Sentenza 10 marzo 2003
Massime • 2
Per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane, l'indennità di buonuscita, nel caso in cui il contratto collettivo (nella specie, ccnl del 26 novembre 1994, art. 65) stabilisca aumenti stipendiali scaglionati nel tempo, deve essere commisurata all'ultimo stipendio percepito e, conseguentemente, nel relativo calcolo, non può tenersi conto degli aumenti stipendiali maturati in data successiva alla cessazione del rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza, e ciò sia in virtù dell'art. 65 di detto ccnl, sia ex art. 6, comma settimo, D.L. n. 487 del 1993, conv. nella legge n. 71 del 1994, il quale, stabilendo che, a far data dall'1 agosto 1994, al trattamento di quiescenza di detti dipendenti provvede, all'atto del collocamento a riposo, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale, fissa una regola strumentale ad assicurare l'equilibrio della gestione finanziaria, garantito dal computo nell'indennità di buonuscita delle sole retribuzioni maturate all'atto della risoluzione del rapporto ed assoggettate a contribuzione.
In tema di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora il rapporto cessi in virtù di una clausola di risoluzione automatica prevista dal contratto collettivo di diritto comune (nella specie, ccnl per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane), nel caso in cui il lavoratore non contesti che il collocamento a riposo sia avvenuto in forza della previsione contrattuale, ne' deduca che detto collocamento sia stato effetto dell'illegittimo recesso del datore di lavoro e neppure eccepisca la nullità della clausola, chiedendo la prosecuzione del rapporto, non può richiedere l'indennità di mancato preavviso, atteso che in siffatta ipotesi non sussiste la volontà del datore di lavoro di recedere dal rapporto, neanche ricavabile dalla mera comunicazione del collocamento a riposo in forza della pattuizione collettiva, e pertanto non è applicabile la disciplina in tema di preavviso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2003, n. 3540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3540 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Domenico - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO GI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ODORISI DA GUBBIO 18, presso lo studio dell'avvocato PE RUBINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO LOMBARDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EPI - POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE EUROPA 190 (sede SERV. LEG. POSTE ITAL. S.P.A.), rappresentato e difeso dall'avvocato CONCETTA MARRARI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
IPOST;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4440/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 26/11/98 - R.G.N. 47229/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato MARRARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo ed assorbito il quarto motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con sentenza in data 18 /26 novembre 1998, il Tribunale di Napoli, in parziale riforma della sentenza 26 novembre 1996 del Pretore della stessa sede, appellata dal sig. GI AN contro l'Ente Poste Italiane e contro l'Istituto Postelegrafonici, dichiarava il diritto del AN alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella base di calcolo dell'intero incremento previsto dall'art. 65 c.c.n.l. 26 novembre 1994; quanto al riconoscimento dell'ulteriore inclusione del compenso incentivante di cui all'art. 61 del c.c.n.l. citato, il Tribunale affermava che, ferma restando la pronuncia dichiarativa del diritto dei ricorrente, non avrebbe potuto essere accolta la domanda di condanna dell'Istituto Postelegrafonici al pagamento, per tale titolo, della somma di L..7.090.130, perché domanda proposta per la prima volta in appello.
Il Tribunale confermava, invece, per altri capi, la sentenza di primo grado dichiarando inammissibile la domanda relativa al computo nella pensione di benefici contrattuali e confermava, altresì, il rigetto della domanda volta ad ottenere l'indennità di preavviso per la risoluzione automatica de rapporto di lavoro. Precisava, in particolare, il giudice del gravame che l'art. 65 c.c.n.l. cit. prevede che al personale in servizio alla data del 1^
ottobre 1994 avrebbero dovuto essere corrisposti due tipi di aumenti contrattuali: una somma "una tantum" di L..160.000 per il periodo dal 1^ giugno 1994 al 30 settembre 1994 e incrementi mensili a partire dalle rispettive date di maturazione del 1^ ottobre 1994, 1^ gennaio 1995 e 1 ottobre 1995; ne sarebbe conseguito, secondo il giudice di appello, che al AN, collocato in quiescenza dal 1^ febbraio 1995, non sarebbe spettato il terzo scaglione di aumento (ragion per cui neppure gli sarebbe spettato il compenso di cui all'art. 62 c.c.n.l., previsto solo per coloro che non avessero ricevuto gli aumenti del secondo e del terzo scaglione). Per la Cassazione di questa sentenza ricorre il AN con tre motivi.
