Sentenza 9 novembre 2012
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta contro l'ordinanza del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali, trattandosi di pronuncia di legittimità che non ha reso irrevocabile una sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2012, n. 47932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47932 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 09/11/2012
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 3205
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 15323/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA IO N. IL 09/08/1946;
avverso la sentenza n. 15651/2011 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 20/09/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
sentite le conclusioni del P.G. dott. DELEHAYE Enrico il quale ha chiesto dichiararsi inammissibilità il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 24 gennaio 2011 il Tribunale del riesame di Firenze aveva respinto l'istanza di riesame proposto da LE EN avverso l'ordinanza con la quale il G.I.P. del Tribunale di Firenze il 7 dicembre 2010 aveva disposto il sequestro preventivo dell'appezzamento di terreno edificabile nella comproprietà in quote indivise dello stesso LE e della moglie RT NN, sito in Terranuova Bracciolini (Ar), censito al fg 15, part. 293, con annesso fabbricato costituito da tre alloggi in avanzato stato di edificazione.
L'imposizione del sequestro era stata giustificata in forza: a) della ritenuta appartenenza degli immobili a AT HA ed a KL LA, indagati per i reati di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata a commettere furti di autoveicoli da modificare ed esportare all'estero e dell'assunzione da parte del LE del ruolo di loro prestanome, ragione per la quale era indagato per riciclaggio ed il contratto preliminare di compravendita tra gli stessi stipulato doveva ritenersi simulato;
b) della considerazione dei beni sequestrati quale profitto dei reati commessi dallo HA in ambito associativo, cosa di cui il LE sarebbe stato consapevole;
c) del pericolo che la libera disponibilità aggravasse le conseguenze dannose dei reati, oggetto di indagini, consentendo il mantenimento in vita dell'associazione a delinquere costituita dai due albanesi.
2. Con sentenza resa il 20 settembre 2011 la quinta sezione penale di questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione proposto da NN RT perché presentato personalmente e non a mezzo di procuratore speciale e rigettava quello proposto da EN LE;
in merito a quest'ultimo riteneva che l'ordinanza impugnata avesse correttamente ricostruito i presupposti applicativi del sequestro in relazione ai risultati delle indagini preliminari condotte, dalle quali era emerso che il LE non era in possesso dei mezzi finanziari da investire nella costruzione di tre alloggi sul terreno nella comproprietà sua e della moglie, mezzi in realtà derivati dalle attività delittuose di AT SH, il quale, tramite il TE KL LA, aveva acquistato il terreno, di cui il LE aveva conservato la titolarità formale. Confermava, inoltre, la sussistenza dell'esigenza di assicurare la confiscabilità ed immodificabilità dei beni sequestrati, mentre riteneva che alcuna refluenza avessero sulla linearità della decisione assunta dal Tribunale del riesame i documenti acquisiti successivamente.
3. Ricorre ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. il LE personalmente, il quale chiede l'annullamento degli errori contenuti nella sentenza della Corte di Cassazione, sezione quinta penale, consistiti:
- nell'avere ritenuto che lo SH avesse investito 800.000 Euro di proventi illeciti nella costruzione degli alloggi sul terreno di esso ricorrente in contrasto con i documenti prodotti, dai quali emergeva che egli aveva ricevuto 160.000 Euro a titolo di acconto per l'acquisto dell'area mediante contratto preliminare di compravendita, cui però non era seguito il contratto definitivo per rifiuto del promittente acquirente, sicché ne' lo SH, ne' il TE avevano acquistato il diritto dominicale sui beni;
- nell'avere ritenuto che il proprio reddito di pensionato idraulico non gli avesse consentito di sostenere i costi di costruzione, mentre egli aveva investito nel progetto edilizio l'acconto sul prezzo ottenuto con la stipulazione del preliminare al fine di non far decadere la concessione edilizia;
- nell'avere ritenuto non credibile la tesi sostenuta col ricorso in assenza di alcuna motivazione e sulla base del solo dato del mantenimento del possesso sui beni promessi in vendita in capo ad esso ricorrente, cosa frequente nella prassi commerciale;
- per avere ritenuto simulata l'intestazione dei beni in assenza di riscontri probatori ed in contrasto con i documenti versati in atti su tutti i passaggi della vicenda traslativa;
- per avere disatteso con motivazione carente ed ignara di una precisa violazione di legge la censura, mossa col precedente ricorso per cassazione, riguardante l'utilizzo da parte del Tribunale del riesame di documentazione pervenuta nella tarda mattinata del giorno di udienza, non esaminata dal difensore e quindi non oggetto di discussione nel contraddittorio;
- per avere ritenuto carente d'interesse la doglianza relativa all'avvenuto sequestro della quota pari al 50% di pertinenza della propria moglie, trattandosi di bene oggetto di comunione indivisa tra coniugi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Va premesso che l'istituto del ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., nonostante la sua recente introduzione, è stato oggetto di reiterati interventi interpretativi da parte della Corte di Cassazione a partire dalla pronuncia S.U. nr. 16103 del 27/03/2002, Basile, rv. 221280, la quale, affermato che l'incontrovertibilità delle sentenze rese in sede di legittimità, per quanto non più inviolabile per effetto appunto del ricorso straordinario, costituisce tuttora il fondamento del sistema processuale delle impugnazioni e del meccanismo di formazione del giudicato (C. Cost. n. 294 del 1995, e, ivi citate, nn. 247 del 1995, 21 del 1982, 136 del 1972, 51 e 50 del 1970; Corte di Giustizia, sentenza 1/6/1999, C-126/97, punto 46; sentenza 30.9.2003, C-224/01, p. 38; Corte EDU 12/01/2006, Kehaya e altri c. Bulgaria, ric. n. 47797/99 e n. 68698/01), ha rilevato la necessità di una puntuale applicazione delle disposizioni regolataci del ricorso straordinario, strumento avente natura eccezionale e derogatoria del giudicato, quindi non estensibile oltre i casi in esse considerati, in ossequio al divieto sancito dall'art. 14 disp. gen..
