendenti postali (circa l'irrilevanza degli errori formali del ricorso per cassazione la giurisprudenza della Corte è pacifica: cfr. Cass. 18 marzo 2002, n. 3941).
4. Dall'accertamento compiuto nel giudizio di merito emerge con assoluta certezza che la previsione contrattuale dello "scaglionamento" nel tempo degli aumenti retributivi, mediante il riferimento alle diverse date di attribuzione di una parte di essi fino a raggiungere il ed. regime definitivo (l'intero importo), non concretava una "rateizzazione" in senso tecnico, o una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva;
altrimenti, se così fosse stato, l'aumento "a regime" avrebbe comportato la corresponsione di arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la differenza tra meri "anticipi" ed il saldo spettante.
Si trattava, invece, di una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita delle corrispondenti obbligazioni retributive del datore di lavoro.
Ne discende che il dipendente che cessa dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale ha diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del suo rapporto di lavoro come spettante a tale data, non certo al pagamento delle somme corrispondenti agli scaglioni non ancora operanti.
5. Ed infatti, al petitum sostanziale è estranea, nella controversia in oggetto, qualsiasi rivendicazione di crediti nei confronti del datore di lavoro, nascenti dal rapporto di servizio, concretandosi esclusivamente nella pretesa alla riliquidazione del trattamento di quiescenza (cfr. Cass., sez. un. 27 giugno 2002, n. 9343 e 9 agosto 2001, a 10973; vedi anche, in relazione ad analoghe controversie dei dipendenti delle ferrovie statali, Cass, sez. un., 3 marzo 2003, n. 3079).
6. Orbene, l'art. 6 del decreto legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994 n. 71, con cui è stata stabilita la trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico (e successivamente in società per azioni: art. 1 del d.l. n. 487 del 1993, come modificato dall'art. 2, comma 27 della legge 23 dicembre 1996, n. 662), ha specificamente disposto al comma 7 che "a decorrere dal 1
agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente Poste Italiane provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale...": il comma 8, poi, dispone che l'ente dal 1 agosto 1994, per il personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici i contributi a proprio carico nella misura stabilita dall'ordinamento dell'Istituto medesimo.
7. Deve farsi, quindi, applicazione delle disposizioni contenute del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato - e successive modificazioni e integrazioni, il cui art. 43 (Base pensionabile) prescrive che, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile è costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione, nonché dagli assegni o indennità specificamente elencati;
mentre l'art. 3 assoggetta a ritenuta "lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni pensionabili spettanti ai dipendenti statali in attività di servizio... secondo le norme concernenti il trattamento economico di attività".
8. Ciò è sufficiente per ritenere infondate le pretese dei pensionati, senza ulteriori indagini dirette a verificare l'intenzione delle parti stipulanti il patto collettivo, atteso che nessuna autorizzazione legislativa è stata data all'autonomia privata di incidere sull'istituto legale.
Invero, si pretenderebbe l'ampliamento della base pensionate ad incrementi retributivi puramente figurativi, in quanto sarebbe stati riconosciuti dalla contrattazione collettiva ai dipendenti già cessati dal servizio ai soli fini del trattamento di quiescenza. Risulterebbe così modificata direttamente la regolamentazione legale della base pensionabile ed è questo un risultato precluso all'autonomia privata dall'inderogabilità della normativa previdenziale che, in generale, non può consentire che il datore di lavoro possa raggiungere il risultato di incrementare la pensione senza assumere le corrispondenti obbligazioni retributive e contributive.
9. Si deve ricordare come numerose decisioni della Corte abbiano avuto ad oggetto controversie simili (con riguardo, in particolare, all'indennità di buonuscita dovuta ai dipendenti delle ferrovie statali), ed hanno tutte disatteso le tesi dei dipendenti cessati dal servizio prima di conseguire il diritto alla percezione degli aumenti retributivi previsti dal contratto con decorrenza successiva.
Anche con riguardo ai dipendenti postali si è deciso che l'indennità di buonuscita, nel caso in cui il contratto collettivo stabilisca aumenti stipendiali scaglionati nel tempo, deve essere commisurata all'ultimo stipendio percepito e, conseguentemente, nel relativo calcolo, non può tenersi conto degli aumenti stipendiali maturati in data successiva alla cessazione del rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza, e ciò sia in virtù dello stesso patto collettivo, sia ai sensi della regolamentazione legale dell'istituto secondo le norme previste per il personale statale, che fissa una regola strumentale ad assicurare l'equilibrio della gestione finanziaria, garantito dal computo nell'indennità di buonuscita delle sole retribuzioni maturate all'atto della risoluzione del rapporto ed assoggettate a contribuzione. (Cass. 10 marzo 2003, n. 3540). 10. Come è reso palese dai termini della decisione sopra citata, che assume una posizione per così dire eclettica, in alcune delle proprie decisioni la Corte ha confermato decisioni di merito che avevano interpretato la contrattazione collettiva nel senso che non attribuivano gli aumenti stipendiali scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, pur valorizzando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non può contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere e, più in generale, il principio secondo cui non possono essere computati nelle indennità di fine rapporto (e nella pensione) emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto stesso (vedi, tra le altre, Cass. 20 ottobre 1998 n. 10400, 29 gennaio 2001 n. 1210, 25 maggio 2001 n. 7173). Altre decisioni della Corte sono pervenute alle stesse conclusioni considerando, però, non i dati negoziali ma la regolamentazione legislativa dell'istituto, sul rilievo che l'indennità di buonuscita ovvero la pensione (spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato ed ai dipendenti postali), deve essere commisurata, sulla base di disposizioni di legge, all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico del datore di lavoro sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
con la conseguenza della non commutabilità ai fini del trattamento di quiescenza degli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto sui quali non furono versati i contributi (Cass. 18 aprile 2000. n. 5042, 23 giugno 2000, n. 8558, Cass. 4 ottobre 2000. n. 13222 ed altre).
11. Per le ragioni esposte, si reputa di prestare adesione al secondo dei richiamati indirizzi, ritenendo, come si è detto, che la questione debba essere risolta alla stregua delle disposizioni normative che regolano la pensione spettante ai dipendenti postali, disposizioni che non conferiscono all'autonomia negoziale, individuale o collettiva, il potere di introdurre deroghe o modificazioni al regime legale del trattamento di quiescenza, cosicché, se una simile disposizione pattizia fosse rinvenibile, sarebbe nulla per impossibilità giuridica dell'oggetto (art. 1346 c.c., in relazione agli art. 1325 e 1410 c.c.).
12. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata per violazione di norme di diritto e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c, rigetta la domanda proposta da UR IO e dagli altri attuali controricorrenti. La natura pensionistica della controversia rende applicabile il disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c, con esonero dei soccombenti dal pagamento delle spese in relazione all'intero processo;
nulla da provvedere nei confronti dell'Ipost, rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata sentenza e, decidendoci merito, rigetta la domanda proposta da UR IO e dagli altri attuali controricorrenti;
nulla da provvedere sulle spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003