Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2003, n. 3540
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Sentenza 10 marzo 2003

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Per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane, l'indennità di buonuscita, nel caso in cui il contratto collettivo (nella specie, ccnl del 26 novembre 1994, art. 65) stabilisca aumenti stipendiali scaglionati nel tempo, deve essere commisurata all'ultimo stipendio percepito e, conseguentemente, nel relativo calcolo, non può tenersi conto degli aumenti stipendiali maturati in data successiva alla cessazione del rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza, e ciò sia in virtù dell'art. 65 di detto ccnl, sia ex art. 6, comma settimo, D.L. n. 487 del 1993, conv. nella legge n. 71 del 1994, il quale, stabilendo che, a far data dall'1 agosto 1994, al trattamento di quiescenza di detti dipendenti provvede, all'atto del collocamento a riposo, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale, fissa una regola strumentale ad assicurare l'equilibrio della gestione finanziaria, garantito dal computo nell'indennità di buonuscita delle sole retribuzioni maturate all'atto della risoluzione del rapporto ed assoggettate a contribuzione.

In tema di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora il rapporto cessi in virtù di una clausola di risoluzione automatica prevista dal contratto collettivo di diritto comune (nella specie, ccnl per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane), nel caso in cui il lavoratore non contesti che il collocamento a riposo sia avvenuto in forza della previsione contrattuale, ne' deduca che detto collocamento sia stato effetto dell'illegittimo recesso del datore di lavoro e neppure eccepisca la nullità della clausola, chiedendo la prosecuzione del rapporto, non può richiedere l'indennità di mancato preavviso, atteso che in siffatta ipotesi non sussiste la volontà del datore di lavoro di recedere dal rapporto, neanche ricavabile dalla mera comunicazione del collocamento a riposo in forza della pattuizione collettiva, e pertanto non è applicabile la disciplina in tema di preavviso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2003, n. 3540
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3540
    Data del deposito : 10 marzo 2003

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