Sentenza 12 novembre 2009
Massime • 2
È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto dal difensore di fiducia non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto avverso la sentenza pronunciata sul ricorso avente ad oggetto il provvedimento che abbia deciso un incidente di esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2009, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NAPPI Aniello - Presidente - del 12/11/2009
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 1450
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 29083/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BAIGUINI MAURIZIO, N. IL 13/09/1957;
avverso la sentenza n. 19640/2008 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 05/11/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
sentite le conclusioni del PG Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
BAIGUINI MAURIZIO, estradato dalla Spagna per l'esecuzione delle pene inflittegli con le sentenze di condanna specificamente indicate nei provvedimenti di cumulo n. 65/2033 e 84/2003, ha proposto incidente di esecuzione contro l'ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dal Procuratore della Repubblica di Brescia per l'espiazione della pena inflittagli con altra sentenza del Tribunale di Brescia in data 24 ottobre 2000. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'incidente osservando che il principio di specialità di cui all'art. 721 c.p.p., invocato dall'istante, non poteva trovare applicazione in quanto l'estradato non aveva lasciato il territorio dello Stato entro 45 giorni dalla definitiva liberazione, avvenuta il 21 ottobre 2007. Ha proposto ricorso per Cassazione il AI, osservando che la liberazione non poteva dirsi definitiva in quanto una delle sentenze poste a base del provvedimento di estradizione, e precisamente quella recante il n. 1522 del 1999, era stata investita da appello a seguito di rinnovazione della notifica dell'estratto contumaciale. La prima sezione di questa Corte Suprema ha respinto il ricorso, sul rilievo per cui la sentenza n. 1522/1999 non appartiene al novero dei provvedimenti per i quali è stata concessa l'estradizione. Con ricorso ex art. 625 bis c.p.p. il AI denuncia l'errore di fatto in cui sarebbe caduto il giudice di legittimità, per non essersi avveduto che la sentenza n. 1522/1999, facente parte del provvedimento di cumulo della Procura Generale di Brescia in data 15 agosto 2003, è sospesa poiché in attesa di fissazione del procedimento in appello.
Il ricorso è inammissibile, per due autonomi ordini di ragioni. Sotto un primo profilo corre l'obbligo di rilevare che, a norma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per Cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti o dall'imputato personalmente, o da un avvocato iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione;
tale disposizione è dettata a pena di inammissibilità. Nel caso specifico di cui si tratta il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato AI risulta sottoscritto soltanto dall'avvocato Giampiero Maffi, il quale non appartiene al novero dei professionisti abilitati al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.
Il fatto che la sottoscrizione sia accompagnata dall'indicazione "il sostituto legale, difensore di fiducia dell'istante" sembra voler fare implicito richiamo ad un passato indirizzo ermeneutico in base al quale si è talvolta ritenuto che il difensore dell'imputato latitante, avendo la rappresentanza di questi ad ogni effetto, potesse validamente proporre ricorso per Cassazione anche senza essere iscritto nell'albo speciale;
senonché tale approdo interpretativo è ormai definitivamente superato, a seguito del pronunciamento delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, le quali hanno risolto il precedente contrasto giurisprudenziale affermando il principio a tenore del quale "è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto nell'interesse dell'imputato latitante dal difensore d'ufficio non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, in quanto il mancato titolo abilitativo rende il difensore privo di legittimazione a proporre l'impugnazione" (Cass. Sez. Un. 11 luglio 2006 n. 24486). Irrilevante essendo, per i fini che qui interessano, la circostanza che la sottoscrizione del ricorso sia stata apposta dal difensore di fiducia e non d'ufficio, deve concludersi che la carenza del requisito di abilitazione comporta un vizio di inammissibilità del gravame.
Sotto un secondo profilo deve osservarsi quanto segue. Già con sentenza n. 16103 in data 30 aprile 2002 (ric. Basile) le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno evidenziato che, per quanto il codice di rito attualmente in vigore non contenga una disposizione analoga a quella di cui all'art. 552 c.p.p., nel quale era affermata l'inoppugnabilità di tutti i provvedimenti della Corte di Cassazione, nondimeno il relativo principio ha conservato i caratteri di immanenza e centralità nel sistema processuale, in funzione di strumento di chiusura dello stesso. Su tale premessa l'organo supremo di nomofilachia ha osservato che il ricorso per errore di fatto, introdotto nel sistema dalla L. 26 marzo 2001, n.128, art. 6, comma 6 mediante l'inserimento dell'art. 625 bis c.p.p.,
costituente un mezzo straordinario d'impugnazione, rappresenta un'evidente eccezione ad uno dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale: donde la conseguenza per cui le disposizioni che lo regolano non sono suscettibili di applicazione analogica in forza del divieto sancito dall'art. 14 disp. gen. (c.d. preleggi).
Muovendo dai suesposti rilievi, e considerato che oggetto del ricorso straordinario possono essere soltanto le sentenze di condanna (tant'è che la relativa richiesta è ammessa soltanto "a favore del condannato"), con la pronuncia citata le Sezioni Unite ne hanno escluso l'ammissibilità nei confronti di sentenze emesse nei procedimenti incidentali de libertate.
La medesima ratio decidendi, che all'autorevolezza della fonte coniuga il pregio delle argomentazioni addotte a sostegno, ha condotto la giurisprudenza delle sezioni singole ad esprimere un giudizio di inammissibilità anche in riferimento al ricorso straordinario proposto nei confronti di sentenza della Corte di Cassazione che abbia deciso su un ricorso in materia di provvedimenti emessi nella fase di esecuzione e, in genere, su qualsiasi ricorso attinente a procedimenti diversi da quello di cognizione sfociato in una sentenza di condanna penale (Cass. 8 novembre 2005 n. 45937;
Cass. 28 gennaio 2004 n. 6835). Nel caso di cui ci si occupa il ricorso sul quale ha deciso la prima sezione verteva su un provvedimento riguardante un incidente di esecuzione: sicché, alla stregua del principio suesposto, il rimedio di cui all'art. 625 bis c.p.p. non è praticabile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010