Sentenza 3 marzo 2003
Massime • 1
Poiché la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386, cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda, verificato alla stregua del 'petitum' sostanziale, la controversia proposta da ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato, avente ad oggetto l'accertamento del diritto ai miglioramenti economici conseguenti dall'applicazione del c.c.n.l. non in funzione della determinazione del contenuto delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro ed ai fini dell'esatto adempimento delle medesime, bensì allo scopo di ottenere la condanna all'erogazione di un trattamento pensionistico parametrato ad una più consistente base di computo, concerne esclusivamente la misura della pensione e, conseguentemente, è attribuita alla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma Ferrovie dello Stato, stabilita dagli artt. 13 e 62, R.D. n. 1214 del 1934, è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'Ente in società per azioni (verificatasi in virtù della deliberazione CIPE del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18, D.L. n. 333 del 1992, convertito in legge n. 359 del 1992), poiché, anche dopo le suddette innovazioni normative, il trattamento pensionistico di detti lavoratori è posto a carico di un apposito Fondo, che continua ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale partecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilire, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del Fondo stesso (art. 210, ultimo comma, d.P.R. n. 1092 del 1973).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/2003, n. 3079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3079 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente f.f. -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - rel. Consigliere.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA EP, ST RN, LL AT, LI VO ST, PA TA, IL OL, AC EP, RR ES, DI IO RM, SO ER UI, PA ZI, RU RE, VO RI, VA NA, domiciliati in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GUGLIELMO PREVE, giusta delega calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio legale CIABATTINI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1730/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 13/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/03 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per la giurisdizione della Corte dei Conti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 dicembre 1995, IU IL e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti ex dipendenti della S.p.A. Ferrovie dello Stato, collocati in prepensionamento tra il 30 settembre ed il 30 dicembre 1993 (ad eccezione di IU OR, pensionato per raggiunti limiti di età in data 18 maggio 1993), convenivano davanti al Pretore di Torino la predetta società e, richiamando la normativa collettiva nazionale, nonché i relativi accordi integrativi, ne chiedevano la condanna alla corresponsione dell'indennità di utilizzazione, denominata anche "integrativo bis", e della somma una tantum stabilita con importo forfettario dal CCNL 1994/95, in sostituzione di un trattamento integrativo ex accordo 19 maggio 1990.
Chiedevano, inoltre, la riliquidazione del trattamento pensionistico col computo anche degli aumenti stipendiali stabiliti dal CCNL 1994/95, nonché dell'E.D.R., previsto dal medesimo contratto. Il giudice adito accoglieva il solo capo di domanda concernente l'attribuzione dell'indennità di utilizzazione, rigettando gli altri.
Questa decisione, confermata in appello, trovava definitiva sanzione con la sentenza di questa Corte 30 luglio 2002, n. 11295, che, disattesi i motivi di ricorso proposti dai lavoratori avverso il rigetto del capo di domanda concernente la corresponsione dell'indennità una tantum, rimetteva all'esame delle Sezioni unite quello (il secondo) proposto avverso il rigetto del capo di domanda concernente l'incidenza sulla pensione degli aumenti stipendiali e dell'E.D.R., sul rilievo che al riguardo si pone la questione se debbano ritenersi devolute alla giurisdizione della Corte dei conti le controversie in tema di trattamento di quiescenza dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per costante giurisprudenza delle Sezioni unite (cfr. fra le numerose altre conformi, le sentenze 27 dicembre 2000, n. 1212; Id., 12 aprile 2000, n. 130; Id., 12 giugno 2000, n. 451; Id., 29 gennaio 2000, n. 20; Id., 30 dicembre 1999, n. 946; Id., 1 settembre 1999, n. 617;
Id., 20 aprile 1998, n. 4018; Id., 21 marzo 1997, n. 2519; Id., 28 novembre 1996, n. 10618), la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, stabilita dagli artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della 1. 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (verificatasi in virtù della delibera CIPE del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18 del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dall'art. 1 del d.l. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito in legge 29 gennaio 1992 n. 35).
