Sentenza 13 marzo 2002
Massime • 1
In tema di conversione, per insolvibilità, della multa in libertà controllata, il limite massimo della sanzione sostitutiva è di un anno, allorché la conversione riguardi la pena pecuniaria inflitta per un solo reato, mentre è di un anno e sei mesi, allorché alla conversione si debba procedere dopo il cumulo di più pene pecuniarie omogenee inflitte per una pluralità di reati, fermo restando che una volta esaurita l'esecuzione della pena, o delle pene concorrenti, se il soggetto riporta ulteriori condanne a pene pecuniarie si apre un ulteriore rapporto esecutivo e la nuova pena - se convertita - va espiata per intero, salvi i criteri moderatori di cui agli artt. 102 e 103 della legge n. 689 del 1981 nei rispettivi ambiti di applicazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2002, n. 30704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30704 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. EDOARDO FAZZIOLI - Presidente - del 13/03/2002
1. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - N. 1047
3. Dott. ANTONIO MARCHESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LIVIO PEPINO - Consigliere - N. 30597/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DU AM, n. 14.2.l94 a Fasano,
avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Potenza in data 14.6.2001
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Letta la richiesta del Pubblico Ministero, Dott. Giovanni GALATI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata OSSERVA
DU AM veniva condannato a lire 1.240.000.000 di multa con sentenza 5.6.1992 del Tribunale di Lecce, irrevocabile il 4.10.1992;
a lire 26.000.000 di multa con sentenza 12.2.1991 della Corte d'Appello di Milano, irrevocabile il 9.12.1992. La prima pena pecuniaria veniva convertita in un anno di libertà controllata dal Magistrato di sorveglianza di Lecce, e la relativa esecuzione aveva termine il 20.5.2001. La seconda veniva nel frattempo convertita in giorni 347 di libertà controllata dal Magistrato di sorveglianza di Potenza con provvedimento del 15.6.2000. Il 6.4.2001 la Procura Generale di Milano provvedeva al cumulo delle pene, determinando la sanzione della multa in complessive lire 1.266.000.000. Il Magistrato di sorveglianza di Potenza, investito delle conseguenti determinazioni da quello di Lecce al termine della conversione da quest'ultimo disposta, respingendo la richiesta del condannato di non farsi luogo ad ulteriore applicazione della libertà controllata ne stabiliva in sei mesi la durata residua.
Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione degli artt. da 71 a 80 del Codice penale, 663 C.P.P., 102 e 103 L. 14.11.1981 n. 689. Il giudice "a quo" avrebbe ignorato o scisso il cumulo - operazione consentita solo in favore del condannato - senza osservare il principio dell'unità del rapporto esecutivo e la disposizione secondo cui le pene omogenee concorrenti si considerano ad ogni effetto pena unica (art. 76 C.P.). Il ricorso è infondato. Il ricorrente, prospettando la tesi dell'unicità del titolo esecutivo, intende ottenere l'applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 102 L. n. 689/1981, secondo il quale la libertà controllata applicata in conversione della multa, al tasso stabilito di lire 75.000 per giorno, non può comunque superare il limite massimo di un anno. Va però osservato che il successivo art. 103 della stessa legge, nel fissare, come da rubrica, il "limite degli aumenti", stabilisce che la "durata complessiva della libertà controllata", quando è convertita la multa, non può superare un anno e sei mesi. Il coordinamento letterale e logico delle due disposizioni comporta che, quando si tratta di multa inflitta per un solo reato, il massimo della libertà controllata in conversione è di un anno;
nel caso in cui, a seguito di concorso materiale di reati, la conversione deve effettuarsi dopo il cumulo di più pene pecuniarie omogenee, il limite - trattandosi di multa - è invece di un anno e sei mesi (cfr. Cass., sez. 1^, 22.10.1993/17.2.1994, Pellegrino). La disciplina così ricostruita risponde a criteri di razionalità, poiché altrimenti, in corso di conversione di una prima pena nella misura di un anno, il condannato conseguirebbe l'impunità per tutte le condanne omogenee sopravvenute;
ne' si pone in contrasto con la previsione dell'art. 6 C.P., secondo il quale le pene concorrenti si considerano come pena unica "salvo che la legge stabilisca altrimenti".
D'altra parte la tesi del ricorrente, secondo cui il provvedimento di cumulo - obbligatorio in forza dell'art. 663 C.P.P. - attrarrebbe automaticamente la pena complessiva risultante nella disciplina dell'art. 102 L. n. 689/1981, sicché il limite stabilito dall'art. 103 troverebbe applicazione soltanto "per eventuali successive ed autonome esecuzioni", è chiaramente inaccettabile, sia per ragioni letterali (l'art. 103 fa riferimento alla sanzione complessiva, e non a pene distinte ed autonome), sia perché comporta che, una volta raggiunto il limite di un anno e sei mesi, il soggetto abbia garanzia di immunità dalla conversione di pene pecuniarie future per il resto della sua vita, in contrasto con il principio per cui la pena non può mai precedere il reato ed incoraggiarne la reiterazione (cfr. in proposito la copiosa giurisprudenza in tema di criteri moderatori di cui all'art. 78 C.P.). Va invece affermato che, una volta esaurita l'esecuzione della pena, o delle pene concorrenti, se il soggetto riporta ulteriori condanne a pena pecuniaria si apre un nuovo rapporto esecutivo e la nuova pena - se convertita - va espiata per intero, salvi i criteri moderatori di cui agli artt. 102 e 103 L. n.689/1981 nei rispettivi ambiti di applicazione.
Tanto premesso, va rilevato che il giudice "a quo", nello stabilire la durata residua della libertà controllata, si è attenuto ai criteri prima enunciati.
Infatti, considerato che era stato già espiato un anno, ha determinato il residuo in sei mesi, così rispettando il limite complessivo previsto dall'art. 103 L. n. 689/1981; non vi è stata, quindi, una indebita scissione del cumulo con distinta considerazione delle pene in origine inflitte, che avrebbe comportato una autonoma ed ulteriore applicazione della libertà controllata in misura (giorni 347) ben superiore ai sei mesi per la condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Milano.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2002