Sentenza 17 gennaio 2007
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. proposto nei confronti di decisione della Corte di cassazione intervenuta in tema di revisione di sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2007, n. 4124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4124 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 17/01/2007
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ IO - Consigliere - N. 110
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 40291/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS IO;
contro la sentenza 4 maggio 2006 della Corte di Cassazione seconda sezione penale. Udita la relazione del Consigliere Dott. IO Stefano Agrò. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di IO SS contro l'ordinanza della Corte d'Appello di Bari del primo dicembre 2005, a sua volta dichiarativa dell'inammissibilità dell'istanza di revisione da lui proposta avverso la sentenza di patteggiamento 7 aprile 1994 del GUP del Tribunale di Isernia.
2. Ritiene che la pronunzia sia frutto di errore percettivo circa il significato della decisione del GUP, il quale non aveva mai affermato che il SS avesse ottenuto un contributo mediante artifizi e raggiri e che per questo era punibile ai sensi dell'art. 640 bis c.p.. 3. Il ricorso è inammissibile.
La sentenza che ne è oggetto, non riguardando una pronunzia con la quale il ricorrente sia stato condannato, ma una decisione di inammissibilità di istanza di revisione di precedente condanna irrevocabile, esula dai provvedimenti ammessi al regime di cui all'art. 625 bis c.p.p.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille Euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di mille Euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2007