Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/2003, n. 3079
CASS
Sentenza 3 marzo 2003

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Poiché la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386, cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda, verificato alla stregua del 'petitum' sostanziale, la controversia proposta da ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato, avente ad oggetto l'accertamento del diritto ai miglioramenti economici conseguenti dall'applicazione del c.c.n.l. non in funzione della determinazione del contenuto delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro ed ai fini dell'esatto adempimento delle medesime, bensì allo scopo di ottenere la condanna all'erogazione di un trattamento pensionistico parametrato ad una più consistente base di computo, concerne esclusivamente la misura della pensione e, conseguentemente, è attribuita alla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma Ferrovie dello Stato, stabilita dagli artt. 13 e 62, R.D. n. 1214 del 1934, è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'Ente in società per azioni (verificatasi in virtù della deliberazione CIPE del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18, D.L. n. 333 del 1992, convertito in legge n. 359 del 1992), poiché, anche dopo le suddette innovazioni normative, il trattamento pensionistico di detti lavoratori è posto a carico di un apposito Fondo, che continua ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale partecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilire, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del Fondo stesso (art. 210, ultimo comma, d.P.R. n. 1092 del 1973).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/2003, n. 3079
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3079
    Data del deposito : 3 marzo 2003

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