Sentenza 28 marzo 2006
Massime • 1
La procedura di correzione dell'errore di fatto, prevista dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non è applicabile nei confronti della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misura di prevenzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2006, n. 18982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18982 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 28/03/2006
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - ORDINANZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 839
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 42762/2005
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso ex art. 625 bis c.p.p., comma 4, proposto da:
RO US;
avverso la sentenza della Corte di Cassazione in data 26/01/2005;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SERPICO F.. FATTO
Premesso che:
Avverso la sentenza predetta con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da OM US avverso il decreto in data 24/03/2004 della Corte di Appello di Reggio Calabria che aveva confermato a suo carico la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. e la contestuale confisca dei beni ex L. n. 575 del 1965, disposta dal locale Tribunale, il predetto OM ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., riservandosi i motivi:
che, a prescindere da ogni altra possibile valutazione di ammissibilità del gravame, va preliminarmente segnata l'omessa presentazione dei motivi di detto ricorso, di cui non vi è traccia - nemmeno indiretta - agli atti.
DIRITTO
Ritenuto che:
ex art. 581 c.p.p., lett. c), in combinato disposto con l'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), tale omissione si risolve in una patente inammissibilità del gravame, in uno al fatto che il ricorso de quo è riservato esclusivamente a favore del condannato, come incontestabilmente è dato da evincere dallo stesso tenore letterale del citato art. 625 bis c.p.p., comma 1;
che, nella specie, il OM, a tacer d'altro, si propone come soggetto destinatario di misura di prevenzione personale e reale e, pertanto, non legittimato alla proposizione del ricorso in esame, il che si risolve in ulteriore motiva di inammissibilità del gravame ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a);
che, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata alla misura di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
che tale declaratoria va utilmente emessa de plano ex art. 625 bis c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2006