La ritenuta persistenza di siffatta giurisdizione si fonda sul rilievo che il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori grava su di un apposito Fondo che continua (anche dopo l'entrata in vigore della normativa da ultimo citata) ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale infatti, ai sensi dell'art. 210 comma ultimo d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, partecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del fondo stesso (v. Cass., sez. un., 28 novembre 1996, n. 10618 e successive conformi, nonché, con specifico riguardo al caso di domande di lavoratori già collocati a riposo, dirette alla riliquidazione della pensione sulla base di incrementi retributivi attribuiti al personale ancora in servizio, Cass. civ., sez. un., 12 aprile 2000, n. 130). Questo criterio di collegamento si rinviene anche nel caso di specie.
Ai sensi dell'alt. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina dall'oggetto della domanda ed il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte. Orbene, alla stregua di tali criteri interpretativi, la domanda introduttiva del giudizio di merito, nei termini riferiti in parte narrativa e secondo l'indicazione fornitane col ricorso per cassazione (v. pag. 1, n. 3) dagli stessi pensionati, esibisce, in uno dei diversi capi in cui si articola, un petitum sostanziale che riguarda specificamente il rapporto previdenziale implicante l'intervento del suddetto Fondo pensioni il cui disavanzo è destinato ad essere ripianato dalla finanza pubblica. Invero la lettura dei menzionati atti consente di rilevare come nei medesimi espressamente si precisi che l'accertamento del diritto ai miglioramenti economici conseguenti all'applicazione del C.C.L. del 1994 è richiesto, non in funzione della determinazione del contenuto delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro ed ai fini dell'esatto adempimento delle medesime, bensì come mezzo al fine di ottenere la condanna all'erogazione di un trattamento pensionistico parametrato ad una più consistente base di computo. La domanda, dunque, chiaramente concerne una controversia sulla misura della pensione, venendo in questione la spettanza dei miglioramenti di cui trattasi esclusivamente sotto il profilo della quantificazione di siffatta misura, senza alcuna possibilità che, con riferimento all'oggetto ed all'ambito del giudizio la decisione della Corte dei Conti abbia incidenza sull'ormai cessato rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico, in relazione ai quali l'esame di detto giudice si esplica solamente per valutarne gli effetti ai fini della riliquidazione della pensione (cfr. Cass., sez. un., 29 dicembre 1997, n. 13058; Id., 18 dicembre 1997, n. 12826). Ribadita, pertanto, la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti relativamente al capo di domanda avente ad oggetto la riliquidazione del trattamento pensionistico, deve essere cassata senza rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente alle statuizioni rese sul medesimo capo, in quanto il giudice a quo, erroneamente presupponendo la soggezione della controversia, in parte qua, alla giurisdizione ordinaria, ha ritenuto di potere provvedere nel merito.
Con riguardo a tale statuizione e nei limiti della medesima, la Corte deve provvedere, ai sensi dell'art. 385, secondo comma, cod. proc. civ., sulle spese dell'intero processo, per la cui compensazione ritiene sussistenti giusti motivi, considerate le peculiarità del caso, derivanti dal rilievo officioso dell'eccezione di difetto di giurisdizione, avvenuto soltanto in questo giudizio di legittimità, nonché dalla circostanza che la pronuncia caducatoria realizza pur sempre un risultato utile per i ricorrenti, attesa la sua incidenza su di una statuizione di rigetto del capo di domanda di cui trattasi.
Per il resto, la Corte, provvedendo al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione, le pone, secondo il criterio della soccombenza, a carico degli attori e le liquida in complessivi euro 2.600,00 (duemilaseicento/00), di cui euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori, come per legge.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti relativamente al capo di domanda concernente la riliquidazione del trattamento pensionistico e la condanna al pagamento delle relative integrazioni.
Cassa senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle decisioni rese sui medesimo capo di domanda e compensa le spese dell'intero processo, in relazione a tale statuizione. Per il resto, condanna i ricorrenti in solido alle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.600,00 (duemilaseicento/00), di cui euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2003