Sentenza 13 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/10/2003, n. 15306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15306 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR1:5 3 0 67 0-3. SEZIONE pensione di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: invalidità Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 2390/01 Cron. 31065Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Dott. Federico ROSELLI -Rel. Consigliere Rep. Consigliere uá.22/04/03 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere C.C. Dott. Giuseppe CELLERINO - 3 ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: LI NI, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO URZI' BRANCATI, FRANCESCO CARDILE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA I.N.P.S. SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2003 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2386 -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 745/99 del Tribunale di MESSINA, depositata il 18/01/00 R.G.N. 1220/98; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, voglia, in camera di consiglio, rigettare il ricorso per manifesta infondatezza. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con sentenza del 18 gennaio 2000 il Tribunale di Messina riformava la decisione pretorile di accoglimento della domanda proposta da TO IN contro l'Inps ed intesa ad ottenere una pensione di invalidità; che ad avviso del Tribunale le infermità accertate dai consulenti tecnici tanto di primo quanto di secondo grado, e consistenti in gravi esiti funzionali stabilizzati da pregresso trauma al braccio sinistro, spondiloartrosi vertebrale con modesto deficit funzionale e miocardio sclerosi, non menomavano la capacità lavorativa di bidello oltre il limite di cui all'art. 1 1. n. 222 del 1984; che tale giudizio, su cui l'interessato non aveva mosso specifiche contestazioni, era preferibile, siccome motivato su particolari dati di fatto, a quello espresso dal consulente di primo grado, il quale aveva ritenuto la riduzione della capacità lavorativa appena superiore al limite di legge;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione il IN, mentre l'Inps resiste con controricorso;
3 che il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato che
con l'unico motivo il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione di norma di diritto" nonché vizi di motivazione, per non avere il Tribunale considerato un accertamento medico compiuto dalla Commissione per le invalidità civili e già prodotto davanti al Pretore, nonché il decreto del Min. della sanità 5 febbraio 1992, all. 1, da cui risultava che la perdita del braccio sinistro portava certamente ad una riduzione della capacità lavorativa superiore al limite di legge;
che il motivo è manifestamente infondato poiché il ricorso per cassazione può avere per oggetto solo la sentenza d'appello e non anche l'attività svolta in primo grado, mentre leprocessuale tabelle infortunistiche qualsiasi sistema tabellare di automatico confronto tra infermità e probabile riduzione della capacità di lavoro non sono vincolanti per il giudice di merito in quanto indici medi, riferiti alla capacità lavorativa generica e sempre da confrontare con la capacità concreta, che può risultare tanto superiore quanto percentuale risultante dallainferiore alla 4 applicazione della tabella di valutazione astratta (Cass. 21 ottobre 1995 n. 10949, 20 giugno 1994 n. 5934); che pertanto non è censurabile la valutazione concreta del Tribunale, il quale ha ritenuto che la attività di bidello, svolta dall'attuale ricor- rente, non sia impedita dall'infermità accertata;
che le altre argomentazioni dell'appellante si rivolgono contro l'accertamento di fatto e tendono in realtà ad ottenere da questa Corte nuove, impossibili valutazioni di merito;
che di ciò è sintomo anche la mancata indicazione, da parte del ricorrente, della norma di diritto che egli assume violata (cfr. art. 366 n. 4 cod. proc. civ.); che, rigettato il ricorso, sulle spese non si deve provvedere ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 22 aprile 2003 Goglich Ih H Cornigliere est. Tederics Polll. .He Presidente 3 3 5 . N 3 7 - 8 - 1 1 0 1 E . T G R G A ' E L L L E A L D I L S E A S D N S E S A I T , A A S O E T P T S I I R I I N D D G , O O O L A D L O E B , I O R D T S A I T S G E O R P M I A D E T N E S E Presidente: Kavalle # Cons estensore:) IL CANCELLIERE моне Depositata in Cancellerla 1.3.QIT..2003 Oggi, A M CA IL CANCELLIERE E R P were,pendle U T R O C ་