Resistono con controricorso e osservazioni scritte, presentate ex art. 375 c.p.c., le Poste Italiane S.P.A., succedute all'Ente Poste Italiane, mentre l'IPOST, pur intimato, non si è costituito. Con sentenza in data 27 giugno 2002, n. 9343, le Sezioni Unite di questa Corte, decidendo in ordine al secondo motivo di ricorso, hanno dichiarato la giurisdizione della Corte dei Conti relativamente al capo di domanda concernente la riliquidazione del trattamento pensionistico e la condanna al pagamento delle relative integrazioni;
hanno cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizioni relative e hanno rimesso gli atti a questa Sezione per la decisione sui motivi concernenti le ulteriori statuizioni del giudice di appello e per il regolamento delle spese di questo giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE.
I motivi di ricorso denunciano tutti "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto essenziale della controversia di cui all'art. 360, n.3 e 5"; in particolare, poi, il AN sostiene, col primo motivo che, alla luce delle "note" all'art. 62 c.c.n.l. avrebbe dovuto ritenersi la volontà contrattuale delle parti sociali di erogare un unico emolumento, previsto dall'art. 65, al personale cessato dal servizio dal 26 novembre 1994 al 31 dicembre 1994, sicché il trattamento, pur frazionato nel tempo in più scaglioni per motivi di bilancio, sarebbe comunque spettato per intero.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha ritenuto corretta la interpretazione del contratto collettivo dei dipendenti dell'Ente Poste (Cass. 15 gennaio 2001, n. 472), così come quella di analoghe disposizioni del contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato 1990/ 1992 (Cass. 20 ottobre 1998, n. 10400; 25 maggio 2001, n. 7173), nel senso della non computabilità nell'indennità di buonuscita di aumenti retributivi scaglionati ne tempo per il personale cessato dal servizio prima dell'entrata "a regime" del nuovo trattamento. Peraltro, per il personale delle Ferrovie dello Stato, altre decisioni di legittimità sono pervenute alle stesse conclusioni sulla scorta, non tanto della interpretazione della contrattazione collettiva, quanto facendo riferimento alla regolamentazione legislativa dell'indennità di buonuscita, per quei dipendenti, prima erogata dall'Opafs e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera, ai sensi della legge n.537 del 1993, dalla stesse Ferrovie.
Analogamente, nella presente controversia, riguardante i dipendenti dell'Ente Poste, la Corte ritiene che, al di là della interpretazione del contratto collettivo di riferimento, deve considerarsi che l'art. 6, comma settimo, del d.l. 1^ dicembre 1993, n.487, convertito in legge 29 gennaio 1994, n.71, ha stabilito che
"A decorrere dal 1 agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente Poste Italiane provvede, all'atto del collocamento a riposo .. l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale.." Per il personale statale, l'indennità di buonuscita, corrisposta dall'INPDAP, è pari a tanti dodicesimi dell'80% dell'ultimo trattamento retributivo, dell'indennità integrativa speciale (nella misura del 48%), della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili (di servizi resi con iscrizione al fondo, riscattati, nonché di quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali, la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative).
Da tale sistema di commisurazione dell'indennità di buonuscita, in misura proporzionale all'ultima retribuzione (sulla cui base sono stati versati i contributi), deriva che una liquidazione del trattamento comprendente anche retribuzioni convenzionali, "id est" non maturate al momento della cessazione del rapporto di lavoro (dunque, non assoggettate a contribuzione), determinerebbe uno squilibrio finanziario della gestione (Cass. 18 aprile 2002, n. 5589;
18 aprile 2000, n.5042; 11 dicembre 2001, n.15632; 16 dicembre 2001, n.15433).
