Sentenza 27 giugno 2002
Massime • 1
Poiché la giurisdizione va determinata, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., in base al "petitum sostanziale", appartengono alla giurisdizione della Corte dei Conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 T.U. 12.07.1934 n. 1214, le controversie instaurate da dipendenti in quiescenza dell'Ente Poste Italiane SpA per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l'inclusione del compenso incentivante previsto dall'art. 61 C.C.N.L. del 26.11.1994 e dell'intero incremento retributivo previsto dall'art. 65 del citato C.C.N.L., atteso che tale controversia ha ad oggetto la determinazione della misura della pensione, senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro; che il D.L. n. 487/1993 conv. nella legge 71/1994, nello stabilire la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico, ha affidato al giudice ordinario esclusivamente la cognizione delle controversie relative al rapporto di lavoro di diritto privato, senza modificare le norme preesistenti sul riporto della giurisdizione in materia pensionistica; e che l'art. 6 comma settimo del citato D.L. ha disposto che per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali che, come nella specie, sia stato collocato a riposo a decorrere dal 1.08.1994, l'onere relativo al trattamento di quiescenza è ripartito tra il Ministero del Tesoro, l'Inpdap e l'istituto postelegrafonici, onde trova applicazione l'art. 13 R.D. n. 1214 del 1934 secondo il quale la Corte dei Conti giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2002, n. 9343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9343 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Presidente aggiunto -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. STEFANOMARIA EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL IU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ODORISI DA GUBBIO le, presso lo studio dell'avvocato IU RUBINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO LOMBARDI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso il Servizio Legale della Società stessa, rappresentata e difesa dall'avvocato CONCETTA MARRARI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
I.P.O.S.T. - ISTITUTO POSTELEGRAFONICI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4440/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 26/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato Concetta MARRARI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione della corte dei Conti sulla domanda avente ad oggetto la riliquidazione della pensione;
cassazione senza rinvio del relativo capo della sentenza impugnata, rimessione atti alla sezione lavoro per l'ulteriore corso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata in cancelleria il 26 novembre 1998, parzialmente riformando le statuizioni del locale pretore, ha dichiarato il diritto di US RI, in relazione al rapporto di lavoro da questi intrattenuto con l'Ente poste fino al 1^ febbraio 1995, di ottenere l'inserimento del compenso incentivante di cui all'art. 61 del C.C.N.L. del 26 novembre 1994 nella base di computo dell'indennità di buonuscita;
ha dichiarato altresì l'inammissibilità delle domande con le quali il lavoratore tendeva ad ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, mediante inclusione nella relativa base di computo di questo stesso emolumento, nonché dell'intero incremento retributivo di cui all'art. 65 di tale contratto, con condanna solidale dei convenuti IPOST ed Ente Poste, all'erogazione delle relative integrazioni del detto trattamento;
ha, infine, rigettato ogni altra domanda e, in particolare, per quanto ancora rileva, quella concernente l'erogazione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
US RI ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, sulla base di tre motivi di censura, cui resiste la s.p.a Poste Italiane con controricorso.
L'IPOST non si è costituito.
Motivi della decisione
Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite per le pregiudiziali decisioni di loro competenza, in relazione al possibile difetto della giurisdizione ordinaria sulle questioni in tema di utile computo, ai fini della determinazione trattamento pensionistico, degli emolumenti contrattuali indicati in parte narrativa e di condanna delle parti resistenti al pagamento delle conseguenti integrazioni.
In effetti, le stesse Sezioni unite, con sentenza 9 agosto 2001, n. 10973, hanno stabilito che "la controversia proposta da un dipendente in quiescenza delle Poste Italiane SpA che abbia direttamente ad oggetto il trattamento di pensione (nella specie, il riconoscimento di un trattamento pensionistico calcolato sulla base di una retribuzione comprensiva dell'intero aumento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva), senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che la legge n. 71 del 1994 - che trasformato l'amministrazione postale in ente pubblico economico - ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente, senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico".
A quest'orientamento deve essere data continuità.
Ai sensi dell'art.386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina dall'oggetto della domanda, secondo il criterio del petitum, sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte.
Alla stregua ditale criterio, si deve osservare che la domanda introduttiva del giudizio di merito risulta, in uno dei suoi capi, specificamente diretta al riconoscimento di un trattamento pensionistico calcolato sulla base di una retribuzione comprensiva del compenso di cui all'art. 62 e dell'intero aumento retributivo previsto dall'art. 65 del C.C.N.L. 26 novembre 1994: la situazione giuridica soggettiva fatta valere riguarda dunque esclusivamente la prestazione pensionistica e non può essere riferita, ai fini della individuazione della causa petendi, al rapporto di lavoro dell'attuale ricorrente, posto che le differenze retributive in questione sono destinate ad incidere esclusivamente sulla misura del trattamento di pensione e non sul trattamento economico relativo a detto rapporto e dovuto dal datore di lavoro (cfr. per fattispecie simili Cass. Sez. Un. 15 marzo 1993 n. 3061, 29 dicembre 1997 n. 13058, 29 gennaio 2000 n. 20). La controversia rientra, pertanto, nella competenza giurisdizionale della Corte dei Conti, atteso che il decreto legge 1 dicembre 1993 n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994 n. 71,
con cui è stata stabilita la trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico (e quindi in società per azioni: art. 1 del d.l. n. 487 del 1993, come modificato dall'art. 2, comma 27 della legge 23 dicembre 1996, n. 662), ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente (art. 10), senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico.
