Sentenza 24 marzo 2004
Massime • 1
In tema di conversione, per insolvibilità, della pena pecuniaria in libertà controllata, la competenza alla gestione complessiva della misura sostitutiva e, quindi, anche ad eventuali modificazioni della medesima, pur nel caso di trasferimento di residenza del condannato, appartiene al magistrato di sorveglianza che ha provveduto alla conversione della pena pecuniaria e non a quello che ha giurisdizione sul territorio di residenza o dimora del condannato medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2004, n. 19292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19292 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 24/03/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1606
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 030785/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UFFICIO SORV. SIRACUSA - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) MAGISTRATO SORVEGLIANZA CATANIA ORDINANZA del 18/07/2003 GIUD. SORVEGLIANZA di SIRACUSA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PALOMBARINI G., che ha chiesto che venga dichiarata la competenza del magistrato di sorveglianza di Siracusa.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24.3.1997 il magistrato di sorveglianza di Catania convettiva la pena di duecentomila lire di multa, irrogata ad Assenza Maurizio dal pretore di Floridia con sentenza del 23.1.1995 per il reato di cui all'art. 331 c.p., in giorni tre di libertà controllata, essendo stata accertata l'effettiva insolvibilità del condannato, e contestualmente determinava le modalità di esecuzione di detta sanzione.
Il 9.6.2003 il procedimento di esecuzione della libertà controllata veniva trasmesso all'ufficio di sorveglianza di Siracusa, luogo di dimora del condannato.
Il 26.6.2003 il magistrato di sorveglianza di Siracusa restituiva gli atti a quello di Catania alla luce del fatto che, dalle informazioni assunte, Assenza, sin dal 6.6.2003, non risultava reperibile nel luogo che avrebbe determinato la competenza del suo ufficio. Il 5.7.2003 il magistrato di sorveglianza di Catania trasmetteva nuovamente il procedimento al magistrato di sorveglianza di Siracusa, rilevando che la competenza doveva essere individuata in base al luogo di ultimo domicilio del condannato.
Il magistrato di sorveglianza di Siracusa, ritenendo di non essere competente, sollevava conflitto ex art. 28 c.p.p. e disponeva pertanto la trasmissione degli atti a questa Corte.
OSSERVA IN DIRITTO
Il conflitto sussiste, in quanto, a seguito della restituzione degli atti al magistrato di sorveglianza di Siracusa da parte di quello di Catania, si è verificata una situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p. e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
Tale conflitto deve essere risolto nel senso indicato dal giudice che l'ha rilevato.
In tema di conversione, per insolvibilità, della pena pecuniaria in libertà controllata, la competenza in ordine alla gestione complessiva della misura sostitutiva e, quindi, anche in relazione ad eventuali modificazioni della stessa, appartiene, pure in caso di trasferimento di residenza del condannato, al magistrato di sorveglianza che ha provveduto alla conversione della pena pecuniaria e non a quello che ha giurisdizione sul territorio di residenza o dimora del condannato (Sez. 1^, 17.6.2002, n. 23229, confl. comp. in proc. Margotta, riv. 221642).
Pertanto, nel caso di specie, il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione di competenza del magistrato di sorveglianza di Catania.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del magistrato di sorveglianza di Catania. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2004