Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2002, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
E A L N L O I E Z D " A 7 9 R 1 T . 3 T S . I R N G A ' E 7 IN NOME DEL POPO LO ITALIANO09 / 02 L R 6 L 9 1 E A - D D 5 RE PUBBL ICA I TA LI - I 3 E S T N E N E G E S G S I E E LA CORTE SUPRIMA DI CASSAZIONE oggetto " L A 1 sezione civile eccesso di velocità: composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: contestazione veridicità Presidente verbale accertamento.dr. Maria Gabriella Luccioli dr. Giuseppe Marziale Consigliere R.G. N. 14788/99 dr. Giuseppe Maria Berruti Consigliere Cron. 2762 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Consigliere Rep. dr. Bruno Spagna Musso ha pronunciato la seguente: Ud. 18.10.2001 S EN T E NZA su ricorso iscritto al n° 14788 del Ruolo Generale CORTE SUPREMA DI CASSAZIO UFFICIO COPIE degli affari civili dell'anno 1999, proposto Richiesta copia stud DA dal Sig-SOLE-24-ORE--- 1.55 FIORENZO BARP, elettivamente domiciliato in Roma, Via per diritti, 29 GEN. 2002griVEN Cunfida n. 20, presso lo studio legale Olivetti e rap- IL CANCELLIER presentato e difeso, per procura a margine del ricor- so, dall'avv. Danilo Riponti di Conegliano. RICORRENTE
CONTRO
PREFETTURA TREVISO, in persona del prefetto p.t. INTIMATO avverso la sentenza del Pretore di Vittorio Veneto, n. 22 del 24 febbraio - 24 aprile 1999. 2147 2001 - 2 Udita, all'udienza del 18 ottobre 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 24 aprile 1999, il Pretore di Vitto- rio Veneto ha rigettato l'opposizione di ZO Barp all'ordinanza del prefetto di Treviso applicativa del- la sanzione cuatelare della sospensione della patente per mesi uno, per violazione dell'art. 142, comma 9°, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), per ave- re superato i limiti massimi di velocità di oltre qua- ranta chilometri orari, perchè dal verbale di accerta- mento della violazione contestata immediatamente, si rilevava la circostanza, da ritenere vera fino a que- rela di falso, di detto eccesso di velocità constatato dagli agenti accertatori e verificato dal trasgressore che, dopo avere preso atto dal display della velocità contestata (97 Km./h. invece dei 50 consentiti), nulla aveva dedotto sul punto, censurando solo "il modo" in cui era stato fermato, con pericolo per la incolumità sua e degli accertatori. Essendo priva di ogni riscontro probatorio la deduzio- ne del cattivo funzionamento dell'apparecchiatura di controllo e del telelaser e stante la presunzione di - 3- veridicità dell'attestazione della velocità di cui al verbale, l'opposizione doveva rigettarsi. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso con tre motivi il Barp. Il prefetto di Treviso non si é difeso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell' art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, Regola- mento di esecuzione e attuazione del C.d.S. (Reg.es.), in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e dell'art. 113 c.p.c., non avendo il pretore rilevato la situazione dell'autovelox utilizzato, che non avrebbe consentito la contestazione immediata, perché il telelaser dello stesso era privo di stampante, violandosi in tal modo la norma regolamentare citata, che imponeva che la ve- locità contestata fosse determinata "in modo chiaro e verificabile".
1.1. Il motivo di ricorso é inammissibile, per- chè denuncia la mancanza della "stampante" del telela- ser dell'autovelox, che non risulta denunciata con l' opposizione al pretore, nella quale si era lamentato solo il difetto di funzionamento dell'apparecchio; la deduzione di detta mancanza per la prima volta in sede di legittimità é inammissibile.
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione 4 - delle norme sui mezzi istruttori, avendo il Barp ri- chiesto al pretore l'escussione del teste VI Gio- vanna e la nomina di un c.t.u., ed essendo la sentenza fondata su un'omessa o insufficiente istruttoria, che aveva impedito l'accertamento della verità, con insuf- ficiente motivazione connessa a un iter logico del ra- gionamento incompleto, incoerente e illogico.
2.1. La genericità del motivo sul mezzo di prova non ammesso e sull'omessa nomina del c.t.u. ne comporta l' infondatezza pure per il profilo della motivazione non sufficiente, chiarendo la decisione pretorile che le richieste dell'opponente di mezzi istruttori e di no- mina dell'ausiliare erano superate dalla natura fide- facente del verbale di accertamento, per la quale deve presumersi il corretto ed esatto funzionamento dell' autovelox, in assenza di prove dell'opponente di gua- sti dell'apparecchio rilevatore о errori dei verba- lizzanti (Cass. 20 marzo 1998 n. 2952).
3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione dell' art. 345, 4° comma, Reg.es., non risultando dal verba- le di accertamento se l'apparecchiatura di rilevazione fosse stata controllata e gestita direttamente dagli organi di polizia stradale, con la conseguenza che do- veva negarsi anche la presunzione di corretto funzio- namento dell'autovelox. 5 - 3.1. Anche il terzo motivo di ricorso. inammissibile per il profilo in cui deduce per la prima volta circo- stanze relative alle modalità della contestazione im- mediata non prospettate con l'opposizione, é comunque infondato, non evidenziando quali elementi abbia tra- scurato il pretore, sui fatti dedotti e provati dall' opponente, dai quali possa desumersi l'omesso control- lo e/o il cattivo funzionamento dell'apparecchio rile- vatore. Nulla deve disporsi per le spese del presente dell'intimata giudizio, stante la mancata difesa prefettura.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 11° marzo 120017 18 оборя 2001 Il presidente "Lecial Il consigliere estensore1 phaigliore Forry My CORTE SUPREMA E A Prima Sezione Civite N L L O IL CANCELLIERE I E Depositato in Camomileria Z D Luisa Passinetti " A 7 29 GE R 9 1 T . 3 # S T I . IL CAN COLLIERE R ধ G N A E ' 7 L R 6 L 9 A E 1 - D D 5 - I E 3 S T N E N E E G S S G I E E " A L