In materia, l'art. 6 dello stesso testo normativo, dopo aver previsto al quinto comma la liquidazione in via provvisoria da parte dell'ente Poste Italiane delle pensioni del personale degli uffici principali che cessa dal servizio nel periodo dal 11 gennaio 1994 al 31 luglio 1994 e il rimborso dei relativi importi da parte del Ministero del Tesoro (a carico del quale resta l'onere delle pensioni per il personale dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni proveniente dai ruoli tradizionali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994), ha specificamente disposto al successivo comma 7 che "a decorrere dal 1^ agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente Poste Italiane provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza sarà ripartito fra il Ministero del tesoro, VINPDAP e l'Istituto postelegrafonici in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente Poste Italiane". In relazione a questa previsione - applicabile nel caso di specie, in considerazione della data (2 febbraio 1995) di cessazione del rapporto di lavoro dell'attuale ricorrente - di un onere economico dello Stato per l'erogazione del trattamento di pensione, si deve ravvisare il presupposto per l'attribuzione della cognizione alla giurisdizione alla Corte dei Conti, trovando applicazione la regola dettata dall'art. 13 del r. d. 12 luglio 1934, n. 1214 (recante approvazione del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti), secondo cui la stessa Corte "giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato", e dall'art.62 dello stesso Testo Unico, secondo cui "contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte".
In considerazione della ritenuta sussistenza di tale momento di collegamento fra capo di domanda concernente la riliquidazione del trattamento pensionistico, con condanna delle parti resistenti al pagamento delle dovute integrazioni, e giurisdizione della Corte dei Conti, l'impugnata sentenza deve essere cassata senza rinvio limitatamente alla correlativa statuizione, la quale, sebbene si sia concretata in una declaratoria di inammissibilità, ossia in ma pronuncia di rito, ricognitiva di vizi dell'iniziativa processuale della parte privata, preclusivi della possibilità di esame del merito del medesimo capo di domanda, è stata resa pur sempre nell'erroneo presupposto della sussistenza della giurisdizione ordinaria, siccome attinente alla disciplina dei limiti interni della medesima.
Per affetto di questa pronuncia caducatoria, i soli motivi di ricorso esaminabili dalla Corte sono ormai quelli riferibili alle statuizioni rese dal giudice d'appello sui capi di domanda aventi ad oggetto l'integrazione dell'indennità di buonuscita e la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. Si tratta di emolumenti il cui titolo è rinvenibile in situazioni giuridiche soggettive costituenti articolazioni immediate e dirette del rapporto di lavoro, tali cioè da essere riservate alla cognizione del giudice del rapporto stesso e perciò alla giurisdizione ordinaria.
Nè, in ordine all'indennità di buonuscita, questa conclusione può essere revocata in dubbio per la circostanza che l'emolumento è erogato da parte dell'Istituto postelegrafonici, cioè da un ente diverso dal datore di lavoro, e che l'erogazione avviene in applicazione della disciplina di carattere sostanziale dettata per il personale statale.
Al riguardo va ribadito, invero, l'orientamento già espresso dalle Sezioni unite, le quali hanno affermato (sent. 26 ottobre 2000, n. 1140; 26 gennaio 2000, n. 10) che l'attribuzione, anche delle controversie sul tale emolumento, alla giurisdizione ordinaria è da riconoscere, a norma dell'art. 10, primo comma, del D.L. n. 497 del 1993, convertito in legge n. 71 del 1994, in considerazione dell'essenziale natura di retribuzione differita di tale trattamento, senza che a ciò osti la erogazione dello stesso da parte di soggetto diverso dal datore di lavoro.
L'esame del merito delle censure proposte con i motivi suddetti, va pertanto rimesso, ai sensi dell'art. 142, disp. att. cod. proc. civ., alla competente sezione semplice della Corte e cioè alla
Sezione lavoro, che regolerà anche il carico delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti relativamente al capo di domanda concernente la riliquidazione del trattamento pensionistico e la condanna al pagamento delle relative integrazioni.
Cassa senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni rese sul medesimo capo di domanda.
Rimette gli atti alla Sezione Lavoro per la decisione sui motivi di ricorso proposti relativamente alle ulteriori statuizioni e per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2002