D'altra parte (come ha rilevato la sentenza n. 5589/2002, cit.) a fronte della ricorrente tendenza della contrattazione collettiva a determinare complessivamente, sia nel settore privato che in quello pubblico, gli aumenti retributivi per tutto il periodo di vigenza dell'accordo economico, scaglionandoli nel tempo, sino al raggiungimento del regime definitivo, deve ravvisarsi in siffatto fenomeno non una "rateizzazione", nel senso di una dilazione dell'adempimento di un'unica obbligazione retribuiva, ma nel segno di una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi, così evitandosi la necessità di ulteriore contrattazione. Talché al dipendente che cessa dal servizio spetta solo la retribuzione il cui diritto è venuto in essere a tale data e non anche quella corrispondente a successivi scaglioni non ancora venuti a scadenza. "Contra ius" si appaleserebbe, pertanto, una disciplina collettiva che prevedesse l'inclusione nel trattamento di buonuscita, regolato dalle norme previste per il personale statale con riferimento all'ultima retribuzione, di componenti convenzionali non ancora entrate a far parte del trattamento retributivo.
La Corte di cassazione ha così esplicitamente disatteso - e da tale indirizzo il Collegio ritiene di non doversi discostare - quella giurisprudenza amministrativa secondo cui i miglioramenti economici scaglionati costituirebbero una unitaria obbligazione rateizzata. Sul secondo motivo, col quale il AN lamenta che il Tribunale abbia ritenuto inammissibile il computo dell'emolumento di cui all'art. 65 c.c.n.l. sul trattamento pensionistico, si sono già pronunciate le Sezioni Unite della Corte che, con la sentenza n. 9343/02 citata, hanno affermato la giurisdizione della Corte dei conti.
Col terzo motivo, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento da parte del Tribunale dell'indennità di preavviso, in presenza di un collocamento in quiescenza per (ritenuti) raggiunti limiti di età, mentre al 1^ febbraio 1995, il AN aveva 59 anni ed avrebbe avuto diritto a proseguire il rapporto di lavoro sino al 65 anno di età, malgrado avesse raggiunto la massima anzianità contributiva. Se, comunque, si dovesse ritenere che la risoluzione automatica fosse conseguita in ragione di quest'ultimo evento, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto anche considerarsi che siffatta previsione, introdotta da accordo sindacale integrativo, sarebbe stata in contrasto con il sistema legislativo, il quale non tollera cause di cessazione del rapporto di lavoro diverse da quelle previste dalla legge, e il lavoratore, che ancora non aveva compiuto il sessantacinquesimo anno di età, avrebbe avuto diritto a restare in servizio sino al raggiungimento di quell'età anagrafica. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro è cessato per effetto di clausola di risoluzione automatica e il ricorrente si duole di tale pronuncia per essere stata la risoluzione automatica ritenuta operativa (come si legge nella sentenza del Tribunale) per l'asserito raggiungimento della massima anzianità anagrafica (non, dunque, in ragione del, pur avvenuto, raggiungimento della massima anzianità contributiva, la quale, secondo il contratto collettivo di riferimento, avrebbe comportato, in via alternativa con l'altra causa, risoluzione automatica del rapporto), presupposto di cui deduce l'insussistenza, sicché il AN avrebbe potuto rimanere al lavoro sino al 65^ anno di età.
Seppure il lavoratore contesti in generale la validità di siffatte previsioni contrattuali collettive di risoluzione automatica, non contesta che il collocamento a riposo sia stato disposto quale effetto automatico della clausola risolutoria, e, in relazione alla comunicazione datoriale, lungi dal chiedere il mantenimento in servizio, ha domandato la corresponsione delle spettanze dovute per la cessazione del rapporto, ne' si sostiene nel ricorso la qualificabilità del "collocamento a riposo" come espressione di una volontà datoriale di recedere e neppure si deduce la nullità dell'atto risolutorio eventuale ("licenziamento") in assenza di una accertata volontà del datore di lavoro di recedere (come tale non essendo qualificabile la semplice comunicazione di cessazione automatica del rapporto e di collocamento a riposo per effetto della pattuizione collettiva), l'indennità di preavviso non è riconosciuta in favore del lavoratore dagli artt. 2118 e seg. c. civ. Le considerazioni svolte inducono, conclusivamente, a rigettare il primo ed il terzo motivo di ricorso.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte, dato atto che sul secondo motivo di ricorso già si sono pronunciate le Sezioni Unite, rigetta gli altri motivi e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2003