Sentenza 17 luglio 2009
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto avverso una decisione intervenuta in materia di confisca dei beni.
Commentario • 1
- 1. Le impugnazioni straordinarie e la revisione nel processoMartina Liaci · https://www.diritto.it/ · 9 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2009, n. 43416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43416 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 17/07/2009
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 1026
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 015740/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI NO N. IL 11/09/1945;
avverso SENTENZA del 12/11/2008 PRIMA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BEVERE ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO Oscar, che chiede l'acquisizione delle sentenza di primo e secondo grado relative al ricorso R.G. 6618/2008, in subordine il ricorso è manifestamente infondato;
Udito il difensore Avv. Reina NO.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa il 12.11.2008, la prima sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, presentato da IT NO, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione di immobili, pronunciato dalla Corte di appello di Palermo. La sentenza della S.C. ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso, in base ai seguenti argomenti: con sentenza emessa dal g.u.p del Tribunale di Palermo il 22.12.1997, il IT è stato condannato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa;
il giudice ha disposto la confisca dei beni sequestrati all'imputato e alla società Co.Se.Da. Srl., a lui facente capo. La decisione è stata confermata dalla Corte di appello, con sentenza 8.6.1999, irrevocabile il 22.12.2000. Secondo la sentenza della S.C. la statuizione della confisca è passata in giudicato. Il difensore del IT ha presentato ricorso ex art. 625 bis c.p.p., in quanto la decisione della Corte di cassazione si basa sull'errato presupposto che i beni fossero stati confiscati dal gup con la sentenza di condanna, emessa a conclusione del rito abbreviato. Invece,dal dispositivo della sentenza emessa dal gup e dal pronunciamento in grado di appello, nulla è stato deciso in ordine ai beni sottoposti al sequestro preventivo, disposto con decreto del gip del 27.10 e 25.11.1997. Il ricorso va dichiarato inammissibile. In tema di ricorso straordinario, l'art. 625 bis c.p.p., prevede che tale impugnazione è ammessa solo "a favore del condannato", nel senso che la legittimazione a proporre l'impugnazione straordinaria contro una decisione della Corte di Cassazione sussiste solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, ha reso definitiva la sentenza di condanna. Pertanto è da ritenere esclusa la possibilità di esperire il ricorso straordinario per asserito errore di fatto nei confronti di una decisione intervenuta in tema di confisca dei beni (Cass. Sez. 6^, n. 4124 del 17.1.2007, Rossi;
Sez. 5^,n. 30373 del 13.9.2006, Nappi). Posto che non vi è motivo di discostarsi dall'orientamento largamente prevalente di questa Corte, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento della spese del procedimento e al pagamento di una somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2009