Sentenza 26 maggio 2014
Massime • 1
La rinunzia alla impugnazione non preclude il rilievo officioso della intervenuta causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., con riferimento ad un reato il cui termine di prescrizione sia maturato anteriormente alla rinuncia medesima, giacchè essa, in quanto causa di inammissibilità sopravvenuta, e salvo il caso di impugnazione affetta da una diversa causa di inammissibilità originaria, opera solo dal momento in cui perviene a conoscenza dell'autorità giudiziaria procedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2014, n. 42844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42844 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 26/05/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 769
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 48337/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AS N. IL 31/08/1984;
avverso l'ordinanza n. 2237/2006 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 16/09/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG: a.s.r. con trasmissione atti. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 16.9.2013 la Corte d'Appello di Brescia dichiarava inammissibile per intervenuta rinuncia l'appello proposto da EZ SI, avverso la sentenza del 10.12.2004 del Tribunale di Bergamo, Sezione Distaccata di Treviglio, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di Euro 800,00 di multa, per il delitto di lesioni in danno di SC RT, nonché al risarcimento dei danni nei confronti di quest'ultimo, da liquidarsi in separata sede. Evidenziava la Corte territoriale che l'imputato aveva chiesto dichiararsi de plano l'estinzione del reato per avvenuta prescrizione, formulando nel contempo rinuncia alla proposta impugnazione e che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione comportava la valutazione sul merito dell'impugnazione, che, tuttavia, risultava preclusa dal fatto che, con l'istanza proposta, il EZ aveva espressamente rinunciato ai motivi di appello.
2. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 183 c.p., comma 1, art. 129 c.p.p., comma 1, artt. 578, 589 e 591 c.p.p. nonché dell'art. 2947 c.c., ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e la mancanza, contraddittorietà, o manifesta illogicità della motivazione, per vizio risultante dal testo dell'ordinanza impugnata ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Ed invero, il reato di lesioni ascritto al
EZ, commesso in data 1.05.2003, ai sensi degli artt. 157 e ss. c.p., deve considerarsi estinto per intervenuta prescrizione in data 1.11.2010, maturata anteriormente alla rinuncia all'appello da parte dell'imputato del 30.8.2013, con la conseguenza che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, rilevare d'ufficio la causa di estinzione, essendo la relativa declaratoria prevalente rispetto a quella di inammissibilità; che l'intervenuta rinuncia ex art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d) - i cui effetti si producono per l'avvenire e non retroattivamente, in quanto trattasi di causa sopravvenuta d'inammissibilità - non impediva infatti la declaratoria di estinzione del reato nel frattempo intervenuta;
che il giudice d'appello, dando atto che la prescrizione non poteva essere dichiarata de plano essendo necessaria la celebrazione del dibattimento ha, tuttavia, ritenuto preclusa la valutazione sul merito dell'impugnazione, ai fini della declaratoria di cui all'art. 578 c.p.p., avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello,
effettuando una scelta priva di chiara e valida argomentazione;
che, in ogni caso, il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare prescritto il risarcimento del danno a favore della costituita parte civile.
3. Il procuratore generale in sede ha depositato requisitoria, concludendo per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Il reato di lesioni ascritto al EZ è stato commesso in data 1.5.2003 e si è estinto per prescrizione in data 1.11.2010, per il decorso del termine di cui all'art. 157 c.p.p., nella previgente formulazione, maturato nelle more tra la sentenza di primo grado (10.12.2004) e la data di fissazione dell'udienza per la trattazione dell'appello. Inoltre, con atto del 30.8.2013, sottoscritto dal difensore e dall' imputato, è stata presentata rinunzia al ricorso in appello, allorquando la prescrizione era già maturata.
2. Tanto premesso, si osserva che, così come rilevato da questa Corte, la rinuncia è l'unica causa di inammissibilità dell'impugnazione avente carattere sopravvenuto (cfr. S.U. 30 giugno 1999, Piepoli, in motivazione Sez 6, n. 34568 del 27.6.2013); tale causa di inammissibilità tra quelle indicate dall'art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3, stante la peculiarità dei suoi effetti, tali da connotarla come causa sopravvenuta, non è preclusiva all'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. e, dunque, al rilievo officioso dell'intervenuta causa di non punibilità, capace così di esplicare compiutamente la sua tipica funzione di garanzia, nella quale trova espressione il fondamentale principio del favor rei. Resta inteso che la rinuncia deve riguardare un atto d'impugnazione che non sia affetto da inammissibilità originaria e, cioè, sia immune da uno di quei vizi od anomalie contenutistiche che, ai sensi della menzionata normativa, non consentano di ricondurre lo stesso atto allo schema paradigmatico di un ricorso idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale d'impugnazione; soltanto in questo caso, infatti, la rinuncia può operare come causa di inammissibilità sopravvenuta, tale da incidere, con efficacia estintiva, su un rapporto già validamente in essere e, dunque, giuridicamente esistente (S.U. 22.11.2000, n. 32). Alla luce della chiara formulazione letterale dell'art. 183 c.p., è pacifico che la causa estintiva del reato - qual'è certamente la prescrizione - opera nel momento in cui è intervenuta;
per contro la rinuncia all'impugnazione, in quanto negozio processuale abdicativo e recettizio, determina l'estinzione dell'impugnazione nel momento stesso in cui pervenga all'autorità giudiziaria competente.
3. L'atto di appello originariamente proposto dal EZ non pare affetto da profili di originaria inammissibilità, non essendo stati, peraltro, rilevati dall'ordinanza impugnata, che si è limitata a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta rinuncia, sicché l'appello era in vita al momento in cu. e maturata la prescrizione e la rinuncia non impediva che fosse dichiarata l'estinzione dei reati, nel frattempo intervenuta. Invero, il giudice di appello avrebbe dovuto effettuare la sua valutazione a monte e, cioè, rapportare temporalmente all'atto della presentazione della rinuncia, per rilevare che, in quel momento, si era già prodotta un'altra causa estintiva, dotata di rilevanza potiore in quando coinvolgente l'ambito sostanziale dell'esistenza del reato, e cioè l'efficacia della prescrizione, che, a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 1, era obbligato a dichiarare.
4. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio e gli atti vanno rimessi alla Corte di appello di Brescia per il corso ulteriore, dovendo la Corte territoriale decidere sull'impugnazione, in dipendenza della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza di primo grado che concernono gli interessi civili, ai sensi dell'art. 578 c.p.p..
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Brescia per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014