Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2002, n. 9343
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Sentenza 27 giugno 2002

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Poiché la giurisdizione va determinata, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., in base al "petitum sostanziale", appartengono alla giurisdizione della Corte dei Conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 T.U. 12.07.1934 n. 1214, le controversie instaurate da dipendenti in quiescenza dell'Ente Poste Italiane SpA per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l'inclusione del compenso incentivante previsto dall'art. 61 C.C.N.L. del 26.11.1994 e dell'intero incremento retributivo previsto dall'art. 65 del citato C.C.N.L., atteso che tale controversia ha ad oggetto la determinazione della misura della pensione, senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro; che il D.L. n. 487/1993 conv. nella legge 71/1994, nello stabilire la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico, ha affidato al giudice ordinario esclusivamente la cognizione delle controversie relative al rapporto di lavoro di diritto privato, senza modificare le norme preesistenti sul riporto della giurisdizione in materia pensionistica; e che l'art. 6 comma settimo del citato D.L. ha disposto che per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali che, come nella specie, sia stato collocato a riposo a decorrere dal 1.08.1994, l'onere relativo al trattamento di quiescenza è ripartito tra il Ministero del Tesoro, l'Inpdap e l'istituto postelegrafonici, onde trova applicazione l'art. 13 R.D. n. 1214 del 1934 secondo il quale la Corte dei Conti giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2002, n. 9343
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9343
    Data del deposito : 27 giugno 2002

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