Sentenza 30 gennaio 2003
Massime • 1
Nel procedimento per decreto, nel caso in cui il G.I.P., richiesto dell'emissione del decreto penale di condanna, proceda al proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen., la relativa sentenza può essere impugnata esclusivamente mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, del codice di rito.
Commentario • 1
- 1. Richiesta di decreto penale di condanna, proscioglimento e ricorso per CassazioneAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 11 gennaio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2003, n. 14887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14887 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Presidente
Dott. Claudio VITALONE Consigliere
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) "
Dott. Vittorio VANGELISTA "
Dott. Amedeo FRANCO "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale di Roma e sull'appello, convertito ex lege in ricorso, proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, nel procedimento penale contro
EL ND, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 25.1.2000 dal g.i.p. del tribunale di Roma.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso.
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato.
Letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Mario Favalli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza.
Considerato che:
- richiesto di emettere decreto penale
contro
ND LE per il reato di cui all'art. 171 ter lett. b) e e) Legge 633/1941, il g.i.p. presso il tribunale di Roma, con sentenza del 25.1.2000, respingeva la richiesta, dichiarando, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., di non doversi procedere contro la LE perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Osservava, peraltro senza specifica motivazione, che il reato contestato era stato depenalizzato dal D.Lgs. 30.12.1999 n. 507;
- il procuratore della Repubblica ha proposto appello, convertito ex lege in ricorso e trasmesso per competenza a questa corte, mentre il procuratore generale di Roma ha proposto ricorso per cassazione, entrambi deducendo il palese errore giuridico della sentenza;
- secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa corte,nel caso in cui il g.i.p., richiesto dell'emissione di decreto penale di condanna, proceda invece al proscioglimento dell'imputato ex artt. 129 e 459, comma 3, c.p.p., l'unica impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è il ricorso per cassazione, ai sensi del disposto del comma 2 dell'art. 568 stesso codice (n. 6203 del 23.6.1993, ud. 11.5.1993, PC in proc. Amato);
- per conseguenza, l'appello proposto dal p.m. è stato correttamente convertito in ricorso ex art. 568, comma 5, c.p.p., e per ulteriore conseguenza non può farsi luogo ex art. 580 c.p.p. alla conversione del ricorso del P.G. in appello;
- nel merito, non v'è dubbio che il D.Lgs. 507/1999 non ha depenalizzato il delitto di cui all'art. 171 ter legge 633/1941, sicché gli atti vanno restituiti al g.i.p. romano per nuova decisione sulla richiesta di emissione del decreto penale.
P.Q.M.
La corte suprema, annulla la sentenza impugnata con rinvio al g.i.p. del tribunale di Roma.
Così deciso in Roma il 30.1.2003.
Depositato in cancelleria il 31 marzo 2003 .