Sentenza 8 ottobre 2009
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La procedura di correzione dell'errore di fatto, prevista dall'art. 625-bis, cod. proc. pen., non è applicabile alla sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2009, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO OV - Presidente - del 08/10/2009
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - ORDINANZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1631
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 19475/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CU AN AR N. IL 23/06/1954;
avverso la sentenza n. 36110/2007 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 18/11/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO Nicola. FATTO E DIRITTO
1- La Seconda Sezione penale di questa Suprema Corte, con sentenza 18/11/2008, dichiarava inammissibile - tra l'altro - il ricorso proposto da NA MA CA avverso il D. 22 marzo 2007 detta Corte d'Appella di Lecce, che aveva confermato il D. 6 aprile 2006 del Tribunale di Brindisi, col quale era stata disposta la confisca di beni immobili della predetta, nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di OV TE, AC TE e LV TE, sottoposti alla sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno.
2- Ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. la CA, deducendo, preliminarmente, la sua legittimazione a proporlo nella qualità di "parte interessata"; prospettando, in caso di ritenuta carenza di legittimazione, la questione di costituzionalità della citata norma per contrasto con l'art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., comma 2, art. 111 Cost., comma 1;
evidenziando gli errori di fatto in cui sarebbe incorsa la Seconda Sezione penale di questa Suprema Corte, nel dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione avverso il D. 22 marzo 2007 della Corte territoriale.
3- Deve dichiararsi de plano l'inammissibilità del ricorso, senza attivare la procedura camerale partecipata.
La procedura di correzione dell'errore di fatto, prevista dall'art.625 bis c.p.p., non è applicabile alla sentenza pronunciata dalla
Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione (cfr. Cass. sez. 112/6/2002, 26660; sez. 6^ 28/3/2006 n. 18982). Ed invero, l'impugnazione straordinaria avverso i provvedimenti della Corte di Cassazione è uno strumento, di carattere eccezionale, messo a disposizione soltanto a favore del "condannato" e non è suscettibile di applicazione analogica, in forza del divieto sancito dall'art. 14 disp. gen., in quanto costituisce deroga alla regola dell'intangibilità dei provvedimenti del giudice di legittimità. Questa Suprema Corte, sia pure con riferimento ad altro mezzo d'impugnazione straordinario, qual è la revisione delle sentenze di condanna, ha escluso il ricorso a tale mezzo per i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione, in considerazione del fatto che l'interesse al riconoscimento dell'insussistenza originaria delle condizioni legittimanti il provvedimento bea può trovare tutela nell'istituto della revoca previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art.7, comma 2 (Cass. S.U. 10/12/1997 n. 18).
Il sistema, quindi, offre una soluzione alternativa, rappresentata appunto dall'istituto della revoca, all'applicazione della disciplina della correzione dell'errore di fatto di cui all'art. 625 bis c.p.p., atteso che il giudicato in tema di misure di prevenzione è un giudicato rebus sic stantibus sia quando può dar luogo alla revoca ex nunc del provvedimento sia nel caso in cui può provocarne la revoca ex tunc.
Ciò posto, manifestamente infondata si rivela la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 625 bis c.p.p., non potendosi ravvisare una ingiustificata disparità di trattamento o una violazione del diritto di difesa nella diversa competenza prevista per porre rimedio ad eventuali errori di fatto. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010