Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2001, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
E VARIE-DCV AULA "B" CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal sig. 5.24-0 10 A 012 10/0 1 per diritti L3000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 130.01.01 UFFICIO COPIE IL CANCELLIERE Richiesta copia studio IL SOLE 24 dal Sig. per diritti L. 300. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il GEN-2001 R.G.N. IL CANCELLTERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 19775/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Guglielmo Sciarelli Presidente Cron2532 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Pietro Cuoco Consigliere Ud. 23 no- Capitanio Consigliere Dott. Natale vembre 2000 Guglielmucci Consigli SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Corrado UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Rilasciata copia legale SEN TENZA al Sig. per diritti L. il 1.6 FEB. 2001. sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE OT GN, elettivamente domiciliato in Roma, via Cavour 221 presso l'avv. Fabio Fabbrini che, unitamente all'avv. Leopoldo Spedaliere, lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente - contro la società Ferrovie dello Stato S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via di Ripetta n. 22, presso l'avv. Gerardo Vesci, che lo rap- 4837 presenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente 1 avverso la sentenza n. 2135/98, decisa il 14 maggio 1998 e pubbli- cata il 21 maggio 1998, resa dal Tribunale di Napoli nel procedi- mento n. 40302/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 novembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Antonino Sgroi per delega dell'avv. Gerardo Vesci nell'interesse della società FF.SS. S.p.A.; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 30 settembre 1994, OT GN conveniva in giudizio l'Ente Ferrovie dello Stato (poi Società Ferrovie del- lo Stato S.p.A.) al fine di ottenere il conteggio dell'indennità di buonuscita sulla base dell'effettivo trattamento economico, ivi inclusi i benefici attribuiti dalla contrattazione collettiva e scaglionati nel tempo con differimento ad epoca successiva al col- locamento a riposo, non solamente in relazione al mero stipendio in godimento. Il Pretore di Napoli, con sentenza in data 8 - 16 gennaio 1996, accoglieva la domanda. Interponeva appello la Società Ferrovie dello Stato S.p.A. e in esito il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2135/98 emessa in data 14 - 21 maggio 1998, ritenuto fondato il gravame, respingeva la domanda e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. 2 Л Osservava che il riferimento dell'art. 14 legge n. 829/73 all'ultimo stipendio mensile individua la base di calcolo nella retribuzione effettivamente percepita al momento della cessazione del servizio, con esclusione di benefici successivi, mentre 'l'assegno ad personam previsto all'art. 38 del CCNL 1990/1992 pur essendo utile a pensione e buonuscita, è stato previsto con decorrenza 1 gennaio 1992 e non è mai entrato a far parte della retribuzione dell'appellato, collocato in quiescenza in data 1 lu- glio 1991. Osservava ancora che l'art. 96 del contratto collettivo al quarto comma, riguarda solamente il trattamento di quiescenza e non anche quello di previdenza, contemplato dal terzo comma. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne OT GN con atto notificato in data 10 novembre 1998; deduce a sostegno un solo motivo. La società Ferrovie dello Stato S.p.A. resiste con controricorso notificato in data 11 dicembre 1998 e deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 96, 37 e 38 del CCNL per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato per il periodo 1990 - 1992, nonché dell'art. 14 legge n. 829/73. Si afferma che il contratto collettivo va letto e interpretato nel senso che i benefici vengano corrisposti anche al personale cessa- to dal servizio, secondo le scadenze previste. 3 La censura è infondata. Si osserva preliminarmente che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è costante nell'affermare che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di erme- contrattuale (ex pluribus: Cass. civ., sez. lav., 21 mag-neutica gio 1998, n. 5094, Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 1998, n. 3921), e incombe alla parte che denuncia la violazione di tali regole l'onere, al di là della indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimo- strazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse (Cass. civ., sez. lav., 29 maggio 1998, n. 5346). Nonostante la formulazione della doglianza, che mai denuncia esplicitamente la violazione di canoni di ermeneutica contrattua- le, il ricorrente addebita, in sostanza, al Tribunale di aver ignorato il criterio, interpretativo, prioritario, della lettera- lità, posto che il testo contrattuale fa riferimento agli aumenti tabellari al personale tutto, comunque cessato dal servizio. La norma sullo scaglionamento degli aumenti tabellari, che secondo il Tribunale rende impossibile, giuridicamente, che nell'ultimo stipendio utile ai fini del computo dell'indennità di buonuscita 4 Л rientri una retribuzione non percepita, né assoggettata a contri- buti al momento della estinzione del rapporto di lavoro, va letta in collegamento con quella che rende computabili gli aumenti stes- si indipendentemente dalla loro spettanza al predetto momento. Rileva la Corte che il Tribunale ha esattamente affrontato e ri- solto il problema del significato da attribuire ad una norma con- trattuale per la quale, per il contesto legale in cui veniva ad incidere, non poteva valere il solo criterio della letteralità dovendo, di conseguenza, la sua interpretazione effettuarsi in re- lazione, non solo alle altre norme contrattuali, ma anche e so- prattutto, ai principi stessi dell'ordinamento (latamente) previ- denziale, secondo cui non possono esser computate nelle indennità di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estin- zione del rapporto, e perciò non assoggettati a contribuzione. Giustamente il Tribunale ha altresì richiamato la normativa vigen- te in materia, ponendo in rilievo che, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 la base di calcolo dell'indennità di buonuscita individuata nell'ultimo stipendio mensile, senza alcun riferimento ad eventuali benefici successivi. Ed è stato essenzialmente que- sto corretto criterio secondo cui una clausola della contrattazio- ne collettiva non può contraddire le connotazioni giuridiche pro- prie dell'istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere (nel caso di specie la indennità di buonuscita) a far attribuire alla clausola stessa il significato datovi dal Tribunale che, cor- 5 rettamente, ha optato per l'interpretazione non contra legem. Il Tribunale ha, in definitiva, ricercato la volontà delle parti nell'ambito di compatibilita legale della clausola interpretata e non si rileva violazione di sorta dei canoni ermeneutici posti dal legislatore. I principi sopra richiamati hanno già trovato applicazione in nu- merose pronunce di questa Corte, tra le quali si richiamano Cass. civ., sez. lav., 20 ottobre 1998, n. 10400, (rv 519899), Cass. civ, sez. Lav., sent. n. 10455 del 21-10-1998, Pellicani C. Soc. Ferrovie dello Stato (rv 519945), Cass. Civ, Sez. Lav., 3 novembre 1998 n. 11023, Cass. Civ, Sez. Lav., 3 novembre 1998 n. 11031, queste ultime non massimate. In ordine a tale orientamento che può ormai dirsi consolidato il ricorrente non solleva rilievo di sorta. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. IL PRESIDENTE Suglichen would Roma, 23 novembre 2000 Əlbreer سلط IL CONSIGLIERE ESTENSORE % Sell e IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 2.9 GEN. 2001 A IL LABORATORE OLC M E DI CANCELLERIAPR I D , A O SS L 0 L se 1 A O T . 3 B , T 3 I SA R 5 D 'A E . SP A L N T L I S E N 3 O D G -7 P I O S IM -8 N A 1 E A D 1 S D E I , E E A O T G R O N T G E T IS E S IT L E G IR E R A D L L O E D r "T