Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12257
CASS
Sentenza 20 agosto 2003

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L'indennità di buonuscita ovvero la pensione spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato e ai dipendenti postali dev'essere commisurata, ai sensi di legge, all'ultimo stipendio sulla base del quale siano stati versati sia il contributo a carico del datore di lavoro, sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione; pertanto, non sono computabili nell'indennità gli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, sui quali non furono versati contributi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12257
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12257
    Data del deposito : 20 agosto 2003

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