1.1 In particolare, alla luce di tale natura del rimedio e della formulazione testuale della disposizione che lo regola si è proceduto ad individuare la nozione di errore di fatto, legittimante la proposizione e la possibilità di accoglimento del ricorso straordinario, che resta confinata ai casi di omessa considerazione di uno o più motivi del ricorso per cassazione, intesa quale totale pretermissione delle doglianze riguardanti un capo o punto della decisione, ovvero all'errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di Cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, tutti vizi che devono avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l'inesatta o equivocata comprensione dell'ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell'omissione o dell'errore, si sarebbe esitato. Quale ulteriore conseguenza si ricava in negativo la precisazione di ciò che non rientra nel concetto di "errore di fatto", ossia: gli errori di valutazione delle emergenze probatorie;
gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge;
gli errori percettivi che hanno inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede di revisione (Cass. sez. 1, nr. 17362 del 15/04/2009, Di Matteo, rv. 244067; S.U., nr. 37505 del 14/07/2011, Corsini, rv. 250527).
2. Ribadita in questa sede la piena condivisione dei superiori principi, va rilevato che il ricorso proposto dal LE non è ammissibile, dal momento che investe una pronuncia di legittimità, che non ha reso irrevocabile una sentenza di condanna, ma soltanto un'ordinanza del Tribunale del riesame in merito ad una misura cautelare reale.
2.1 È stato già acclarato in sede interpretativa (Cass. S.U., n. 16103 del 27/3/2002, Basile, rv. 221283; Cass. sez. 5 nr. 30373 del 16/06/2006, Nappi, rv. 235323; sez. 3, nr. 43697 del 10/11/2011, V.A., rv. 251411) che soltanto la sentenza della Corte di Cassazione, che renda incontrovertibile la pronuncia di condanna resa in sede di merito, consente concreta applicazione della norma di cui all'art.625-bis cod. proc. pen., che appunto appresta un rimedio in via esclusiva "a favore del condannato", oltre che del Procuratore Generale, e ha formulazione tassativa, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a casi non previsti, quali le decisioni che intervengano su questioni incidentali. A tal fine si è esclusa la possibilità di proposizione di ricorso straordinario avverso i provvedimenti: in materia di misure di prevenzione (Cass. sez. 6, n. 18982 del 28/3/2006, Romeo, rv. 234624; sez. 6, n. 2430 dell'8/10/2009, Cacucci, rv. 245772); di revisione di sentenza di condanna (Cass. sez, 6, n. 4124 del 17/1/2007, Rossi, rv. 235612); di estradizione (Cass. sez. 2, n. 7946 del 9/2/2007, Tolocka, rv. 235633); costituiti da sentenze che abbiano dichiarato inammissibile il ricorso avverso sentenze di proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione (Cass. sez. 1, n. 23150 del 20/5/2008, Vitolo, rv. 240202); risolutori di incidente di esecuzione (Cass. sez. 1, n. 2727 del 12/11/2009, Baiguini, rv. 245923); di confisca di beni (Cass. sez. 5, n. 43416 del 17/7/2009, Seidita, rv. 245090). Questa Corte ritiene di dover ribadire la fondatezza di tale orientamento, avvalorato dalle espressioni testuali della norma e dalla sua interpretazione sistematica in relazione all'intero apparato delle impugnazioni, per cui il ricorso va dichiarato inammissibile ed il proponente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale natura, di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2012